AS 2003 1091
Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (di seguito «GRE»), che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur,12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (di seguito «Coface»), che agisce per conto dello Stato Francese a (con appendici e allegati)
Traduzione1
Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (di seguito «GRE»), che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (di seguito «Coface»), che agisce perconto dello Stato Francese
Concluso il 3 dicembre 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20022 Entrato in vigore il 21 maggio 2002
Art. 1 Scopo dell’Accordo La Coface conferma che potrà riassicurare la GRE nell’ambito delle garanzie accor- date da quest’ultima a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto concerne la parte di prodotti di origine francese inclusa nelle esportazioni garantite. La GRE conferma che potrà riassicurare la Coface nell’ambito delle garanzie accor- date da quest’ultima a esportatori francesi o a terzi (in particolare banche), per quanto concerne la parte di prodotti di origine svizzera inclusa nelle esportazioni garantite. La decisione definitiva sull’applicazione della riassicurazione a titolo di un contratto particolare sarà presa per ogni singolo caso dalla Coface o dalla GRE.
Art. 2 Campo d’applicazione
1. Il presente Accordo è applicabile nei casi in cui:
a) l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si av- vale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese del- l’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero; o b) gli esportatori che lavorano rispettivamente in Svizzera e in Francia hanno stipulato contratti d’esportazione implicanti un rapporto fra di loro, con un acquirente di un Paese diverso dalla Francia o dalla Svizzera, e l’assicuratore dei crediti del Paese dell’esportatore accorda una polizza di assicu- razione dei crediti. 2. L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se
RS 0.946.113.49
1 Dai testi originali inglese e francese (RO 2003 1091).
2 RU 2003 1069
2002-0110 1091
Accordo di riassicurazione reciproca con la Francia RU 2003
quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore(i) una convenzione «If and when» nel Paese del riassicuratore.
Art. 3 Definizioni Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti; Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione; Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero; Assicuratore(i) dei crediti: la GRE e la Coface, rispettivamente una delle due istituzioni; Polizza: una polizza assicurativa stabilita dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata; Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una contro- garanzia del riassicuratore; Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determi- nato affare; Assicuratore: l’assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Art. 4 Origine del prodotto Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione prove- nienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso con- creto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l’origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
Art. 5 Generi di polizze ai quali il presente Accordo si applica I generi di polizze emesse dalla Coface e dalla GRE ai quali si applica il presente Accordo sono indicati nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se uno dei suoi generi di polizze subisce una modifica.
Art. 6 Designazione dell’assicuratore Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure conveni- re di derogare a questa norma.
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Art. 7 Quota di riassicurazione 1. La quota di riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera, rispettiva- mente francese, nel prodotto d’esportazione, da riassicurare in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine francese. Se i tassi di copertura dell’assicuratore e del riassicuratore differiscono, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 1, 3 e 5 che figurano nell’allegato A. 2. Se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o da più Paesi terzi, considerato che il Paese cliente è anche un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzio- nalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa attribuzione fun- zionale, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 5 e 6 dell’allegato A. Le Parti contraenti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. Se non è possibile attribuire in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per le forniture di Paesi terzi senza riassicura- zione. In casi particolari l’assicuratore e il riassicuratore possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e fran- cesi.
Art. 8 Obblighi del riassicuratore 1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’im- porto di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare un’inden- nità in virtù della polizza. 2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicu- razione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso usuale di copertura. 3. Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare in virtù della sua polizza. Questo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare da quello in cui il riassicuratore è stato informato dall’assicuratore del fatto che un’indennità è stata versata. 4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicura- zione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fab- bricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzio- ne dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì è determinato uni- camente secondo la percentuale della quota di riassicurazione applicata all’ammontare dei costi sopportati dal mandatario principale, inclusi i costi inerenti alla quota riassicurata. 5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi pro- blema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del con- tratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
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Art. 9 Obblighi dell’assicuratore 1. L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza. 2. L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi. 3. L’assicuratore deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavo- rativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzional- mente alla sua quota riassicurativa, versamenti che ha incassato o trattenuto a titolo di rimborso dopo il pagamento di un’indennità. 4. L’assicuratore è tenuto a trasmettere immediatamente al riassicuratore l’informa- zione secondo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammor- tizzare un credito coperto dalla polizza. 5. L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutte le informazioni relative a una transa- zione.
6. L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di
estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:
a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare. L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative. 2. L’assicuratore si impegna a pagare il riassicuratore entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui ha incassato il premio. 3. Se in seguito a una riduzione degli importi garantiti o della durata della copertura e purché il diritto alla copertura non sia ancora dato, l’assicuratore deve restituire all’assicurato tutto il premio o parte di esso, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimbor- sato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell’am- montare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
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Art. 11 Modifica dell’origine del prodotto
1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti
d’esportazione si modifica nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valo- re dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione.
2. Se questo adeguamento è effettuato, sono adeguati di conseguenza gli importi
che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per avviare un procedimento giudiziario conformemente alle disposizioni della sua polizza. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comuni- cazione delle spese. 2. Fatti salvi i crediti inclusi in un accordo del Club di Parigi e trattati conforme- mente all’articolo 14 del presente Accordo, l’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il paga- mento di un’indennità, soltanto con il consenso del riassicuratore.
Art. 13 Norme procedurali Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’appendice 3.
Art. 14 Conversione di debiti 1. Se il Paese cliente o il Paese debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore. 2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l’assi- curatore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito. Su richiesta del riassicuratore, l’assicuratore può cedere al riassicuratore tutta la parte riassicurata del credito o una parte di essa. Se tuttavia il credito è incluso in un accordo di conversione del debito concluso nell’ambito del Club di Parigi, il riassi- curatore dovrà trattare la parte riassicurata di tale credito nei termini previsti dal Protocollo concordato del Club di Parigi.
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3. Se il credito è incluso in un accordo del Club di Parigi, l’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze contrattuali senza tener conto del termine di attesa ordinariamente previsto per il pagamento di un’indennità.
Art. 15 Valuta Tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione in applicazione del presente Accordo devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore. Le Parti contraenti possono tuttavia convenire un’altra valuta, segnatamente quella nella quale l’assicuratore stabilisce la polizza.
Art. 16 Procedura d’arbitrato
1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie
che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono compo-
ste da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede. Il luogo dell’arbitrato è nel Paese dell’assicuratore; per la Coface il luogo dell’arbitrato è Parigi, per la GRE è il luogo in cui essa ha la sua sede (Zurigo). La causa è istruita in francese, tedesco e inglese e le parti possono presentare i mezzi di prova in queste lingue senza traduzione. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Denuncia e modifica dell’Accordo 1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica alla Coface che le prescrizioni costituzionali della Svizzera per la conclusione e l’entrata in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica). 2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell’Accordo.
3. Le Parti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento.
L’appendice 3 e tutti gli allegati possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto della GRE e della Coface.
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Art. 18 Lingue ufficiali 1. Il presente Accordo è redatto in quattro esemplari originali, due in inglese e due in francese, un originale di ogni lingua per ogni Parte contraente.
2. Ognuna delle versioni del presente Accordo ha medesima autorità e può essere
utilizzata per l’interpretazione. 3. La lingua di lavoro è tuttavia l’inglese. Appendici e allegati sono pertanto redatti unicamente in inglese.
Zurigo, 3 dicembre 2001
GRE: Coface: Peter W. Silberschmidt François de Ricolfis
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Appendice 1
Dettaglio delle agevolazioni accordate da Coface
Agevolazione Rischi coperti Tasso di copertura Regresso nei confronti dell’esportatore Osservazioni
1) Copertura dei rischi a) Garanzia Rischi politico ed economico 85 % per il rischio Polizza particolare con premio d’offerente economico particolare
90 % per il rischio
politico e per acqui- rente pubblico b) Garanzia dei pa- Rischi politico ed economico 95 % per il rischio di Premio particolare applicabile gamenti anticipati come quelli coperti per il ri- fabbricazione all’importo della garanzia schio di fabbricazione e/o di 90 % per il rischio di credito credito c) Garanzia Richiesta abusiva 95 % per una coper- La richiesta della garanzia in d’esecuzione tura del rischio di seguito al verificarsi di un si- fabbricazione nistro di fabbricazione è in- dennizzata a titolo di rischio di fabbricazione. È applicato un supplemento di premio.
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Agevolazione Rischi coperti Tasso di copertura Regresso nei confronti dell’esportatore Osservazioni
Rischi politico e talvolta eco- Se è accordata una La garanzia d’esecuzione può nomico copertura separata: essere accordata separatamente
85 % per il rischio senza garanzia del contratto
economico d’esportazione.
90 % per altri rischi
2) Polizze credito Rischio di fabbricazione: in- Regresso effettivo nei con- Le polizze credito fornitore fornitore terruzione dell’esecuzione del fronti dell’esportatore: coprono i rischi economici contratto durante sei mesi; il Coface non fornisce indenniz- dell’esportatore in caso di pa- periodo di fabbricazione de- zi in caso di controversie fra gamento in contanti o di cre- corre dall’entrata in vigore del esportatore e acquirente. diti dell’acquirente con debito- contratto (versamento del pa- ri esteri. gamento anticipato) fino al La controversia deve essere pieno adempimento degli im- stata prima decisa dal tribunale Queste polizze coprono il ri- competente a favore schio di fabbricazione connes- pegni contrattuali so ai prezzi di costo sopportati dell’esportatore. dell’assicurato. dall’assicurato durante il pe- Rischio di credito: mancato riodo di fabbricazione e/o i pagamento di un credito da termini di pagamento dovuti parte del debitore alla data dal debitore a titolo di rischio della sua scadenza. di credito. La polizza copre le fattispecie seguenti all’origine di sinistri, a titolo di rischio di fabbrica- zione e/o di credito:
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Agevolazione Rischi coperti Tasso di copertura Regresso nei confronti dell’esportatore Osservazioni
a) polizza credito for- – rischio politico, inclusi Rischio di fabbrica- Il termine costitutivo di sini- nitore per acqui- guerra, rivoluzione, disor- zione: 95 % stro è di 6 mesi per il rischio renti pubblici dini Rischio di credito: di fabbricazione e di 3 mesi – catastrofi naturali 90 % per il rischio di credito. – misure o decisioni prese da autorità straniere che impe- discono l’adempimento del contratto o ritardano il trasferimento dei fondi – prolungata mora del debito- re pubblico b) polizza credito for- – rischio politico Rischio di fabbrica- La prolungata mora nitore per acqui- – prolungata mora del debito- zione: 95 %; rischio dell’acquirente privato non è renti privati re privato di credito: 85 % per in generale coperta durante il – insolvenza del debitore pri- rischi economici periodo di fabbricazione. vato 90 % per rischi poli- tici
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Agevolazione Rischi coperti Tasso di copertura Regresso nei confronti dell’esportatore Osservazioni
3) Polizza credito Rischi di credito: quando il L’esportatore si impegna a Le polizze credito acquirente acquirente mutuatario non è in grado di rimborsare a Coface sono rilasciate alle banche o pagare il debito derivante l’indennizzo pagato da agli istituti finanziari che han- dall’accordo di credito. quest’ultima alla banca, se è no concesso un credito a un Il rischio di credito sorge per constatato in giudizio che il mutuatario estero in vista del la banca francese ad ogni uti- mancato rimborso del credito finanziamento di un contratto lizzazione del credito acquirente è dovuto alla catti- di esportazione di beni o ser- accordato all’esportatore. va esecuzione da parte vizi. dell’esportatore del contratto La copertura comprende l’im- finanziato dalla banca. porto del credito e gli interes- si. Il pagamento del credito è ef- fettuato ratealmente. a) Polizza credito ac- – rischio politico e prolungata 95 % Procedura particolare: se il quirente per mu- mora del debitore pubblico mutuatario è dichiarato insol- tuatari pubblici vente, indennizzo globale do- b) Polizza credito ac- – rischi politico ed economico po scadenza del pagamento. quirente per mu- Questa procedura è applicabile tuatari privati nel caso di acquirenti privati e, in alcuni casi, di acquirenti pubblici. Termine costitutivo di sinistro:
3 mesi
Scadenza per il versamento dell’indennizzo: 1 mese
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Agevolazione Rischi coperti Tasso di copertura Regresso nei confronti dell’esportatore Osservazioni
4) Polizze particolari a) Contratto d’appalto Rischio di fabbricazione: è 95 % Medesimo regresso effettivo Condizioni generali standard coperto fino a un importo nei confronti dell’esportatore delle polizze credito fornitore massimo calcolato come per le polizze credito con condizioni particolari. dall’esportatore in base alla fornitore. Copertura di una perdita mas- perdita massima cui sarebbe sima. esposto in caso di interruzione della gara di appalto. Questo importo massimo è stabilito e rimane invariabile. Quota particolare dei premi: la quota applicabile al rischio di fabbricazione è moltiplicata per 1,66. Gli importi dovuti in seguito 85 % per i rischi Per gli importi pagati in occa- all’accettazione provvisoria e economici sione dell’accettazione provvi- all’accettazione definitiva e ai 90 % per gli altri ri- soria o dopo di essa: premi reclami sono coperti fino a un schi standard applicabili ai rischi di massimo del 20 per cento credito. dell’importo del credito contro Per gli indennizzi: premi sup- il rischio di non pagamento a plementari titolo di rischio di credito.
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Agevolazione Rischi coperti Tasso di copertura Regresso nei confronti dell’esportatore Osservazioni
b) garanzia limitata Rischio di fabbricazione: im- 95 % Condizioni generali standard riservata a porto massimo di perdita come delle polizze credito fornitore. – affari finanziati da proposta dell’esportatore. Copertura accordata per dagli istituti finan- l’importo massimo determi- ziari internazionali nato secondo una percentuale – contratti che pre- del valore del contratto. vedono servizi pa- Premio particolare: la quota gabili in contanti applicabile al rischio di fab- bricazione è moltiplicata per 2. Rischio di credito: per gli im- 85 % per i rischi Premio: premio standard per il porti pagati dopo la conclu- economici rischio di credito (in caso di sione degli impegni contrat- 90 % per gli altri ri- pagamento in contanti). tuali dell’assicurato. schi
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Appendice 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE
I Agevolazione: Copertura del credito Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale3 e ordinanza4 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il con- tratto d’esportazione Rischi coperti: a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi con- trattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di paga- re a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depo- sitato il controvalore in valuta locale. c) Rischio economico – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autoriz- zata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il ri- schio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici.
3 RS 946.11 4 RS 946.111
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d) Eventuale rischio monetario gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è al- cuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.
II Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore e, per principio, anche un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo di costo Rischi coperti: Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che pos- sono essere coperti secondo il numero I o per mancan- za di possibilità di trasporto all’estero.
III Agevolazione: Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una ga- ranzia secondo il n. I e /o II) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione
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Rischi coperti: – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa della realizzazio- ne di un rischio politico o di trasferimento.
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Appendice 3
Norme procedurali (art. 13)
§1 Osservazione preliminare La presente appendice disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra la Coface e la GRE.
§2 Domanda e risposta provvisorie a) Appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest’ultimo comunica all’altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (allegato B). b) L’assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro dieci giorni lavorativi a contare dalla ricezione della domanda, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (allegato C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest’ultima non sia conforme ai calcoli dell’assicuratore.
§3 Domanda e risposta definitive a) Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (allegato D). b) Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta definitiva (allegato E). c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F).
§4 Premi Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
§5 Sinistro Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,
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– l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennizzo pagato dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.
§6 Rimborsi In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse (di mora) in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse (di mora) è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
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Allegato A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 1: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 70 unità Forniture – Paese B: 50 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 90 4500 × 100 120 × 95 11 400
Esempio 2: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 70 unità Forniture – Paese B: 50 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 120 × 95 11 400
Esempio 3: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 90 3600 × 100 100 × 95 9500 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,47 unità.
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Esempio 4: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 100 × 95 9500 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità. Esempio 5: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 % Calcolo della quota di riassicurazione – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese A: 40 × 90 120 × 95 11 400 – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese B: 60 × 90 5400 × 100 120 × 95 11 400
Accordo di riassicurazione reciproca con la Francia RU 2003
Esempio 6: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture - Paese A: 40 unità Forniture - Paese B: 60 unità Forniture - Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese A: 60 × 95 5700 × 100 120 × 95 11 400 – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese B: 120 × 95 11400
Osservazione: Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diver- si, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio: Rischi politici: 95 % Rischi economici prima della spedizione: 85 % Rischi economici di perdite su crediti: 90 % Tasso medio: 90 %
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Allegato B
Formulario di domanda provvisoria
Da:
A:
Riferendoci all’accordo che abbiamo concluso con voi il:
Vi domandiamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio: – fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Accordo di riassicurazione reciproca con la Francia RU 2003
Mutuante:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Valuta della copertura di riassicurazione:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Firma: (assicuratore)
Data:
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Allegato C
Formulario di risposta provvisoria
A:
Da:
Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del:
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo il vostro parere e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente: – tasso del premio – pagabile il *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa opera- zione. Osservazioni: Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisio- ne di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigi- lanza.
Firma: (riassicuratore)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
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Allegato D
Formulario di domanda definitiva
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla nostra domanda provvisoria del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizio- ni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio – fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
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Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
– quota della copertura assunta dall’assicuratore
– quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Valuta della copertura di riassicurazione:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore:
– al riassicuratore:
(presentazione del calcolo) L’impegno dell’assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il:
Osservazioni:
Firma: (assicuratore)
Data:
Accordo di riassicurazione reciproca con la Francia RU 2003
Allegato E
Formulario di risposta definitiva
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla domanda definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all’accordo del e alle condizioni fissate nel for- mulario di domanda definitiva del .
Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione. Osservazioni:
Firma: (riassicuratore)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
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Allegato F
Formulario di emissione di una garanzia
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla vostra risposta definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . L’ammontare della copertura è di
La quota di riassicurazione ammonta a
A Il premio totale da pagare ammonta a
B L’importo da pagare all’assicuratore è di
C L’importo da pagare al riassicuratore è di La quota del premio rappresenta C A Il premio dev’essere pagato come segue: Data di scadenza Importo Quota del premio Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione. Altre osservazioni:
Firma: (assicuratore)
Data: