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AS 2003 1824

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3)

Modifica del 16 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveico- li, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:

N. 2.5

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Direttiva di Capitolo Reg. ECE base CE n.

2.5.1 Velocità massima, coppia 95/1/CE

massima, potenza utile massima del motore

2.5.2 Provvedimenti contro 97/24/CE 5

l’inquinamento atmosferico

2.5.3 Livello sonoro ammesso e 97/24/CE 9

dispositivo di scappamento

2.5.4 Provvedimenti contro 2002/51/CE

l’inquinamento atmosferico

1 RS 741.414

1824 2003-1025

Esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, RU 2003 quadricicli a motore e tricicli a motore

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.

16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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