AS 2003 26
Ordinanza del DATEC sull'applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden
Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia
del 26 settembre 2002
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; visti gli articoli 2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 18792 tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza e il relativo allegato sono applicabili alla navigazione all’interno del territorio svizzero sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mitt- lere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden.
Art. 2 Regolamenti applicabili 1 Sulla sezione del Reno definita all’articolo 1 sono applicabili nel tenore in vigore:
a. la parte prima, l’articolo 12.01 della parte seconda, la parte terza e gli alle- gati 1, 3, 6, 7, 8 e 10 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 19933; b. il regolamento del 18 maggio 19944 per l’ispezione dei battelli del Reno; c. il regolamento del 29 novembre 20015 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR); d. il regolamento del 4 marzo 19996 concernente il rilascio delle patenti radar; e. le prescrizioni del 31 maggio 19907 concernenti il colore e l’intensità lumi- nosa dei fuochi di bordo come anche l’ammissione di fanali di segnalazione per la navigazione sul Reno;
RS 747.224.211
26 2002-1963
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f. le prescrizioni del 19 maggio 19898 concernenti i requisiti minimi e le mo- dalità di prova degli impianti radar per la navigazione sul Reno; g. le prescrizioni del 19 maggio 19899 concernenti i requisiti minimi e le mo- dalità di prova degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno; h. le prescrizioni temporanee emanate in base ai regolamenti menzionati alle lettere a–c10; i. l’ordinanza del 28 novembre 198511 concernente l’attribuzione del timbro o della menzione trilingui ai barcaioli renani; j. le prescrizioni del 19 maggio 198912 concernenti l’installazione e il con- trollo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno. 2 Le prescrizioni dell’allegato alla presente ordinanza che divergono dalle regole contenute nei regolamenti e nelle prescrizioni citati al capoverso 1 prevalgono su queste ultime.
Art. 3 Imbarcazioni minute
1 Le questioni riguardanti le imbarcazioni minute sono di competenza dei Cantoni
quando non siano regolate dagli atti menzionati nell’articolo 2 o nell’allegato alla presente ordinanza. 2 Per navigazione con imbarcazioni minute si intende la navigazione con le imbarca- zioni di cui al paragrafo 1.01 lettera m del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199313. 3 Le prescrizioni della presente ordinanza che divergono da quelle dell’ordinanza dell’8 novembre 197814 sulla navigazione interna prevalgono su quest’ultima.
Art. 4 Traghetti
1 L’esercizio di traghetti è soggetto ad autorizzazione.
2 L’autorizzazione è rilasciata previa consultazione delle autorità tedesche dalle au- torità cantonali competenti del luogo, se le condizioni necessarie sono soddisfatte.
8 RS 747.224.114.1 9 RS 747.224.114.2 10 RS 747.224.111.2; 747.224.131.2; 747.224.141.2 11 RS 747.224.151 12 RS 747.224.114.3 13 RS 747.224.111 14 RS 747.201.1
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Art. 5 Navi delle autorità Le navi delle autorità non soggiacciono alle disposizioni degli atti menzionati all’articolo 2 né a quelle dell’allegato alla presente ordinanza, nella misura in cui ciò sia necessario all’espletamento di compiti amministrativi.
Art. 6 Riconoscimento di autorizzazioni 1 Se non è disposto altrimenti, sono riconosciuti ai sensi della presente ordinanza anche i seguenti documenti rilasciati dalle autorità competenti: 1. i certificati d’ispezione, i permessi, gli attestati e le altre autorizzazioni che sono stati rilasciati per il Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea in conformità delle prescrizioni enunciate all’articolo 2, nonché 2. le licenze di navigazione di cui all’articolo 13 della legge federale del 3 otto- bre 197515 sulla navigazione interna e le ammissioni di cui all’articolo 14.01 dell’ordinanza della Commissione internazionale della navigazione del 13 gennaio 197616 per la navigazione sul lago di Costanza.
2 Il capoverso 1 non è applicabile alle autorizzazioni per viaggi unici.
Art. 7 Autorità competenti 1 I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia sono incaricati, ciascuno per il proprio territorio, dell’esecuzione della presente ordinanza, fatta riserva per le disposizioni che seguono. Essi designano le autorità competenti. 2 Per l’esecuzione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° di- cembre 199317 è prescritto in particolare: a. le prescrizioni di portata generale emanate dalle autorità cantonali nell’ambi- to dell’articolo 1.22 numeri 1 e 2 del regolamento di polizia per la naviga- zione sul Reno del 1° dicembre 1993 devono essere pubblicate e comunicate all’Ufficio federale delle acque e della geologia; b. è salva la facoltà dell’Ufficio federale delle acque e della geologia di emana- re prescrizioni temporanee adottate in conformità dell’articolo 1.22 nume- ro 3 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993. 3 Per l’esecuzione del regolamento del 18 maggio 199418 per l’ispezione dei battelli del Reno è prescritto in particolare che: l’autorità competente di cui all’articolo 2.01 del regolamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli del Reno è la Direzione della navigazione renana di Ba- silea (Rheinschifffahrtsdirektion Basel).
15 RS 747.201 16 RS 747.223.1 17 RS 747.224.111 18 RS 747.224.131
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4 Per l’esecuzione dell’ADNR19 è prescritto in particolare che:
a. il Cantone di Basilea Città, rappresentato dalla Direzione della navigazione renana di Basilea, è incaricato dell’esecuzione dell’ADNR, fatte salve le pre- scrizioni della lettera b; b. le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri dell’ADNR sono:
1. l’Ufficio federale delle acque e della geologia per i numeri:
1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (in collaborazione con la Direzione della navigazione renana di Basilea) 1.8.5.2 1.9
2. l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero:
1.2.1
3. la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari
dell’Ufficio federale dell’energia per i numeri: 1.2.1 1.7.1.2 1.7.2.2 1.7.3 1.7.4.1 1.7.4.2 2.2.1.3 2.2.7.2 2.2.7.4.2 2.2.7.4.8 2.2.7.7.2.2 5.1.5.2.1 5.1.5.2.2 5.1.5.2.3 5.1.5.2.4 5.1.5.3.1 5.1.5.3.3 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.4.1.2.5.1 5.4.1.2.5.2 5.4.1.2.5.3 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 7.1.4.14.8 7.1.4.14.13 7.1.4.15.2 7.1.4.18 7.1.4.29.2
4. l’Ispettorato federale delle merci pericolose per i numeri:
1.2.1 1.6.7 (ad 1.2.1) 9.3.1.21.9 9.3.1.23.1
9.3.2.12.7 9.3.2.21.9 9.3.2.21.10 9.3.2.23.5 9.3.3.12.7 9.3.3.21.9 9.3.3.21.10 9.3.3.23.5; c. i risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti sono comunicati alla Direzione della navigazione renana di Basilea; d. alle attività delle autorità competenti sono applicate le relative tariffe. 5 Per l’esecuzione dell’ordinanza del 28 novembre 198520 concernente l’attribuzione del timbro o della menzione trilingui ai barcaioli renani è prescritto in particolare che: l’autorità competente di cui all’articolo 5 sono gli Einwohnerdienste, Internationale Kundschaft, Spiegelgasse 6, 4001 Basilea.
Art. 8 Ostacoli alla navigazione Le autorità cantonali possono far rimuovere a spese dei proprietari o delle persone responsabili gli ostacoli causati dalla navigazione quando questi non lo facciano en-
19 RS 747.224.141 20 RS 747.224.151
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tro un termine ragionevole che è stato loro impartito. In caso di pericolo imminente, le autorità possono rinunciare a impartire detto termine.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 2 aprile 199821 sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è abrogata.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
26 settembre 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
21 RU 1998 1650, 1999 1570, 2000 3008
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Allegato
Sezione 1: Prescrizioni particolari per la sezione del Reno compresa fra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden
Art. 1 Norme di rotta 1 Le dimensioni delle navi, dei convogli spinti e delle navi accoppiate non devono superare i 110 m di lunghezza e gli 11,45 m di larghezza tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden. Il pescaggio massimo autorizzato delle navi è di 3,20 m. 2 Fissando le condizioni dettate dalle circostanze, l’autorità competente può conce- dere deroghe per dimensioni e pescaggi più grandi.
Art. 2 Risucchio e urto d’onda 1 Sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte-strada di Rheinfelden le navi, ad eccezione delle imbarcazioni minute sprov- viste di mezzi di propulsione meccanica devono, senza pregiudizio dell’articolo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199322, na- vigare il più possibile al centro della corrente per non danneggiare le rive e per evi- tare gli effetti nocivi dei risucchi e delle onde. 2 Le imbarcazioni minute con mezzi propri di propulsione meccanica devono adatta- re la loro velocità soprattutto quando accostano e salpano, affinché nessuno venga inutilmente disturbato, ostacolato o esposto a pericolo, né subisca alcun danno.
Art. 3 Limitazione della navigazione in tempo di piena 1 La navigazione delle imbarcazioni grandi e minute è vietata sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 4.30 m al lim- nimetro di Rheinfelden.
2 La navigazione delle imbarcazioni minute è vietata sulla sezione del Reno com-
presa tra l’avamporto a monte della conca di Birsfelden e il ponte stradale di Rheinfelden quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 4.30 m al limnimetro di Rheinfelden; la navigazione delle grandi imbarcazioni è vietata quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 4.50 m al limnimetro di Rheinfelden. 3 L’autorità competente può concedere deroghe per l’area portuale e i luoghi di tra- sbordo.
22 RS 747.224.111
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Art. 4 Sport nautici 1 Sono vietati lo sci nautico, il surf, le moto d’acqua (natanti designati come Perso- nal Water Craft quali lo «scooter d’acqua», il «bob d’acqua», la «jetbike» o lo «jetski» e simili), il traino di mezzi rimorchiati (ad es. «banana boats»), il rimorchio di aquiloni, paracaduti ascensionali e simili nonché l’impiego di mezzi rimorchiati senza persone a bordo. 2 In deroga al capoverso 1, l’autorità competente può autorizzare la pratica dello sci nautico su sezioni appositamente segnalate e alla velocità massima di 40 km/h. La segnalazione avviene mediante le tavole E 17 di cui all’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199323. 3 La pratica dello sci nautico sulle sezioni di cui al capoverso 2 è autorizzata solo:
1. nel periodo compreso tra il sorgere e il calar del sole, a meno che non siano indicati determinati orari su cartelli supplementari aggiunti alle tavole E 17 dell’allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993, e
2. se la visibilità è superiore ai 1000 m.
4 Il conduttore dell’imbarcazione e lo sciatore nautico devono evitare che il loro passaggio o le onde e i risucchi da essi provocati: 1. ostacolino la navigazione, mettano in pericolo le altre imbarcazioni e i ba- gnanti o arrechino disturbi maggiori di quanto determinato dalle circostanze, e 2. danneggino altre imbarcazioni, la riva, le installazioni e le opere situate sulla via navigabile, gli impianti galleggianti o fissi, gli impianti di segnalamento o la vegetazione riparia. A tale scopo i conduttori delle imbarcazioni devono ridurre adeguatamente la velo- cità dei loro mezzi e mantenere al loro passaggio una distanza sufficiente di 10 m al minimo. Gli sciatori nautici devono mantenersi entro i limiti della scia lasciata dal natante rimorchiatore nel passare davanti ad altre imbarcazioni, galleggianti o bagnanti. 5 Il conduttore del natante rimorchiante può trainare uno sciatore nautico solo se a bordo del natante si trova un persona idonea incaricata di sorvegliare lo sciatore nautico. Questa persona assiste il conduttore e sorveglia lo sciatore nautico e il per- corso che egli deve seguire.
Art. 5 Presenza dell’ordinanza a bordo Un esemplare aggiornato della presente ordinanza deve trovarsi a bordo di ogni na- ve, ad eccezione delle imbarcazioni minute e delle chiatte a spinta; è ammesso pure un esemplare consultabile in ogni momento mediante un supporto elettronico.
23 RS 747.224.111
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Sezione 2: Norme di rotta speciali per la sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden
Art. 6 Navi rimorchianti 1 Per poter effettuare operazioni di rimorchio, le navi munite di un mezzo di propul- sione meccanica devono essere equipaggiate di ganci o di un verricello di rimorchio. 2 Per rimorchiare in direzione discendente possono essere impiegati soltanto i rimor- chiatori e i rimorchiatori a spinta autorizzati; è ammessa una sola unità rimorchiata. 3 Se il livello dell’acqua raggiunge o supera i 3,50 m al limnimetro di Rheinfelden, i convogli rimorchiati in direzione ascendente possono comprendere 2 unità al mas- simo.
Art. 7 Formazione di navi affiancate
1 È vietato far rotta in formazione di navi affiancate.
2 L’autorità competente può, in casi particolari, concedere deroghe.
Art. 8 Sorpasso
1 È vietato il sorpasso, tranne il sorpasso delle imbarcazioni minute.
2 Le imbarcazioni minute, i battelli per passeggeri che navigano in direzione ascen- dente, i rimorchiatori e i rimorchiatori a spinta che navigano senza unità rimorchiate e le navi delle autorità possono effettuare sorpassi a condizione che la sicurezza del traffico non ne risulti compromessa.
Art. 9 Velocità minima Per le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica e per i convogli rimor- chiati o spinti, la velocità minima è di 4 km/h rispetto alla riva in direzione ascen- dente, senza pregiudizio dell’articolo 6.20 del regolamento di polizia per la naviga- zione sul Reno del 1° dicembre 199324.
Art. 10 Rimorchio di rinforzo sulla sezione compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea 1 Se il livello dell’acqua raggiunge o supera i 3,50 m al limnimetro di Rheinfelden, le motonavi e le motocisterne nonché i convogli rimorchiati o spinti a un solo moto- re possono navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rhein- brücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea in linea di massima solo con un rimorchio di rinforzo.
24 RS 747.224.111
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2 Sono dispensati dal rimorchio di rinforzo le motonavi e motocisterne a un solo
motore nonché i convogli spinti, a condizione che essi abbiano a disposizione una potenza motrice di 1,47 kW per tonnellata di carico. Tali navi, nonché quelle che non sono cariche, possono anche essere autorizzate a servire da rimorchiatori di rinforzo.
Art. 11 Restrizioni alla navigazione 1 La navigazione in direzione ascendente è permessa soltanto tra le ore 5 e le ore 22.
2 La navigazione in direzione discendente è permessa soltanto tra le ore 5 e le ore 22 alle navi, ai convogli spinti e alle navi accoppiate la cui lunghezza massima è di 110 m, se il livello dell’acqua al limnimetro di Rheinfelden non supera i 3,00 m. L’auto- rità competente può concedere deroghe. 3 Se il livello dell’acqua al limnimetro di Rheinfelden supera i 3,00 m, la navigazio- ne in direzione discendente è permessa solo mezz’ora prima del sorgere fino a mezz’ora dopo il calar del sole. 4 In casi eccezionali e di bisogno accertato, l’autorità competente può concedere de- roghe alle restrizioni alla navigazione di cui ai capoversi 1–3. 5 Le restrizioni alla navigazione di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle navi che effettuano escursioni giornaliere, ai rimorchiatori e ai rimorchiatori a spinta che navigano senza unità rimorchiate e alle imbarcazioni minute.
Sezione 3: Prescrizioni particolari per gli impianti di navigazione nelle conche di Birsfelden e di Augst
Art. 12 Regole di navigazione negli avamporti delle conche
1 È vietato entrare e uscire contemporaneamente dagli avamporti delle conche (ad
Augst si tratta della via d’acqua compresa tra l’imbocco dell’Ergolz e la porta a monte della conca nonché della via d’acqua compresa tra il canale di fuga dalla porta a valle della conca fino al suo imbocco).
2 Le navi che escono dagli avamporti delle conche hanno la precedenza.
3 Se una luce rossa è accesa in direzione ascendente al km 162,13 sull’isola di tra- sbordo di idrocarburi situata sulla riva sinistra del Reno, è vietata l’entrata a tutte le navi nell’avamporto a monte della conca di Birsfelden. 4 Se una luce rossa è accesa in direzione ascendente al km 155,00 presso l’impianto di segnalamento situato sulla riva sinistra a monte dell’imbocco dell’Ergolz, è vie- tata l’entrata a tutte le navi nell’avamporto a monte della conca di Augst.
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Art. 13 Rotta da seguire a monte della conca di Birsfelden 1 Dopo l’uscita dalla conca di Birsfelden fino al km 162,00, le navi ascendenti de- vono tenere la riva destra dell’idrovia. 2 L’inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata presso la testa a monte della conca di Birsfelden mediante la segnaletica dell’idrovia B. 3 a (alle- gato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199325. 3 La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva de- stra del Reno al km 162,00 mediante la segnaletica dell’idrovia E. 11 (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993.
4 Le navi ascendenti che escono dalla conca di Birsfelden devono assicurarsi che
nessuna nave discendente risulti disturbata dalla loro manovra, prima di dirigersi verso gli impianti di trasbordo situati sulla parte sinistra del Reno. 5 I capoversi 1 e 4 non sono applicabili alle navi ascendenti che intendono accostare agli impianti di trasbordo situati nella zona delle gru vicino all’uscita dell’avam- porto a monte della conca.
Art. 14 Rotta da seguire a monte della conca di Augst
1 Dopo l’uscita dalla conca di Augst fino al km 154,42 (traghetti Herten-Kaiser-
augst), le navi ascendenti devono tenere la riva destra dell’idrovia. 2 L’inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata presso la testa a monte della conca di Augst mediante la segnaletica dell’idrovia B. 3 a (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199326. 3 La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva de- stra del Reno al km 154,42 (pontile traghetti) mediante la segnaletica dell’idrovia E.
11 (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del
1° dicembre 1993.
Art. 15 Durata di esercizio delle conche
1 A Birsfelden e ad Augst, le concate possono avvenire tra le ore 5 e le ore 21.
2 Le navi che stazionano negli avamporti di Birsfelden e che sono pronte per la con- cata alla fine delle ore regolamentari possono ancora passare la conca. 3 Hanno diritto di entrare negli avamporti della conca di Birsfelden soltanto le navi che hanno intenzione di passare la conca rispettando il loro ordine di concata. 4 Le navi ascendenti e discendenti devono annunciare al capo della conca il loro ora- rio di arrivo approssimativo.
25 RS 747.224.111 26 RS 747.224.111
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Art. 16 Concata al di fuori delle ore di esercizio delle conche 1 Le navi che devono passare la conca al di fuori delle ore regolamentari devono es- sere annunciate al capo della conca entro le ore 19 al più tardi.
2 L’annuncio non è più valido se l’ora indicata è superata di più di mezz’ora.
3 Se il viaggio in vista della concata annunciata non ha luogo o è interrotto, l’annun- cio deve essere immediatamente annullato.
Art. 17 Stazionamento negli avamporti delle conche 1 Le navi possono accostare o stazionare all’interno degli avamporti della conca di Birsfelden soltanto con l’autorizzazione del capo della conca; la ripresa della rotta deve essere segnalata al capo della conca, precisando l’ora della partenza. 2 L’accostamento e lo stazionamento delle navi all’interno degli avamporti di Augst è vietato. Da questo divieto sono escluse: a. le navi passeggeri che fanno regolarmente scalo al pontile situato nei pressi dell’uscita a monte dell’avamporto; b. le imbarcazioni minute che annunciano la loro entrata nella conca (annuncio presso il servizio competente della conca e della centrale elettrica); nonché c. le imbarcazioni minute che utilizzano la rampa di passaggio nell’avamporto a valle. 3 Negli avamporti delle conche di Birsfelden e di Augst è vietato fare uso dei mezzi di propulsione meccanica delle navi ormeggiate.
Art. 18 Sezioni chiuse alla navigazione Per certe navi, l’autorità competente può consentire l’accesso alle sezioni chiuse alla navigazione.
Sezione 4: Prescrizioni per le rade tra Basilea e Rheinfelden
Art. 19 Limiti della rada Birsfelden/Au La rada di Birsfelden/Au si estende sulla riva sinistra dal km 159,40 al km 162,89.
Art. 20 Area comune di stazionamento alla rada Birsfelden/Au La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che non sono tenute ad issa- re un segnale conformemente all’articolo 3.14 del regolamento di polizia per la na- vigazione sul Reno del 1° dicembre 199327: area di stazionamento «Kantine», sulla riva sinistra, dal km 160,71 al km 161,09.
27 RS 747.224.111
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Art. 21 Area di stazionamento per le navi trasportanti determinate materie infiammabili La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che sono tenute ad issare un segnale conformemente all’articolo 3.14 numero 1 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199328: area di stazionamento «Waldhaus», sulla riva sinistra, dal km 161,10 al km 161,26 e dal km 161,34 al km 161,47.
Art. 22 Disposizione delle navi sulle aree di stazionamento e presso gli impianti di trasbordo Se il livello dell’acqua supera i 4,30 m al limnimetro di Rheinfelden, su tutta la di- stesa della rada possono stazionare solo tre navi una di fianco all’altra.
Art. 23 Disposizione delle navi all’isola di trasbordo di idrocarburi al km 160,55 e al km 162,13, riva sinistra 1 Agli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva sinistra al km 160,55 e al km 162,13, le navi cisterna non possono stazionare su più di una larghezza. Per sta- zionare su due larghezze, è richiesta un’autorizzazione speciale rilasciata dalla Dire- zione della navigazione renana di Basilea. 2 Alle isole di trasbordo al km 160,55 e al km 162,13, tanto dalla parte della riva che dalla parte del fiume, le navi cisterna non possono in alcun caso stazionare a più di una larghezza. Finché ad uno degli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva di cui al capoverso 1 le navi cisterna stazionano a due, lo stazionamento a quest’isola di trasbordo lato terra è proibito per qualsiasi nave.
Art. 24 Impianto di trasbordo all’imbocco dell’avamporto a monte della conca di Birsfelden, riva sinistra 1 All’impianto di trasbordo all’imbocco dell’avamporto a monte della conca di Birs- felden, le navi possono stazionare soltanto ad una larghezza.
2 A questo impianto di trasbordo, le navi devono accostare con la prua rivolta a
monte.
28 RS 747.224.111