Lexipedia

AS 2003 2677

Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

del 6 agosto 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Imposizione doganale 1 Sull’erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica un’aliquota di dazio di fr. 2.– per 100 kg lordi. 2 Sulle altre merci delle voci di tariffa 1214.9019 e 2308.0050 si applicano le ali- quote di dazio indicate nell’allegato 1 punto 13.1 Disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi di cui all’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole.

Art. 2 Esecuzione L’Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell’esecuzione.

Art. 3 Durata di validità L’Ufficio federale dell’agricoltura è autorizzato ad abrogare la presente ordinanza non appena la situazione dell’approvvigionamento in foraggio grezzo si sarà nuo- vamente normalizzata.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2003.

6 agosto 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

RS 916.112.232