AS 2003 1949
Decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari
Decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari
Modifica del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 2 aprile 20011; visto il parere del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 138 cpv. 1 1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
Art. 139 Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa pre- sentata in forma di progetto elaborato. 2 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizio- ni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. 3 L’iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.
Art. 139a Iniziativa popolare generica 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l’adozione, la modifica o l’abro- gazione di disposizioni costituzionali o legislative entro diciotto mesi dalla pubbli- cazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica. 2 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizio- ni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. 3 Se condivide l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora una corrispondente modifi- ca della Costituzione o legislazione federale.
2001-0662 1949
Revisione dei diritti popolari. DF RU 2003
4 L’Assemblea federale può contrapporre un controprogetto alla modifica che essa
ha elaborato nel senso dell’iniziativa. La modifica costituzionale e il relativo contro- progetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo. 5 Se respinge l’iniziativa, l’Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se l’iniziativa è accettata in votazione popolare, l’Assemblea federale elabora una cor- rispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.
Art. 139b Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto
1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo:
a. sull’iniziativa popolare o sulla modifica elaborata in base a un’iniziativa popolare; e b. sul controprogetto dell’Assemblea federale. 2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati. 3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella do- manda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggio- ranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.
Art. 140 cpv. 2 lett. abis e b
2 Sottostanno al voto del Popolo:
abis. il progetto di legge e il controprogetto dell’Assemblea federale inerenti a un’iniziativa popolare generica; b. le iniziative popolari generiche respinte dall’Assemblea federale;
Art. 141 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d n. 3 nonché cpv. 2 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo: d. i trattati internazionali:
3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto
o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
2 Abrogato
Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali 1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costitu- zionali necessarie per l’attuazione del trattato.
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Revisione dei diritti popolari. DF RU 2003
2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.
Art. 156 cpv. 3 3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente: a. la validità o la nullità parziale di un’iniziativa popolare; b. la concretizzazione di un’iniziativa popolare generica accettata dal Popolo; c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo; d. il preventivo o un’aggiunta al medesimo.
Art. 189 cpv. 1bis 1bis Giudica anche i ricorsi per inosservanza del contenuto e dello scopo di un’iniziativa popolare generica da parte dell’Assemblea federale.
II
1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore. L’articolo 189 capover-
so 1bis rimane vigente anche in caso di entrata in vigore del decreto federale dell’8 ottobre 19993 sulla riforma giudiziaria.
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
3 RU 2002 3148
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Revisione dei diritti popolari. DF RU 2003
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 Il presente decreto è stato accettato dal Popolo e dai Cantoni il 9 febbraio 2003.4
2 Gli articoli 138 capoverso 1, 139, 139b capoversi 2 e 3, 141 capoverso 1 frase in- troduttiva e lettera d numero 3 e capoverso 2, 141a e 156 capoverso 3 lettere a e d entrano in vigore il 1° agosto 2003. L’entrata in vigore delle altre disposizioni sarà stabilita ulteriormente.5
19 giugno 2003 Assemblea federale
4 FF 2003 2713 5 RU 2003 1953
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