AS 2003 22
Ordinanza concernente il Fondo speciale a favore delle vittime dell'Olocausto/Shoa bisognose d'aiuto
Ordinanza concernente il Fondo speciale a favore delle vittime dell’Olocausto/Shoa bisognose d’aiuto
Abrogazione del 18 dicembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Articolo unico L’ordinanza del 26 febbraio 19971 concernente il Fondo speciale a favore delle vit- time dell’Olocausto/Shoa bisognose d’aiuto è abrogata il 31 dicembre 2002.
18 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RU 1997 811
22 2002-2417