AS 2003 3436
Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compañia Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, Velázques 74 E-28001 Madrid, Spagna (di seguito CESCE), che agisce per lo Stato spagnolo (con appendici e allegati)
Traduzione1
Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, Velázques 74 E-28001 Madrid, Spagna (di seguito CESCE), che agisce per lo Stato spagnolo
Concluso il 12 novembre 2002 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20032 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 maggio 2003 Entrato in vigore il 21 maggio 2003
Art. 1 Scopo dell’Accordo 1. CESCE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine spagnola. 2. GRE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da CESCE a favore di esportatori spagnoli e/o di banche che finanziano esportazioni spagnole, per quanto queste garanzie coprano i rischi deri- vanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
3. L’impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di
CESCE o GRE.
Art. 2 Applicazione 1. Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicu- razione casi nei quali l’assicuratore dei crediti concede una garanzia di credito all’esportazione nel Paese dell’esportatore e a) l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero; b) gli esportatori residenti in Svizzera e in Spagna che hanno concluso con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Spagna o dalla Svizzera contratti di esportazione relativi allo stesso oggetto. 2. L’accordo del 10 novembre 1977 resta applicabile se le sue condizioni d’appli- cazione sono adempite.
RS 0.946.113.32
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2003 3435
3436 2003-0145
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
3. L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare. L’accordo di riassicurazione è tuttavia applicabile se i prodotti d’esportazione sono pagati con un credito che un istituto finanziario concede all’acquirente.
Art. 3 Definizioni Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti. Assicuratore(i) dei crediti: GRE e CESCE o uno dei due enti. Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione. Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza. Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero. Polizza: una polizza assicurativa emessa dall’assicuratore. Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore. Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.
Art. 4 Origine del prodotto Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione prove- nienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni di dubitarne informa senza indugio l’altro assicu- ratore dei crediti; gli assicuratori dei crediti collaborano per stabilire l’origine delle esportazioni e si informano reciprocamente sui risultati delle loro ricerche.
Art. 5 Forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione da GRE e CESCE alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Art. 6 Designazione dell’assicuratore Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma, considerando le circostanze specifiche del singolo caso; essi possono segnatamente scegliere come assicuratore quello del Paese in cui risiede il mandatario principale, anche se i prodotti d’esportazione provenienti da questo Paese non sono i più importanti.
Art. 7 Quota della riassicurazione 1. La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera o spa- gnola nel prodotto d’esportazione da riassicurare, in base alle indicazioni del richie- dente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine spagnola; la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell’appendice A. 2. Per principio, la quota di riassicurazione è calcolata conformemente al paragra- fo 1 anche se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o più Paesi terzi, considerato che anche il Paese cliente è un Paese terzo (cfr. appendice A es. 2). Gli assicuratori dei crediti possono tuttavia convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. Possono segnatamente calcolarla in fun- zione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo, in particolare se la fornitura del Paese terzo è imputabile esclusivamente alla quota svizzera o spagnola (cfr. appendice A es. 3).
Art. 8 Obblighi del riassicuratore
1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore
l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare inden- nità in virtù della polizza. 2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicu- razione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura. 3. Il riassicuratore si impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare confor- memente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l’assicuratore ha informato il riassicuratore che è stata versata un’indennità. 4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazio- ne – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbri- cazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione. 5. Il riassicuratore si impegna a non opporsi a versare un’indennità se vi è tenuto in virtù della polizza, a condizione che il contenuto della stessa coincida con le infor- mazioni che figurano negli allegati 1 e 2 e con le informazioni che l’assicuratore ha fornito al riassicuratore nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
6. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi pro- blema su cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
Art. 9 Obblighi dell’assicuratore 1. L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza. 2. L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi. 3. L’assicuratore che, dopo il versamento di un’indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa.
4. L’assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versa-
mento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a infor- mare immediatamente il riassicuratore. 5. L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.
6. L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di
estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:
a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare. L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute. 2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicu- ratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Art. 11 Modifica dell’origine della prestazione
1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti
d’esportazione si modifica nella sua composizione in termini di valore o se il rap- porto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato nel valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione. 2. Se questo adeguamento è effettuato, vengono adeguati di conseguenza gli importi che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 2. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Art. 13 Norme procedurali Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.
Art. 14 Conversione del debito
1. Se il Paese dell’acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di
conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.
2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito,
l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo cre- dito. Su richiesta del riassicuratore, l’assicuratore è autorizzato a cedergli il credito. 3. L’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il paga- mento di un’indennità.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Art. 15 Valuta Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassi- curazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per l’operazione.
Art. 16 Procedura d’arbitrato
1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie
che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono compo-
ste da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che pre- siede. Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per CESCE è Madrid e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbi- trale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Entrata in vigore e modifica dell’Accordo 1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui GRE comunica a CESCE che le prescrizioni costituzionali del diritto svizzero per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica). 2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un mese civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scaden- za dell’Accordo. 3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento. L’allegato 3 e tutte le appendici possono essere modificate in qualsiasi momento con il consenso scritto di GRE e CESCE.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.
Per conto Per conto della Confederazione Svizzera: dello Stato spagnolo: Peter W. Silberschmidt Javier Valero Artola
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Allegato 1
Dettaglio delle agevolazioni accordate da CESCE
Agevolazione Tasso di copertura (massimo) Rischi coperti Assicurato Termine d’attesa Osservazioni Rischio Rischio politico economico
Credito 94 % 99 % Rischio di fabbricazione: Esportatore Rischio Rischio fornitore Copre la perdita netta dell’esportatore dovuta di fabbricazione: di fabbricazione: a una rescissione di contratto a causa di rischi 6 mesi Copertura esclusiva- politici (guerra o situazione analoga, mente in euro. provvedimenti adottati dal Governo del Paese dell’acquirente/mutuatario o dal Governo La copertura è concessa spagnolo, mancato adempimento del contratto per un importo garan- da parte di un acquirente pubblico) o di rischi tito, fissato di volta in economici (rescissione del contratto in volta in ogni polizza. seguito a violazione del contratto da parte di acquirenti privati). Rischio di credito: Rischio di credito: Rischio di credito: Distinzione tra rischio politico (rischi di Rischi economici: Copertura in divise trasferimento, guerre, impossibilità di fissati di volta straniere. adempiere agli obblighi contrattuali a causa in volta in ogni La copertura compren- di provvedimenti presi da un Governo estero polizza de l’ammontare del o dal Governo spagnolo, mora da parte credito e gli interessi, dell’acquirente pubblico) e rischio economico Rischio politico:
100 giorni conformemente al
(insolvenza dell’acquirente straniero, contratto di credito. dichiarata in via giudiziale o extragiudiziale, mora prolungata)
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Agevolazione Tasso di copertura (massimo) Rischi coperti Assicurato Termine d’attesa Osservazioni Rischio Rischio politico economico
Credito 94 % 99 % Rischio di credito: Banca 100 giorni Copertura in divise acquirente Copre il mancato rimborso di crediti che una straniere. banca ha concesso a un acquirente. La copertura compren- Rischio politico (rischi di trasferimento, de l’ammontare del guerre, impossibilità di adempiere agli credito e gli interessi, obblighi contrattuali a causa di provvedimenti conformemente al presi da un Governo estero o dal Governo contratto di credito, spagnolo, mora da parte dell’acquirente nonché gli interessi di pubblico) o rischio economico (insolvenza mora. dell’acquirente straniero, dichiarata in via giudiziale o extragiudiziale, mora prolungata)
Richiesta 99 % 99 % Questa polizza copre la richiesta abusiva Esportatore 150 giorni in caso Copertura in divise abusiva di di garanzie. di rischi politici, straniere garanzie per Questa polizza copre i rischi politici ed eccetto se un gli esportatori economici. beneficiario pubblico chiede abusivamente una garanzia
30 giorni per gli
altri rischi
Richiesta 99 % Questa polizza copre la richiesta abusiva di Banche 30 giorni Copertura in divise abusiva di garanzie e il mancato rimborso dell’importo straniere. garanzie per i della garanzia da parte dell’esportatore, garanti qualora la garanzia sia stata chiesta illecita- mente.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Agevolazione Tasso di copertura (massimo) Rischi coperti Assicurato Termine d’attesa Osservazioni Rischio Rischio politico economico
Progetti di 94 % 99 % Questa polizza copre i rischi politici ed Società 6 mesi costruzione economici. immobiliare Essa copre l’impossibilità di realizzare il o di progetto, le interruzioni di cantieri e il assemblaggio mancato pagamento di cantieri approvati. Copre altresì la confisca di macchine e impianti, la richiesta abusiva o la trattenuta di garanzie nonché l’impossibilità del trasferimento di garanzie, se l’assicurato ha adempiuto i suoi obblighi contrattuali.
Assicurazione 99 % Questa polizza copre le perdite Investitore Al massimo La durata massima degli investi- dell’investitore dovute a: 12 mesi dell’assicurazione è di menti – espropriazione 20 anni, la durata – rischi di trasferimento e legati alla non minima di 5 anni. convertibilità La copertura del – guerre o a situazioni analoghe capitale proprio avviene – inadempienza degli obblighi contrattuali sempre nella moneta da parte di autorità pubbliche del Paese. La copertura di tutti gli altri investi- menti può aver luogo in divise straniere.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Allegato 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate da GRE I Agevolazione: Copertura del credito. Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca). Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni. Rischio residuo dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione. Rischi coperti: a) Rischio politico: rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata da GRE, o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. II Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura). Tipo: Garanzia. Beneficiario della garanzia: L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca). Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni. Rischio residuo dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo di costo Rischi coperti: Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. III Agevolazione: Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II). Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca). Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni. Rischio residuo dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Rischi coperti: – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Allegato 3
Norme procedurali (art. 13)
§1 Osservazione preliminare Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra CESCE e GRE.
§2 Domanda e risposta a) Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda (appendice B). b) Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezio- ne di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta (appendice C). c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il for- mulario di emissione della polizza (appendice D).
§3 Premi Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione della polizza (appendice D), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
§4 Sinistro Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato) – la data del pagamento dell’indennizzo.
§5 Rimborsi In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto,
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
– la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Appendice A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 1 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 70 unità Forniture – Paese B: 50 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 120 × 99 11 880 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponde quindi a 47,9 unità.
Esempio 2 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 100 × 99 9900 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponde quindi a 46,1 unità.
Esempio 3 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Calcolo della quota di riassicurazione – Se le merci provenienti dal Paese C devono essere fatturate unicamente al Paese A: 40 × 95 3800 × 100 120 × 99 11 880 – Se le merci provenienti dal Paese C devono essere fatturate unicamente al Paese A: 60 × 95 5700 × 100 120 × 99 11 880 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
Osservazione: Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diver- si, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio: Rischi politici: 95 % Rischi economici prima della spedizione: 85 % Rischi economici di perdite su crediti: 90 %
Tasso medio: 90 %
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Appendice B
Formulario di domanda n.
Da: .............................................................................................................................. A: ................................................................................................................................ In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il: ..................................... Nostro n. di riferimento: ............................................................................................. Vostro n. di riferimento: ............................................................................................. Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: ................................................................................................. Esportatore del nostro Paese: ...................................................................................... Esportatore del vostro Paese: ...................................................................................... Relative relazioni contrattuali: .................................................................................... Progetto: ..................................................................................................................... Contratto: firmato/in fase di negoziazione .................................................................. Acquirente/Paese: ....................................................................................................... Mutuatario/Paese: ....................................................................................................... Garante/garanzie: ........................................................................................................ Valore contrattuale: .................................................................................................... Interessi: ...................................................................................................................... Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi): ............................................. Durata del rischio – Produzione: ....................................................................................................
– Credito: ........................................................................................................... Condizioni di rimborso: .............................................................................................. Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: ...................................... Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: ......................................................... Importo del mutuo: ..................................................................................................... Composizione del mutuo: ........................................................................................... Interessi: ...................................................................................................................... Mutuante: ....................................................................................................................
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Importo determinante totale coperto: .......................................................................... – valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti) – quota della copertura assunta dall’assicuratore – quota di riassicurazione (presentazione del calcolo) Condizioni particolari: ................................................................................................ Condizioni di rimborso: .............................................................................................. Importo del premio da pagare: .................................................................................... – all’assicuratore: .............................................................................................. – al riassicuratore: ............................................................................................. (presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il: ................................................................................................................................. Osservazioni: ..............................................................................................................
Data: ........................................... Firma: ....................................................................
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Appendice C
Formulario di risposta n.
Da: .............................................................................................................................. A: ................................................................................................................................ Facciamo riferimento al contratto concluso con voi il ................................................ e alla vostra domanda del ............................................................................................ Nostro n. di rif.: .......................................................................................................... Vostro n. di rif.: ..........................................................................................................
Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto del .......….. e alle condizioni stabilite nel for- mulario di domanda del ….......
Possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a proce- dere alle modifiche seguenti. Aspettiamo un vostro commento e una doman- da modificata.
In qualità di riassicuratori, chiediamo i seguenti premi: – importo ................................................................................................... – pagabile il ...............................................................................................
Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni: Il presente accordo termina il ………. (data) se entro tale data non avrete emesso una garanzia. Se desiderate una proroga di questo termine, siete invitati a farci pervenire in tempo utile una domanda debitamente motivata.
Data: ........................................... Firma: .................................................................... * P.f. cancellare ciò che non fa al caso
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Appendice D
Formulario di emissione di una garanzia
Da: .............................................................................................................................. A: ................................................................................................................................ Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il: ......................... e alla vostra risposta definitiva del: ............................................................................. Nostro n. di rif.: .......................................................................................................... Vostro n. di rif.: .......................................................................................................... Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il ............................. La copertura ammonta a: .................................................................................................................. La quota di riassicurazione ammonta a: ....................................................................... A Il premio totale da pagare ammonta a: ............................................................ B L’importo da pagare all’assicuratore è di: ...................................................... C L’importo da pagare al riassicuratore è di: ..................................................... C La quota del premio rappresenta = A
Il premio deve essere pagato come segue: Data di scadenza .......................... Importo ........................... Quota del premio ......... Importo da pagare al riassicuratore Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione. Altre osservazioni:
Data: ........................................... Firma: ....................................................................
Accordo di riassicurazione reciproca. Accordo con la Spagna RU 2003
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.