AS 2002 4228
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Modifica del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a e 5 1 Alle imprese e ai lavoratori sottoposti alla legge sono applicabili, fatto salvo il capoverso 2: b. per analogia, l’articolo 6 della legge federale del 13 marzo 19642 sul lavoro e l’ordinanza 3 del 18 agosto 19933 concernente la legge sul lavoro.
2 Sono fatte salve:
a. la legislazione federale in materia di trasporti pubblici, segnatamente le pre- scrizioni sulla garanzia della sicurezza e le prescrizioni in materia d’igiene; 5 L’esecuzione delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettera a spetta all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.
Art. 27 Vigilanza 1 Fatto salvo l’articolo 24 capoverso 5, la vigilanza e l’esecuzione della legge spet- tano all’Ufficio federale dei trasporti. 2 L’Ufficio federale dei trasporti è autorizzato in ogni momento a verificare sul posto, presso le imprese e le aziende accessorie, la corretta osservanza delle prescri- zioni della legge e dell’ordinanza. 3 Per l’esecuzione dei controlli esso può avvalersi della collaborazione dei servizi federali e cantonali competenti per l’applicazione della legislazione federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio nonché di quella sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.
4228 2002-2100
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2002
Art.29 Abrogato
Art. 34 Commissione della legge sulla durata del lavoro 1 La Commissione federale della legge sulla durata del lavoro è composta dal presi- dente, da un rappresentante della Posta Svizzera e da uno delle Ferrovie federali svizzere, da quattro rappresentanti delle altre imprese sottoposte alla legge, nonché da sei rappresentanti dei lavoratori.
2 Il presidente e i 12 membri sono nominati dal Consiglio federale. Quest’ultimo
nomina nel contempo un supplente per ogni membro. La durata del periodo ammini- strativo è fissata conformemente all’articolo 14 dell’ordinanza del 3 giugno 19964 sulle commissioni.
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 dicembre 19835 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. a e 3 lett. b Abrogate
Art. 49 cpv. 1 n. 18 18. Imprese di trasporto che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 19716 sulla du- rata del lavoro;
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.31 5 RS 832.30 6 RS 822.21