AS 2003 1380
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 14 e 15 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sui lavoratori distaccati in Svizzera (legge), ordina:
Capitolo 1: Lavoratori distaccati Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Retribuzione minima Sono disposizioni relative alla retribuzione minima ai sensi dell’articolo 2 capover- so 1 lettera a della legge quelle contemplate da leggi federali, ordinanze del Consi- glio federale, contratti collettivi di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)2 che discipli- nano: a. il salario minimo ponderato in funzione della durata normale del lavoro e corrispondente alla qualificazione acquisita; b. gli aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi; c. le indennità obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi; d. le indennità di vacanza proporzionalmente accordate; e. il 13° salario proporzionalmente accordato; f. i giorni festivi e i giorni di riposo pagati; g. il salario in caso d’impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l’articolo 324a CO; h. il salario in caso di mora del datore di lavoro giusta l’articolo 324 CO.
RS 823.201
1380 2003-0526
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Art. 2 Periodi di lavoro e di riposo Per periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge s’intende: a. la durata normale del lavoro e la ripartizione del tempo di lavoro; b. le ore supplementari, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domeni- cale nonché il lavoro durante i giorni festivi; c. i periodi di riposo e le pause; d. il tempo di viaggio e di attesa.
Art. 3 Lavori di esigua entità 1 Per lavori di esigua entità ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s’intendono i lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di
15 giorni lavorativi.
2 Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio sviz- zero.
Art. 4 Assemblaggio e prima installazione 1 Per assemblaggio o prima installazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge s’intendono i lavori: a. che durano meno di otto giorni; b. che fanno parte integrante di un contratto di fornitura di beni; per quanto concerne il valore e l’importanza, essi devono costituire una prestazione accessoria a una prestazione principale convenuta tra le parti; c. che sono indispensabili per la messa in servizio del bene fornito nel quadro della prestazione principale; e d. che sono eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di for- nitura o di un suo subappaltatore.
2 L’assemblaggio o la prima installazione comprendono anche lavori di garanzia
effettuati dall’impresa di fornitura o da un subappaltatore concernenti un bene fornito.
Art. 5 Edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell’edilizia 1 Le prestazioni di servizio concernenti i settori dell’ edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o elimina- zione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori:
1. scavo;
2. sterro;
3. costruzione in senso stretto;
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4. montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5. installazione o equipaggiamento;
6. trasformazione;
7. rinnovo;
8. riparazione;
9. smantellamento;
10. demolizione;
11. manutenzione;
12. mantenimento: lavori di pittura e pulitura;
13. risanamento.
Sezione 2: Procedura di notifica
Art. 6 Notifica 1 La procedura di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni. 2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipen- dentemente dalla durata dei lavori: a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza.
3 La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale al massimo una settimana
prima dell’inizio previsto dei lavori in Svizzera. 4 In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, la notifica può avvenire eccezionalmente al più tardi il giorno stesso dell’inizio dei lavori.
5 La notifica comprende quanto segue:
a. cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro; b. data d’inizio dei lavori e presumibile durata; c. genere dei lavori da eseguire; d. luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati; e. cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all’estero della persona di contatto del datore di lavoro.
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6 Per i lavoratori distaccati non cittadini dell’Unione europea o dell’AELS la dichia- razione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza. 7 Su richiesta del datore di lavoro l’autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.
8 È applicabile l’articolo 19 dell’ordinanza del 23 novembre 19943 sul Registro
centrale degli stranieri.
Art. 7 Eccezioni all’obbligo di notifica 1 Il datore di lavoro è esentato dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge, se l’entrata in Svizzera dei lavoratori distaccati è sottomessa a una procedura di autorizzazione in virtù della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera. 2 In questo caso l’autorità di rilascio trasmette una copia delle autorizzazioni accor- date all’autorità cantonale competente per ricevere la notifica.
Sezione 3: Prova del versamento dei contributi sociali all’estero
Art. 8 Gli organi di controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l’esibizione di un documento che provi i versamenti dei contributi sociali all’estero a favore dei suoi lavoratori se: a. un controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge ha accertato il mancato rispetto da parte del datore di lavoro di tutti o parte dei suoi obblighi; b. il datore di lavoro non soddisfa spontaneamente o soddisfa solo in modo incompleto all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge; c. altri elementi fanno sorgere nell’autorità il dubbio sul mancato rispetto della legge da parte del datore di lavoro.
Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche
Art. 9 1 Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge in aggiunta all’esecuzione abituale del CCL. 2 L’indennità è a carico della Confederazione se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio generale pronunciata dalla Confederazione; se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio cantonale, è a carico del Cantone che ha pronunciato la decisione.
3 RS 142.215
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3 L’importo e le modalità del diritto all’indennità sono fissati dalla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell’economia (Seco) o dall’autorità designata a tale scopo dal Cantone.
Capitolo 3: Commissioni tripartite Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10 Nomina La Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO4).
Art. 11 Compiti delle commissioni tripartite
1 Le commissioni tripartite devono svolgere almeno i compiti seguenti:
a. valutare la documentazione, le informazioni e le statistiche esistenti relative ai salari e alla durata del lavoro; b. partecipare alla determinazione dei salari usuali nel luogo, nella professione e nel ramo, ciò che implica la ricerca di documenti e informazioni necessari presso la Confederazione e i Cantoni; c. osservare il mercato del lavoro e accertare gli abusi ai sensi degli artico- li 360a capoverso 1 e 360b capoverso 3 CO5 e dell’articolo 1a della legge federale del 28 settembre 19566 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo; d. esaminare i casi individuali e cercare un accordo con il datore di lavoro, conformemente all’articolo 360b capoverso 3 CO; e. proporre alle autorità cantonali e federali l’approvazione di un contratto normale di lavoro e la dichiarazione di obbligatorietà generale di un con- tratto collettivo di lavoro, nonché l’abrogazione o la modifica di tali atti; f. controllare il rispetto dei salari minimi fissati dai contratti normali di lavoro, conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge; g. collaborare con altri organi di controllo, conformemente all’articolo 8 capo- versi 1 e 2 della legge; h. notificare le infrazioni, conformemente all’articolo 9 capoverso 1 della legge; i. esaminare le possibilità di abuso e d’infrazione, quali i falsi indipendenti, i soggiorni inferiori a tre mesi, ecc.;
4 RS 220 5 RS 220 6 RS 221.215.311
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j. collaborare con la Confederazione e le altre autorità; k. redigere un rapporto annuale di attività all’attenzione della Direzione del lavoro del Seco.
2 È tenuto un verbale dei lavori della commissione tripartita.
Art. 12 Periti La commissione tripartita può valersi dei servizi di periti. Può creare gruppi o sotto- commissioni incaricati di esaminare questioni particolari.
Art. 13 Collaborazione, coordinamento e formazione
1 Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commis-
sioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligato- rietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.
2 La Confederazione favorisce questi scambi con mezzi adeguati, in particolare
mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scam- bio.
3 La formazione di base e la formazione continua dei membri delle commissioni
tripartite e paritetiche interessate è a carico della Confederazione. 4 La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.
Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite
Art. 14 Commissioni tripartite dei Cantoni 1 Ogni Cantone assume i costi generati dall’esercizio della sua commissione tripar- tita. Assume in particolare i costi di segretariato. Esso disciplina inoltre l’indennità degli interlocutori sociali. 2 Se più Cantoni hanno creato una commissione tripartita comune, essi se ne sparti- scono i costi.
Art. 15 Commissione tripartita della Confederazione
1 La Confederazione assume i costi della sua commissione tripartita.
2 La Confederazione mette a disposizione della sua commissione tripartita i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.
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Sezione 3: Commissione tripartita della Confederazione
Art. 16 Organizzazione 1 All’inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commis- sione tripartita della Confederazione. 2 La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di 6 rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, 6 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, 4 rappresentanti della Confederazione e 2 dei Cantoni. 3 Essa è presieduta da un membro della Direzione del lavoro del Seco. Alla Direzio- ne del lavoro incombe pure il segretariato della commissione. Per il resto la commis- sione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia.
Capitolo 4: Autorità federali competenti
Art. 17 1 L’autorità federale competente ai sensi degli articoli 9 capoverso 3 e 14 della legge è la Direzione del lavoro del Seco.
2 La commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia è l’autorità
federale competente per trattare i litigi che sorgono dall’esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell’articolo 360b capoverso 5 CO7.
Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto previgente
Art. 18 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 novembre 19948 sul Registro centrale degli stranieri
(Ordinanza RCS) Art 2 cpv. 1 lett. e
1 Il RCS permette di:
e. effettuare il controllo della procedura di notifica giusta l’articolo 6 dell’ordi- nanza del 21 maggio 20039 sui lavoratori distaccati.
7 RS 220 8 RS 142.215 9 RS 823.201; RU 2003 1380
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Art. 4 cpv. 1 lett. m
1 I Cantoni e i Comuni notificano senza indugio al RCS:
m. i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge federale dell’8 otto- bre 199910 sui lavoratori distaccati in Svizzera.
Art. 7 cpv. 2 lett. h 2 Per altri compiti, l’Ufficio federale comunica dati personali mediante procedura di richiamo: h. alle commissioni tripartite previste quali organi di controllo delle notifiche di lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge federale dell’8 ottobre 199911 sui lavoratori distaccati in Svizzera.
2. Ordinanza del 20 maggio 198712 sulle tasse da riscuotere in applicazione
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Art. 12 cpv. 1 lett. n
1 Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a: Fr.
n. per la conferma della notifica per i lavoratori distaccati 25
Sezione 2: Entrata in vigore
Art. 19 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
2 Gli articoli 1–9 e 17–18 entrano in vigore il 1° giugno 2004.
21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
10 RS 823.20; RU 2003 1370 11 RS 823.20; RU 2003 1370 12 RS 142.241
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Allegato (art. 3 cpv. 3)
Spiegazione dei segni Livello d’accesso: A: Consultazione A1: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri nonché persone che sono oggetto di rapporti di controllo alla frontiera A2: Consultazione limitata a persone colpite da misure di respingimento A3: Consultazione limitata alla procedura in materia di rilascio di visti A4: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri, a persone che sono oggetto di un rapporto di controllo alla frontiera nonché alla procedura in materia di rilascio di visti A5 Domande concernenti lavoratori distaccati B: Trattamento B1: Consultazione. Trattamento esclusivamente nel contesto di rapporti di controllo alla frontiera e della procedura in materia di rilascio di visti B2: Consultazione. Trattamento limitato a persone colpite da misure di respingimento B3: Consultazione. Trattamento limitato ai dati personali per il rilascio dei documenti d’identità per richiedenti l’asilo, per stranieri ammes- si provvisoriamente e per persone bisognose di protezione nonché alla procedura in materia di rilascio di visti che rientra nel campo del diritto d’asilo B4: Trattamento limitato alla procedura in materia di rilascio di visti Vuoto: Nessun accesso Unità operazionali: CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo COM: Commissioni tripartite DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione politica OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze svizzere all’estero SR/DFGP: Servizio dei ricorsi DFGP SSC Berna: Polizia cantonale di Berna, Servizio degli stranieri e della cittadi- nanza del Cantone di Berna UCC/CSC: Ufficio centrale di compensazione e Cassa svizzera di compensazio- ne (AVS/AI) UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro
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UFDS: Ufficio federale degli stranieri – I: Registro centrale degli stranieri – II: Collaboratore responsabile – III: Servizio dei fascicoli UFG: Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria inter- nazionale UFP: Ufficio federale di polizia – I: Servizio degli stranieri – II: Polizia giudiziaria federale – III: Ufficio centrale nazionale Interpol, Servizio permanente su 24 ore, Centrale d’intervento PGF, Sezione documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS Services – IV: Sezione RIPOL UFR: Ufficio federale dei rifugiati
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Catalogo dei dati
Campi dati RCS UFDS Partner dell’UFDS
* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
1. Identità
N. RCS A A A A A A A4 A A A A A A A A A3 A3 A A A5 Numero personale UFR A A A Data della prima registrazione A A A A A A A A A A A A A A A3 A3 A A A5 Statuto personale (codice) A A A A A A A4 A A A A A A A A A3 A3 A A A5 Nome «alias» (codice) B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A3 A3 A A A5 N. AVS B A A A A A4 A4 A1 A A A A A A A N. assicurazione sociale B A B B A5 straniera Cognome, nome * B B B B B B1 A4 B3 B2 A A A A A A B4 B4 A A A5 Data di nascita * B B B B B B1 A4 B3 B2 A A A A A A B4 B4 A A A5 Sesso * B B B B B B1 A4 B3 B2 A A A A A A B4 B4 A A A5 Stato civile * B B B B B B1 A4 B3 B2 A A A A A A B4 B4 A A A5 Cittadinanza * B B B B B B1 A4 B3 B2 A A A A A A B4 B4 A A A5 Paese d’origine B B B B B A A A A5 Luogo d’origine B B B B B A A A Statuto dal profilo del sog- B A B B A5 giorno nel Paese di distacco Cittadinanza del coniuge * B B B B B B1 B3 A A B4 B4 Luogo di nascita * B B B B B B1 B3 B2 A A A B4 B4 Nato/a in Svizzera B B B B B A4 A4 A1 A A A A A A A3 A3 A Deceduto/a il B B A B A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero/a B B B B B A4 A4 A1 A A A A A A A
* Accesso e campo dati EVA
1390
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Campi dati RCS UFDS Partner dell’UFDS
* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
Libretto per stranieri B B B B B A A A dei genitori Genitore svizzero B B B B B A4 A4 A1 A A A A A A A Cognome e nome dei genitori B B B B B B1 B2 B3 A2 A A B4 B4 Cognome, nome e data B A B B A4 A di nascita dei figli Famiglia o gruppo (codice) B B B B A A A A N. di famiglia o di gruppo B B B B A A A A N. di controllo del processo B A A A A A A A A A A A A B4 A A
2. Indirizzi
Indirizzo in Svizzera B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A B4 B4 A A Comune di residenza B B B B B B1 A4 B2 B3 A A A A A A B4 B4 A A Indirizzo all’estero * B B B B B B1 A4 B3 B2 A A A A2 A A B4 B4 A A Indirizzo postale A B B3 Indirizzo valido a partire dal A B B3 Indirizzo di contatto in B A B B A5 Svizzera o all’estero del lavoratore distaccato
3. Documenti di viaggio
Tipo del documento di * B B A B B B1 A4 B3 A1 A A A A A B4 B4 A legittimazione Autorità che lo ha * B B A B B B1 A4 B3 A1 A A A A A B4 B4 A rilasciato
* Accesso e campo dati EVA
1391
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* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
Data del rilascio * B B A B B B1 A4 B3 A1 A A A A A B4 B4 A * Durata di validità * B B A B B B1 A4 B3 A1 A A A A A B4 B4 A Numero * B B A B B B1 A4 B3 A1 A A A A A B4 B4 A
4. Entrata
Paese limitrofo B A B B A4 A Rappresentanza all’estero * B B A B A B1 B3 B2 A4 A4 A4 A2 A A B4 B4 A4 responsabile Decisione d’entrata valida B B A B A A4 A4 A1 A A4 A A4 A A A3 A3 A4 dal/al Durata probabile del B B A B A B1 B3 A A B4 B4 soggiorno Numero dei familiari * B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A A B4 B4 A4 partecipanti al viaggio Professione * B B A B B1 B3 A4 A4 B4 B4 A4 Condizioni d’entrata * B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A A B4 B4 A4 Durata del soggiorno * B B A B B1 B3 B4 B4 richiesta Copertura delle spese * B B A B B1 B3 B4 B4 di soggiorno Ospite/partner d’affari B B A B B1 B3 A4 A4 B4 B4 A4 (cognome, indirizzo) Dichiarazione di garanzia * B B A B A A4 B3 A3 A3 sì/no
* Accesso e campo dati EVA
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* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
Garante (cognome, * B B A B A B1 B3 B4 B4 indirizzo) * Data del rilascio della * B B A B B1 B3 B4 B4 dichiarazione di garanzia Identità e professione dei * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 B4 B4 A4 familiari (solo per visto familiare) Categoria di stranieri B B A B B1 B3 B4 B4 del coniuge Preavviso * A A A A A3 Arrivo da (luogo) * B B A B B1 B3 B4 B4 Paese di destinazione * B B A B B1 B3 B4 B4 Visto del Paese di * B B A B B1 B3 B4 B4 destinazione valido fino al Numero del biglietto * B B A B B1 B3 B4 B4 d’aereo Avviso temporaneo di * B B A B B1 B3 B4 B4 trasmissione Genere di visto * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A B4 B4 A4 Suddivisione del genere * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 di visto Tipo del visto * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 Scopo del visto * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A B4 B4 A4 Numero del visto * A A A A A4 A4 A3 A4 A4 A4 A A3 A3 A4
* Accesso e campo dati EVA
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* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
Dati complementari * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 concernenti il visto Numero massimo di giorni * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 del soggiorno Durata di validità del visto * B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A A B4 B4 A4 Numero di entrate * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A B4 B4 A4 autorizzate Notificazione dei visti * B B A B B1 B3 A4 A4 B4 B4 A4 rilasciati Motivo del rifiuto * B B A B B1 B3 B4 B4 A4 Decisione di rifiuto * B B A B A4 B3 A4 A4 A3 B4 A4 Modo d’annullamento * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 Data dell’annullamento * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 Motivo dell’annullamento * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4
5. Soggiorno e partenza
Tipo doc. legittimazione A A A A A A4 A4 A A A A A A A A A A Data effettiva d’entrata B B A B B A4 A4 A B3 A A A A A A A A Data determinante per il B B A B A A A A A A domicilio Data cambiamento status B B A B A A A A A Motivo della data B B A B A A A A A determinante Data di notificazione B B A B B A A A
* Accesso e campo dati EVA
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* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
Autorizzazione valida B B A B B A4 A4 B3 A1 A A A A A A3 A3 A A dal/al Tipo dell’ammissione * B B A B B A3 B3 A A A3 A3 A (codice) * Scopo del soggiorno * B B A B B A4 A4 B3 A1 A A A A A A3 A3 A A Approvazione UFDS B B A A A A A A A (codice e data) Cambiamento luogo domicilio B B A B A A A A A A A A A (codice e data) Condizioni soggiorno B B A B B A A A Indicazione decisione B B A B B A A A A preliminare Tipo di naturalizzazione B A A A A A A A Comune di naturalizzazione B A A A A A A A Data di naturalizzazione B A A A A A A A A A A Data annullamento della B B A B B A A A A A decisione Notifica domanda d’asilo A B B3 (data) Data ammissione provvisoria A B B3 N. centro d’accoglienza A B B3 Indicazione su «azione» A B B3 Indicazione «La presente de- A A B A4 A4 A1 A A A A A cisione può essere utilizzata quale permesso di dimora»
* Accesso e campo dati EVA
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Campi dati RCS UFDS Partner dell’UFDS
* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
6. Decisioni preliminari
in funzione del mercato del lavoro Riferimento all’ufficio B B A B B A del lavoro Durata di validità della B B A A B A decisione Tipo di contingente A A A A A A N. del contingente A A A A A A Periodo del contingente B B A A B A N. delle unità del contingente A A A A Data della registrazione B B B A A A Data della domanda B B B A A A Articolo B B B A A A (richiesto/autorizzato) Numero di mesi B B B A A A (massimo/minimo) Stato del trattamento B B B A A A Motivazione B B B A A A Referenze della ditta B B B A A A
7. Attività lucrativa
Attività esercitata B B A B B B1 A4 B2 B3 A A A A2 A A B4 B4 A A A5 Posizione professionale B B A B B B3 A A A A5 Inizio e fine dell’impiego B B A B B B3 A A A5
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Campi dati RCS UFDS Partner dell’UFDS
* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
Paese di lavoro B B A B B A A A A Attività lucrativa secondaria B B A B B B3 A A A N. ore di lavoro settimanali B B A B B A A A A Luogo di distacco (NAP) B A B B A5
8. Aziende
N. RIS A A A A A A A A A A5 Nome della ditta B B A B B A4 A4 A1 B3 A A A A A A A A5 Indirizzo B B A B B A4 A4 A1 B3 A A A A A A A A5 Agglomerazione B B A B B B3 A A A5 Gruppo economico B B A B B B3 A A A5 Comune di lavoro B B A B B B3 A A A A5 Notificato all’UFDS B A A A A A A A A5 Ultima mutazione (utente, data) A A A A A A A A A5 Paese (codice) B B A B B B3 A A A5 N. collettivo delle aziende B B A B B B3 A A A5 Effettivo mass. ballerine B B B A A per impresa
9. Misure d’allontanamento
e di respingimento Data di notificazione B B A B B2 B2 A A2 A Valevole dal B B A B B2 B2 A A A A A2 A A Valevole fino B B A B B2 B2 A A2 A Abrogato il B B A B B2 B2 A A2 A Motivazione B B A B B2 B2 A A2 A Ramo economico B B A B B2 B2 A A2 A
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Campi dati RCS UFDS Partner dell’UFDS
* * * PS UCL OCF CP SSC UFR UFP SR/ UCC/ RSE DFAE CRA UFG COM Berna DFGP CSC
I II III * * * I II III IV * *
Domanda del B B A B B2 B2 A A Termine di partenza B B A B A B2 B2 A A A A A A A Proroga del termine B B A B A B2 B2 A A A A A A A di partenza fino Data di partenza B B A B B2 B2 A A Proroga del B B A B B2 B2 A A A A A A Sospensione dal/al B B A B B2 B2 A A A A A A Osservazione come da B B A B B2 B2 A A decisione
10. Rapporto di controllo
alla frontiera N. posto di confine * B A A A B1 A1 A A1 A A A A A3 A3 A Designazione posto * B A A A B1 A1 A A1 A A A A A3 A3 A di confine/funzionario Luogo del passaggio B A A A B1 A1 A1 A A A A A A di frontiera Entrata/partenza/sul terreno B A A A B1 A1 A1 A A A A A A Mezzi di trasporto B A A A B1 A1 A1 A A A A A A Motivazione B A A A B1 Motivo del trattenimento B A A A B1 Passaggio di frontiera B A A A B1 osservato da/non osservato Fatti B A A A B1
* Accesso e campo dati EVA
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I II III * * * I II III IV * *
Osservazioni interne B A A A B1 Descrizione della B A A A B1 falsificazione Data e ora del * B A A A B1 A1 A A1 A A A A A3 A3 A respingimento Stesura rapporto di polizia B A A A B1 A1 A1 A A A A A A (sì/no) Motivi del respingimento * B A A A B1 A1 A A1 A A A A A3 A3 A (codice) Data e ora della consegna B A A A B1 A1 A1 A A A A A A dell’interessato alla polizia
11. Osservazioni strutturate
Data del matrimonio B B A B A A A A Primo soggiorno in Svizzera B B A B A A A A dal/al Arrivo di/il B B A B A A A A Consenso dal/al B B A B B A A A Permesso di domicilio dal B B A B A A A A Data di rilascio del controllo B B A B A A A A Soggiorno all’estero dal/al B B A B A A A A Motivo del soggiorno B B A B A A A A all’estero Decisione del … è abrogata B B A B B A A A Incarto precedente: cfr. n. rif. B B A B B A A A Codici d’osservazione B B B B A A A
* Accesso e campo dati EVA
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I II III * * * I II III IV * *
Codici d’osservazione B B B B A A A valevoli dal/al Collaboratore B B B B A A A Utente B B B B A A A A Data della mutazione B B B B A A A A
12. Domande d’indirizzi
Richiedente B (cognome/ indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse)
13. Tasse
Tasse della polizia degli * B B A B B B1 B3 B4 B4 stranieri Tasse dell’ufficio cantonale B B B B del lavoro Saldo cassa B B B
14. Protocollo delle
mutazioni Tipo di mutazione A A A A A A A A A A3 A3 Utente A A A A A A A A A A3 A3 Data della mutazione A A A A A A A A A A3 A3 Data dell’evento A A A A A A A A A A3 A3
* Accesso e campo dati EVA
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I II III * * * I II III IV * *
Data allestimento del doc. A A A A A A A A A A3 A3 Autorità decisionale e autorità A A A A A A A A A A3 A3 richiedente Tipo di decisione A A A A A A A4 A1 A A A A A A A3 A3 A
15. Gestione dei fascicoli
N. fascicolo UFDS ** B B B A A A A1 A A A A A A2 A A A3 A3 A A N. fascicolo UFR A B B3 N. rif. cantonale B B B B B A A4 B2 A A A A A A A A3 A3 A A N. rif. comunale B B B B A B2 A A A A A Fascicolo (ubicazine/ B B B B A A A A data/ora dalle-alle) Collaboratore responsabile B B B Categoria documento ** B A B A A Denominazione fascicolo ** B B B A A Data del documento ** B B B A A Data di annullamento ** B B B A A Detentore del fascicolo ** A A A A A Sigla del collaboratore ** B B B A A Cognome del ** B B B A A collaboratore Nome del collaboratore ** B B B A A Identificazione ** B B B A A Data di apertura ** A B A A A
** Accesso e campo dati EPOS
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I II III * * * I II III IV * *
Data di riservazione ** A B A A A (dal … al …) N. di riservazioni ** A A A A A Qualifica ** A B A A A Accesso fino al ** A B A A A Classificatore ** A A A A A Pagine ** A A A A A
** Accesso e campo dati EPOS
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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