AS 2003 2119
Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli)
Legge federale concernente la procedura dell’Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l’entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli)
Modifica del 13 dicembre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20012, decreta:
I La legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:
Titolo che precede l’art. 47ter VII. Esercizio dell’alta vigilanza sull’amministrazione e sulla giustizia, preparazione dell’elezione dei giudici dei Tribunali federali
1. Diritti e obblighi della Commissione della gestione
Titolo prima dell’art. 54bis 5bis. Commissione giudiziaria
1 La Commissione giudiziaria è competente, quale commissione dell’Assemblea
federale plenaria, per la preparazione dell’elezione e della destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione.
2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso è
indicato il grado di occupazione, in quanto la legge consenta l’esercizio a tempo parziale della funzione di giudice. 3 La Commissione giudiziaria sottopone all’Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.
4 Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.
2002-2717 2119
Legge sui rapporti fra i Consigli RU 2003
5 Si compone di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del
Consiglio degli Stati. Ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.
6 Il presidente e il vicepresidente della Commissione giudiziaria non possono
appartenere alla stessa Camera.
7 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla
Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l’idoneità professionale o personale dei giudici.
La Commissione giudiziaria dispone di una segreteria permanente.
II Qualora la legge del 23 marzo 19624 sui rapporti fra i Consigli sia sostituita dalla legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, quest’ultima è completata con l’articolo 40a dal tenore seguente:
Art. 40a Commissione giudiziaria 1 La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell’elezione e della destituzione dei giudici dei Tribunali della Confederazione.
2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso è
indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l’esercizio a tempo parziale della funzione di giudice. 3 La Commissione giudiziaria sottopone all’Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.
4 Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.
5 In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.
6 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla
Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l’idoneità professionale o personale dei giudici.
4 RS 171.11 5 RS ...; RU ... (FF 2002 7271)
Legge sui rapporti fra i Consigli RU 2003
III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2003.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2002 7330