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AS 2003 382

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 12 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 222 cpv. 3 3 L’assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l’articolo 74 LAI che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla loro salute dopo aver raggiunto l’età di pensionamento. Il Di- partimento fissa l’ammontare dei sussidi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

12 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.101

382 2003-0198