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AS 2002 4320

Ordinanza del DFE sul pollame

Ordinanza del DFE sul pollame

Modifica del 18 novembre 2002

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Nel 2003, per 0,91 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

18 novembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

1 RS 916.341.61

4320 2002-2389