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AS 2002 4148

Ordinanza sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2003

Ordinanza sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2003

del 28 ottobre 2002

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2003 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente secon- do l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automo- bilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto di passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 5 novembre 20012 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2002 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

28 ottobre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2001 3194

4148 2002-2530

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