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AS 2003 1828

Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI])

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione [OADI])

Modifica del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccu- pazione e l’indennità per insolvenza è modificata come segue:

Titolo primo: Applicabilità della LPGA ai provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro (art. 1 cpv. 3 LADI)

Art. 1 Sono considerati provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 LADI: a. i provvedimenti collettivi di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI); b. i provvedimenti collettivi di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI); c. i provvedimenti collettivi speciali che, in base alla legislazione federale sull’assicurazione contro la disoccupazione, i Cantoni o l’ufficio di compen- sazione dell’assicurazione contro la disoccupazione prendono a favore delle persone disoccupate o minacciate dalla disoccupazione.

Titolo prima dell’art. 1a Titolo 1a: Contributi

1 RS 837.02

1828 2003-0874

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003

Art. 3a Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione 1 I termini quadro per il periodo di contribuzione e per la riscossione della presta- zione non sono prolungati se l’attività svolta era soggetta a contribuzione secondo l’articolo 13 LADI. 2 L’assicurato che ha ricevuto prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazio- ne durante l’esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può beneficia- re del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione. 3 Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.

Art. 3b Termini quadro in caso di periodo educativo 1 I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribu- zione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai 10 anni. 2 L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il perio- do di contribuzione in caso di periodo educativo. 3 I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo. 4 Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9b capoverso 2 LADI è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni. 5 Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo. 6 I capoversi 1-5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista del- l’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civile2 o se il periodo educativo è dedicato al figlio del coniuge.

2 RS 210

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003

Art. 6, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1bis e 1ter (art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI) 1bis Gli assicurati che partecipano a un provvedimento inerente al mercato del lavoro non sono soggetti a un periodo di attesa speciale. Questa disposizione non si applica agli studenti, ai titolari di un diploma di maturità o ai giovani che hanno terminato la scuola dell’obbligo privi di una formazione professionale. 1ter Le persone che, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo in Svizzera, si metto- no a disposizione dell’ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui ai capoversi 1 e 1bis.

Art. 7, rimando contenuto nella rubrica (art. 18 cpv. 3 LADI)

Art. 8, rimando contenuto nella rubrica (art. 18 cpv. 3 LADI)

Art. 10a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubbli- co che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l’articolo 11 capoverso 3 LADI.

Art. 10b Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale

Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l’articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concor- renza dell’importo massimo del salario coordinato di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 10c Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile 1 Il periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro per i quali sono state versate le prestazioni volontarie, indipendentemente dalla data in cui l’assicurato si annun- cia alla disoccupazione.

2 La durata di tale periodo è determinata dividendo l’importo delle prestazioni

volontarie considerate per il salario percepito nell’ambito dell’attività per cui sono

3 RS 831.40

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state versate, a prescindere dal fatto che l’assicurato abbia o meno esercitato un’atti- vità lucrativa durante questo periodo.

Art. 10d Prestazioni volontarie mensili 1 Se sono state convenute prestazioni volontarie sotto forma di versamenti mensili per un periodo determinato, la somma di tali prestazioni mensili è decurtata dell’im- porto annuo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 LADI e divisa per il numero di mesi convenuto. L’importo risultante è dedotto dall’indennità di disoccupazione. 2 Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS.

Art. 10e Termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 11 cpv. 1 LADI)

Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che ha perce- pito prestazioni volontarie dal datore di lavoro decorre dal primo giorno in cui la perdita di lavoro è computabile e tutti i presupposti del diritto all’indennità di disoc- cupazione sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI).

Art. 10f Periodi parificati a periodi di contribuzione

I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versa- mento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione.

Art. 10g Guadagno assicurato

Le prestazioni volontarie considerate sono incluse nel calcolo del guadagno assicu- rato secondo l’articolo 37 OADI. Se l’assicurato ha esercitato un’attività lucrativa dipendente durante il periodo di cui all’articolo 10c, il calcolo del guadagno assicu- rato si basa sul salario percepito nella misura in cui si rivela favorevole per l’assicurato.

Art. 10h Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento anticipato consensuale del rapporto di lavoro 1 Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

2 Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto

all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili

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le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’arti-

Abrogati

Art. 12a Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata (art. 13 cpv. 4 e 5 LADI)

Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata (art. 8 OADI), il periodo di contribuzione calcolato in base all’articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi

30 giorni civili di un contratto di durata determinata.

Art. 13, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1bis (art. 14 cpv. 2 LADI) 1bis Vi è motivo analogo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le persone sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente in quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone biso- gnose di cure a condizione che: a. le persone bisognose di cure necessitavano di un aiuto permanente; b. tali persone vivevano in comunione domestica con l’assicurato e c. la durata dell’assistenza era superiore ad un anno.

Art. 19 Annuncio personale al Comune o al servizio competente (art. 17 cpv. 2 LADI) 1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio (art. 18) o al servizio competente designato in base alle prescrizioni cantonali. 2 Presso il Comune o il servizio competente, l’assicurato sceglie la cassa. Per l’infor- mazione e la consulenza ai sensi dell’articolo 27 LPGA, il Comune e il servizio competente indirizzano l’assicurato al competente organo esecutivo. 3 Il Comune o il servizio competente conferma all’assicurato la data del suo annun- cio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di con- trollo. Tali dati devono essere registrati entro sette giorni dall’annuncio al Comune o al servizio competente. Il servizio cantonale può prolungare tale termine fino a quindici giorni al massimo, in particolare nel caso di licenziamenti collettivi.

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Art. 20, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1 lett. a (art. 29 LPGA e 17 cpv. 2 LADI)

1 Annunciandosi al servizio competente, l’assicurato deve presentare:

a. il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio», se si è annunciato al Comune;

Art. 20a Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro che dimorano temporaneamente in Svizzera (art. 17 cpv. 2 e 20 cpv. 1 LADI)

Quale complemento all’articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/714 nonché all’articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/725 che stabilisce le modalità di appli- cazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, dell’Associazione europea di libero scambio o della Svizzera che dimora temporaneamente in Svizzera onde cercarvi un impiego deve annunciarsi presso il servizio competente del Cantone in cui si mette per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. In seguito, non può cambiare detto servizio.

Art. 22 cpv. 1 1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente.

Art. 23 cpv. 3 3 Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato, il servizio competente compila lo schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato». Vi indica il nome della cassa scelta dall’assicurato (art. 19 cpv. 3).

Art. 25 Attenuazione dell’obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo e temporanea esenzione dall’obbligo dell’idoneità al collocamento (art. 15 cpv.1 e 17 cpv.2 LADI)

Su richiesta dell’assicurato, il servizio competente decide di: a. esonerare quest’ultimo, per una settimana al massimo, dall’obbligo dell’ido- neità al collocamento per consentirgli di recarsi all’estero onde partecipare a un’elezione o a una votazione d’importanza nazionale, oppure autorizzarlo a posticipare la data del suo colloquio di consulenza e di controllo nel caso in cui questo sia previsto nei tre giorni che precedono o che seguono il giorno dell’elezione o della votazione;

4 RS 0.831.109.268.1; RU ... 5 RS 0.831.109.268.11; RU ...

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b. esonerare l’assicurato affetto da un grave impedimento fisico o psichico dall’obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il controllo possono essere assicurati altrimenti; c. esonerare l’assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all’estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d’orientamento professionale o se si sottopone a un test d’idoneità professionale nel luogo di lavoro; d. autorizzare l’assicurato a posticipare il suo colloquio di consulenza e di controllo se questi dimostra di non poter essere presente il giorno stabilito a causa di un impegno inderogabile, in particolare se deve presenziare a un colloquio di lavoro; e. esonerare l’assicurato, per tre giorni al massimo, dall’obbligo dell’idoneità al collocamento se questi è direttamente toccato da un particolare evento familiare, segnatamente un matrimonio, una nascita, un decesso o la neces- sità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data.

Art. 26, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2 e 2bis (art. 40 e 43 LPGA, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI) 2 Annunciandosi per riscuotere l’indennità giornaliera, l’assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. 2bis Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rime- diarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione.

Art. 27 cpv. 6 6 Nei casi indicati all’articolo 25a, l’assicurato non può prendere giorni esenti dall’obbligo di controllo né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all’estero. Al suo ritorno, deve presentarsi al servizio compe- tente per far valere il proprio diritto ai giorni esenti dall’obbligo di controllo.

Art. 27a, rimando contenuto nella rubrica

Art. 28, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1 e 2bis (art. 20 cpv. 1 LADI)

1 L’assicurato

sceglie la cassa al momento in cui si annuncia personalmente al Comune o al servizio competente. Le persone che dimorano temporaneamente in

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Svizzera scelgono la cassa di disoccupazione in occasione dell’annuncio presso il servizio competente (art. 20a). 2bis Durante il periodo in cui cercano un impiego, le persone che dimorano tempora- neamente in Svizzera non possono mutare cassa.

Art. 29, rimando contenuto nella rubrica (art. 40 LPGA e 20 cpv. 1 e 2 LADI)

Art. 30, rimando contenuto nella rubrica

Art. 31, rimando contenuto nella rubrica (art. 19 LPGA e 20 LADI)

Art. 32, rimando contenuto nella rubrica

Art. 33, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2 e 3 frase introduttiva (art. 22 cpv. 2 e 3 LADI)

2 Il DFE procede all’adeguamento dell’importo minimo secondo l’articolo 22 capo-

verso 3 LADI basandosi sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nel quadro dell’AVS e dell’AI (art. 33ter legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti). Il risultato del calcolo effettuato è arrotondato all’unità più vicina. 3 Sono considerate invalidi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le persone che: ...

Art. 35, rimando contenuto nella rubrica

Art. 36, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2 2 Il contributo del fondo di compensazione ammonta a un terzo del premio dell’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.

Art. 37, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1–3 e 3ter (art. 23 cpv. 1, 4 e 5 LADI) 1 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

6 RS 831.10

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2 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della presta- zione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.

3 Ilperiodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupa- zione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. 3ter Se l’assicurato ha ottenuto un guadagno intermedio durante un termine quadro per la riscossione della prestazione scaduto, il guadagno assicurato è determinato in base alla modalità di calcolo a lui più vantaggiosa fra le due seguenti, ma senza prendere in considerazione i periodi di contribuzione acquisiti mentre percepiva indennità ai sensi dell’articolo 41a capoverso 4: a. la somma del reddito soggetto a contribuzione e delle indennità compen- sative computabili conformemente all’articolo 23 capoversi 4 e 5 LADI è divisa per il numero di mesi civili da prendere in considerazione; sono presi in considerazione i mesi civili necessari al raggiungimento dei 6 o 12 mesi di contribuzione secondo i capoversi 1 o 2; b. il reddito soggetto a contribuzione è diviso per il numero di mesi di contribuzione nel periodo di calcolo.

Art. 40, rimando contenuto nella rubrica (art. 23 cpv. 1 e 4 LADI)

Art. 40c Concomitanza dell’adempimento del periodo di contribuzione e di un motivo di esenzione dai relativi obblighi (art. 14 cpv. 1 e 23 cpv.2bis LADI)

Se l’assicurato comprova un periodo di contribuzione sufficiente e nel contempo beneficia di un motivo di esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’articolo 14 capoverso 1 LADI, il suo guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e alla quota globale determinante proporzionale al tasso di inattività causato dall’impedimento al lavoro, a condizione che il tasso di occupa- zione che l’assicurato aveva finora avuto sommato al suo tasso d’inattività corri- spondano ad un’attività a tempo pieno.

Art. 41, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1 periodo introduttivo e lett. a e b (art. 23 cpv. 2 LADI) 1 Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio valgono le seguenti quote globali: a. 153 franchi al giorno per le persone che hanno concluso una formazione universitaria o che hanno acquisito una formazione professionale superiore o una formazione equivalente; b. 127 franchi al giorno per le persone che hanno concluso un tirocinio.

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Art. 41a, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 3 e 5 (art. 16 cpv. 2 lett. h e i nonché 24 LADI) 3 Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se: a. il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccesiva; b. il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto. 5 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è computato nel perio- do di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall’importo restante per le altre spese professionali.

Art. 41b Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi all’età che dà diritto alla rendita AVS (art. 27 cpv. 3 LADI) 1 L’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungi- mento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari. 2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il termine quadro per la riscossione della prestazione non è prolungato se, durante il medesimo, l’assicurato ha compiuto un periodo di contribuzione sufficiente per l’apertura di un nuovo termine quadro. 3 Il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscos- sione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.

Art. 41c Aumento del numero di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata (art. 27 cpv. 5 LADI) 1 Su richiesta di un Cantone, il DFE aumenta il numero massimo di indennità gior- naliere per sei mesi se, durante il periodo di riferimento, il tasso di disoccupazione nel Cantone o in una regione dello stesso ha raggiunto in media almeno il 5 per cento. Il periodo di riferimento inizia a decorrere sette mesi prima della data d’inizio dell’aumento richiesto e si estende su sei mesi. 2 Hanno diritto a tale aumento del numero di indennità gli assicurati che hanno il domicilio nel Cantone o nella regione del Cantone interessata. 3 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione gli assicurati hanno diritto a 520 indennità al massimo. Il termine quadro non è prolungato. 4 Il diritto all’aumento del numero di indennità giornaliere sussiste fino al termine del periodo previsto per tale aumento.

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5 L’aumento del numero massimo di indennità giornaliere entra sempre in vigore

all’inizio del mese.

6 Il Cantone che intende chiedere l’aumento del numero massimo di indennità

giornaliere deve presentare la propria domanda all’ufficio di compensazione al più tardi il decimo giorno del mese precedente la data d’inizio dell’aumento richiesto. In caso di domanda tardiva, l’inizio dell’aumento è differito al mese seguente. 7 Nella domanda, il Cantone deve indicare la data a partire da cui chiede l’aumento, la regione del Cantone interessata e il fatto che il tasso di disoccupazione nel Canto- ne o nella regione del Cantone in questione ha raggiunto il 5 per cento in media nel corso del periodo di riferimento.

Art. 42 Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea (art. 28 LADI) 1 L’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annun- ciare la sua incapacità lavorativa al servizio competente, entro una settimana dall’inizio della medesima. 2 L’assicurato, se annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente e senza valido moti- vo, perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio. 3 Il servizio competente registra nello schedario «dati di controllo» la durata dell’in- capacità al lavoro o l’inidoneità al collocamento.

Art. 44, rubrica, cpv. 2 Disoccupazione imputabile all’assicurato (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI)

2 Abrogato

Art. 48b Analisi aziendale 1 Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e per- metta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il servizio cantonale può chiedere all’ufficio di compensazione di affidare l’analisi aziendale a un terzo. 2 Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l’ufficio di compensazione accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà rinviata al termine dell’analisi.

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Art. 50 Periodo di attesa (art. 32 cpv. 2 LADI) 1 Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per interperie. 2 Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a. due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b. tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.

Art. 67a Periodo di attesa (art. 43 cpv. 3 LADI) 1 Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per interperie. 2 Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti: a. due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio; b. tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.

Art. 75a Ignoranza del momento della dichiarazione di fallimento (art. 52 cpv. 1 LADI)

L’indennità per insolvenza copre inoltre i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il falli- mento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare.

Art. 81, rubrica, cpv. 1 e 3 Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione 1 Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedi- mento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate. 3 L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.

Art. 81b Indennità giornaliera minima

L’indennità giornaliera minima versata agli assicurati secondo l’articolo 59b capo- verso 2 LADI è di 102 franchi.

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Art. 81c Assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

L’assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri.

Art. 81d Convenzione sulle prestazioni tra il servizio cantonale competente e l’organizzatore di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 1 Prima dell’inizio del provvedimento collettivo inerente al mercato del lavoro, il servizio cantonale competente e l’organizzatore del provvedimento definiscono e firmano una convenzione sulle prestazioni. 2 La convenzione menziona le parti contraenti e disciplina in particolare il tipo e l’importo del sussidio, le basi legali, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato, i destinatari, gli obiettivi e gli indicatori, i diritti e i doveri delle parti, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie.

Art. 81e Competenza e procedura 1 Fatti salvi gli articoli 90a e 95b–95d, chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se il parteci- pante presenta la domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda. 2 Il servizio cantonale riassume i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in un progetto quadro annuale. Previa consultazione della competente commissione tripartita, lo presenta all’ufficio di compensazione almeno otto setimane prima dell’inizio del nuovo anno. 3 I responsabili dei provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro presen- tano al servizio cantonale le loro domande di sussidio almeno quattro settimane prima dell’inizio del provvedimento in questione. Il servizio cantonale inoltra le domande e il suo parere all’ufficio di compensazione, tranne nel caso in cui dispon- ga della competenza decisionale di cui al capoverso 4. Tutte le domande di sussidio relative a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro organizzati a livello nazio- nale devono essere presentate direttamente all’ufficio di compensazione entro lo stesso termine.

4 L’ufficio di compensazione può delegare al servizio cantonale la competenza di

decidere in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro le cui spese di progetto computabili sono inferiori a cinque milioni di franchi. 5 Alla fine del terzo trimestre al più tardi, il Cantone riferisce all’ufficio di compen- sazione sulle decisioni prese e sulla prassi per l’anno in corso. L’ufficio di compen-

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sazione riferisce secondo le medesime modalità alla Commissione di sorveglianza in merito alle proprie decisioni e a quelle dei servizi cantonali.

Art. 82 Abrogato

Art. 83, rimando contenuto nella rubrica (art. 60 LADI)

Art. 84 Controllo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

L’ufficio di compensazione può controllare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI.

Art. 85 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione (art. 62 cpv. 2 e 3 LADI) 1 Sono considerati materiale didattico necessario per la partecipazione a un provve- dimento di formazione i libri di testo e il materiale analogo che servono all’inse- gnamento della materia. Il partecipante al provvedimento di formazione deve conse- gnare alla cassa le fatture per tale materiale, corredandole di un’attestazione nella quale la direzione del provvedimento di formazione certifica la necessità dell’acquisto. 2 Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all’assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all’interno del Paese. Eccezionalmente, l’assicurato riceve l’equivalente delle spese comprovate cagionate dall’utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l’utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all’assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provve- dimento di formazione. La cassa effettua il versamento basandosi sulla decisione del servizio cantonale e sull’attestazione compilata dall’organizzatore.

3 Il DFE stabilisce:

a. i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo in cui si svolge il prov- vedimento di formazione; b. gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati; c. le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.

Art. 85a Spese di esecuzione del provvedimento

L’organizzatore del provvedimento non può riscuotere dai partecipanti quote d’iscri- zione o contributi per il materiale didattico.

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Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione (art. 62 LADI)

L’organizzatore del provvedimento di formazione fornisce all’assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un’attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze.

Art. 88 Spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione (art. 62 cpv. 1 LADI)

1 Sono considerate spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di

formazione: a. la rimunerazione dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante; b. le spese d’acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari; c. i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e dell’assicura- zione cose; d. le spese necessarie di vitto e alloggio; e. le spese di trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie nonché le spese di viaggio dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante sino al luogo in cui si svolge il provvedimento; f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali. 2 I responsabili del provvedimento di formazione devono allestire un inventario del materiale didattico e dell’altro materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicura- zione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

Art. 89 Abrogato

Art. 90, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2 (art. 65 e 66 LADI) 2 L’articolo 81g capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di assegni per il periodo di introduzione.

Art. 90a, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2, 5 e 6 2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19

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aprile 19787 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia. 5 Per gli assicurati vale il termine quadro conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclu- sione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Se la formazione è interrotta o conclusa, il termine quadro prolungato è soppresso alla fine del periodo di controllo seguente.

6 Abrogato

Art. 91, rimando contenuto nella rubrica (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)

Art. 94, rubrica Perdite finanziarie rispetto all’ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI)

Art. 95, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1 1 L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggior- nante settimanale.

Art. 95a Fase di progettazione

Per fase di progettazione si intende il lasso di tempo necessario all’assicurato per pianificare e preparare un’attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l’autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle inden- nità giornaliere accordate in virtù dell’articolo 95b.

Art. 95b, rubrica, cpv. 3 e 4 Domanda di indennità giornaliere 3 Esso decide in merito al versamento di indennità giornaliere entro quattro setti- mane dal ricevimento della domanda e ne stabilisce il numero.

4 Le indennità giornaliere sono versate solo una volta per termine quadro.

7 RS 412.10

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Art. 95c, rubrica, cpv. 1 Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere 1 La domanda dev’essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con docu- menti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d’esercizio.

Art. 95d Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere 1 La domanda dev’essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell’attività lucrativa indipendente. 2 Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esami- na le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Accettata la domanda, indirizza l’assicurato alla cooperativa regionale di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l’assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto alla cooperativa regionale di fideiussione. 3 L’assicurato deve sottoporre il progetto elaborato alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoc- cupazione controllata.

4 Il seguito della procedura è disciplinato dall’articolo 95c capoversi 3 e 4.

Art. 95e, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2 e 3 2 Con l’inizio dell’attività lucrativa indipendente, il termine quadro per la riscos- sione della prestazione è prolungato di due anni nella misura in cui l’attività non era soggetta a contribuzione secondo l’articolo 13 LADI. 3 Il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscos- sione della prestazione dal momento in cui l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.

Art. 96 Attestazione dell’organizzatore e provvedimenti di occupazione 1 L’organizzatore del provvedimento di occupazione fornisce all’assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un’attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assi- curato è stato effettivamente occupato nonché le eventuali assenze.

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2 Abrogato

3 Abrogato

Art. 96a Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di occupazione

L’articolo 85 OADI si applica per analogia al rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di occupazione.

Art. 97 Spese computabili per l’esecuzione di provvedimenti di occupazione 1 Sono considerate spese computabili per l’esecuzione di provvedimenti di occupa- zione: a. la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione; b. le spese d’acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari; c. i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e dell’assicura- zione cose; d. le spese necessarie di vitto e alloggio; e. le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d’esecu- zione del programma; f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali. 2 La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupa- zione sono determinanti per l’applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell’articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie. 3 L’organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all’ufficio di compensazione. Quest’ultimo può esigere un conteggio periodico. 4 I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

5 L’assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può

essere vincolata a oneri.

Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale

Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell’indennità giornaliera lorda, ma al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale

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più elevata. La cassa di disoccupazione dell’assicurato effettua un conteggio a desti- nazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.

Art. 97b Semestri di motivazione

Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi, versato sotto forma di indennità giornaliere. Al termine del periodo di attesa le indennità gior- naliere sono calcolate in base al guadagno assicurato, ma ammontano in media ad almeno 450 franchi mensili netti. I contributi sono versati ai partecipanti dalla cassa di disoccupazione.

Art. 98a Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 LADI)

I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all’articolo 59 capoverso 1 LADI devono consultare il servizio can- tonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta. Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all’interno dell’azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda, con il suo parere, all’ufficio di compensazione. Quest’ultimo decide entro il termine di una settimana. È fatto salvo l’articolo 59c capoverso 4 LADI.

Art. 100, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 5 (art. 73 LADI) 5 Il beneficiario dei sussidi presenta un rapporto sui risultati della ricerca all’ufficio di compensazione, a destinazione della Commissione di sorveglianza.

Abrogati

Art. 110, rubrica Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro

Art. 111, rubrica, cpv. 2 Rapporto e decisione di revisione 2 Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest’ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell’ufficio di compen- sazione.

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Art. 111a Spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni 1 Sono considerate spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni le spese che superano il costo medio di un controllo ordinario del datore di lavoro. 2 L’ufficio di compensazione fissa le spese computabili nella decisione di restitu- zione.

Art. 111b Sanzione inflitta al datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie

Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie deve pagare una penalità equivalente all’importo dell’indennità percepita abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebi- tamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa.

Art. 114, rubrica, cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 114a Indennità per rischio di responsabilità 1 L’ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi com- petenti un’indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente. 2 Il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.

Art. 115, rubrica, cpv. 1 e 3 Concerne soltanto il testo francese

1 Concerne soltanto il testo francese.

3 Concerne soltanto il testo francese.

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Art. 119a, rubrica, cpv. 3 e 4 Istituzione e gestione degli uffici regionali di collocamento (URC) e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) 3 Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e servizi LPML o stabilire il loro raggio d’attività oltre i confini cantonali. L’accordo disciplina segnatamente: a. la sede dell’URC o del servizio LPML; b. la sua organizzazione interna; c. lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori; d. la persona che rappresenta l’URC o il servizio LPML presso l’ufficio di compensazione.

4 Tutti gli URC e tutti i servizi LPML sono collegati al sistema d’informazione

COLSTA ed elaborano i dati che servono all’esecuzione dei loro compiti legali, nonché a scopi statistici, conformemente all’articolo 83 capoverso 1 lettera i LADI.

Art. 119b Requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento 1 Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, essere titolari di un attestato professionale fede- rale di consulente del personale oppure possedere un’esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL). 2 I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate del servizio pubblico di collo- camento possiedano le qualifiche richieste. Inoltre, provvedono affinché esse dispongano di una formazione iniziale specifica e di una formazione continua ade- guata. 3 L’ufficio di compensazione fornisce gli strumenti informatici atti a garantire la trasparenza della formazione. In casi particolari può dichiarare obbligatori i corsi o organizzarli di propria iniziativa.

Art. 119c Commissioni tripartite 1 Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l’organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev’esse- re trasmesso all’ufficio di compensazione per informazione. 2 Le commissioni tripartite fanno annualmente rapporto sulla loro attività all’ufficio di compensazione. Quest’ultimo definisce le esigenze che il rapporto deve soddis- fare.

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3 I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L’ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

Art. 119d Collaborazione interistituzionale 1 L’ufficio di compensazione approva le domande di partecipazione temporanea alla copertura dei costi per migliorare la collaborazione interistituzionale a condizione che: a. tutte le istituzioni che assegnano persone partecipino ai costi dei provve- dimenti secondo le loro basi legali; b. tali provvedimenti aumentino le prospettive di collocamento dei parteci- panti. 2 Lo scambio di servizi tra le istituzioni è disciplinato da una convenzione sulle prestazioni. 3 L’ufficio di compensazione fa annualmente rapporto alla Commissione di sorvegli- anza sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale.

Art. 121a Comitato della Commissione di sorveglianza (art. 89 LADI)

La Commissione di sorveglianza può delegare a un comitato i compiti di cui all’articolo 89 LADI.

Art. 121b Collocamento del patrimonio del fondo di compensazione (art. 89 cpv. 1 LADI) 1 La Commissione di sorveglianza decide in merito ai collocamenti del patrimonio.

2 L’Amministrazione federale delle finanze colloca il patrimonio del fondo di com- pensazione secondo la strategia di collocamento fissata dalla Commissione di sorve- glianza e secondo le norme di collocamento. Essa informa regolarmente la Commis- sione di sorveglianza sui collocamenti effettuati.

8 L’ufficio di compensazione esamina il conteggio conformemente all’ordinanza del 29 giugno 20018 sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI.

Art. 122b Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse (art. 92 cpv. 6 LADI)

1 La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI disci-

plina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa nell’esecuzione

8 RS 837.023.3

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dell’articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un’esecuzione efficiente. Disciplina in particolare: a. l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge; b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c. le condizioni quadro per l’esercizio delle casse di disoccupazione; d. le prestazioni dell’ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione; e. il finanziamento f. il «reporting»; g. la durata della convenzione e la denuncia. 2 Il DFE può affidare l’elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall’ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentate le casse. 3 Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri titolari di casse. Se la prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi computabili secondo l’ordinanza del 12 febbraio 19869 concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimbor- sati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disci- plinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari. 4 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di un nuovo aumento del numero dei disoccupati.

Art. 122c Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML e con il servizio cantonale (art. 92 cpv. 7 LADI) 1 La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI discipli- na la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell’esecuzione degli arti- coli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un’esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare: a. l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge; b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti; c. le condizioni quadro per l’esercizio degli organi d’esecuzione; d. le prestazioni dell’ufficio di compensazione e dei Cantoni;

9 RS 837.12

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2003

e. il «reporting»; f. la durata della convenzione e la denuncia. 2 Il DFE può affidare l’elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall’ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentati i Cantoni. 3 Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l’applicazione di un modello econometrico.

4 IlCantone e il DFE disciplinano nella convenzione le modalità del sistema

d’incentivazione in funzione degli effetti ottenuti.

5 Se un Cantone non ha firmato la convenzione, il DFE determina, mediante deci-

sione formale, in che misura la convenzione debba essere applicata.

Art. 125, rimando contenuto nella rubrica

Art. 128a, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2 lett. d (art. 34 LPGA e 102 LADI)

2 Al Seco sono altresì notificate:

d. abrogata

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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