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AS 2003 3255

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 6 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:

Art. 69a cpv. 3

3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata

esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

6 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 832.202

2003-1194 3255

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