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AS 2003 3715

Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO)

Modifica del 3 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 agosto 19951 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto il testo tedesco

Ingresso visti gli articoli 23 capoverso 2, 24 capoverso 3, 35 capoverso 2 e 47 capoversi 1 e 3 della legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo mili- tare (legge),

Sostituzione di espressioni

1 e 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

3 Nell’articolo 23 capoverso 1 l’espressione «Azienda svizzera delle PTT» è sosti- tuita da «Posta Svizzera».

Art. 1 cpv. 1 Abrogato

Art. 3 Personale militare Per personale militare ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge si intendono i membri delle formazioni di professionisti di cui agli articoli 47 e 101 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM).

2003-1344 3715

Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare RU 2003

Art. 4 Anno trascorso all’estero Per anno trascorso all’estero secondo l’articolo 4a della legge si intendono dodici mesi civili consecutivi durante i quali il cittadino svizzero, indipendentemente dalla sua età: a. era domiciliato all’estero; o b. vi soggiornava con relativo congedo secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.

Art. 5 Militari non incorporati I militari che, secondo l’articolo 60 capoverso 1 LM4 e l’articolo 3 dell’ordinanza del …5 sull’organizzazione dell’esercito, non sono incorporati in una formazione, sono assoggettati alla tassa per gli anni durante i quali non prestano il servizio militare che deve essere prestato dalle persone di medesimo grado, medesima fun- zione e medesima età obbligate a prestare servizio.

Art. 5a Computo dei servizi di protezione civile Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della legge è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento, computato secondo l’articolo 24 della legge federale del 4 ottobre 20026 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 6 e 9 Abrogati

Art. 10 Redditi straordinari Gli utili in capitale secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’imposta federale diretta (LIFD), le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o manifestazioni analo- ghe, nonché le indennità per cessazione o mancato esercizio di un’attività o per mancato esercizio di un diritto sottostanno alla tassa d’esenzione anche qualora essi vengano tassati separatamente con un’imposta annua speciale in virtù dell’arti- colo 47 LIFD nell’anno in cui sono stati realizzati.

Art. 15 Mutua assistenza Oltre alle autorità menzionate nell’articolo 24 capoverso 2 della legge, anche le autorità assistenziali cantonali e comunali sono tenute alla mutua assistenza.

4 RS 510.10; RU 2003 … 5 RS 513.11; RU 2003 … 6 RS 520.1; RU 2003 … 7 RS 642.11

Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare RU 2003

Art. 17 cpv. 2 2 Il registro comprende i dati necessari per l’accertamento dell’assoggettamento alla tassa, per la tassazione e la riscossione della tassa nonché per l’esenzione dalla tassa.

Art. 18 cpv. 4

4 L’articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

Art. 19 Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all’estero

1 La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l’estero per l’anno

dell’espatrio e i successivi anni d’esenzione. 2 La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell’accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibil- mente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti. 3 Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima.

4 Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l’estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l’articolo 38 della legge. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti.

Art. 31 Motivazione della decisione di tassazione Se, per quanto riguarda le basi di calcolo, la tassazione differisce dalla dichiarazio- ne, essa deve essere brevemente motivata.

Art. 47 Diffida

1 La prima diffida è esente da emolumenti.

2 Per la seconda diffida il diritto cantonale può prevedere la riscossione di un emo- lumento massimo di 50 franchi.

Art. 53 rubrica e cpv. 1 Attestazione e versamento della tassa 1 L’autorità cantonale incaricata dell’amministrazione della tassa è responsabile per l’attestazione relativa al pagamento della tassa nonché delle multe, degli emolumenti e delle spese dell’assoggettato.

Art. 54 cpv. 3 Abrogato

Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare RU 2003

Art. 57 1 Entro il 10 gennaio, ogni Cantone invia all’Amministrazione federale delle contri- buzioni, servendosi del modulo «Distinta generale», un rendiconto per l’anno civile trascorso. Il Cantone allega alla distinta generale i giustificativi relativi alle tasse che ha rimborsato; dai giustificativi devono risultare le generalità e l’indirizzo dei desti- natari, il motivo e l’ammontare del rimborso. 2 Il Cantone dispone delle tasse di diffida, delle indennità per le spese che ha sop- portato e di tutte le entrate provenienti dalle multe.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004 e si applica per la prima volta all’anno di assoggettamento 2004.

3 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz