AS 2003 1147
Ordinanza dell'UFV (1/03) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviare
Ordinanza dell’UFV (1/03) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviare
del 23 aprile 2003
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Traffico viaggiatori L’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli prove- nienti dal Belgio e dai Paesi Bassi sono vietati.
Art. 2 Deroghe L’UFV può autorizzare, in casi singoli, l’importazione e il transito di volatili se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 24 aprile 2003.
23 aprile 2003 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
RS 916.443.40