AS 2003 3957
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
Modifica del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011, decreta:
I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 18–22, 45bis e 69 della Costituzione federale3, ...
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 44 capoverso 2 l’espressione «totale obbligatorio di giorni di servi- zio» è sostituita con «totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione». 2 Negli articoli 58, 61, 81, 82 e 145 l’espressione «difesa integrata» è sostituita con «cooperazione nazionale per la sicurezza»:
3 Concerne solo il testo tedesco.
Art. 1 cpv. 3 e 4
3 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, coadiuva le autorità civili:
a. nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna; b. nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di cata- strofi nel Paese o all’estero.
4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.
Art. 7 Annuncio per la registrazione nel controllo militare 1 Chi è soggetto all’obbligo militare deve annunciarsi presso le autorità competenti per la registrazione nel controllo militare. Gli Svizzeri all’estero si annunciano presso la rappresentanza svizzera competente.
3 Queste disposizioni corrispondono agli art. 40 cpv. 2, 58 e 60 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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2 L’obbligo di annunciarsi comincia all’inizio dell’anno in cui la persona soggetta all’obbligo militare compie 18 anni e si estingue alla fine dell’anno in cui essa compie 29 anni. 3 Chi è soggetto all’obbligo militare deve partecipare a una manifestazione informa- tiva. Questa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42). Le donne possono parteciparvi volontariamente.
1bis Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42).
Art. 11 cpv. 2 lett. c ed e nonché 4
2 I Cantoni hanno i compiti seguenti:
c. organizzano la manifestazione informativa; e. invitano le donne alla manifestazione informativa.
4 La Confederazione assume i costi del reclutamento. I Cantoni assumono i costi
della manifestazione informativa.
Art. 13 Limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare 1 L’obbligo di prestare servizio militare comincia all’inizio dell’anno in cui la perso- na che vi è soggetta compie 20 anni.
2 Esso dura:
a. per i militari di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori (art. 102), sino alla fine dell’anno in cui compiono 30 anni oppure, se entro questo termine non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42), al più tardi sino alla fine dell’anno in cui com- piono 34 anni; b. per i sottufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui com- piono 36 anni; c. per gli ufficiali subalterni, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compio- no 36 anni; se necessario, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compio- no 40 anni; d. per i sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori e per i capitani, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni; e. per gli ufficiali superiori e gli alti ufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni. 3 I militari che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze specifiche forniscono servizi indispensabili all’esercito o ad altri settori della coope- razione nazionale per la sicurezza (art. 119) sono, nell’ambito del limite superiore stabilito per il loro grado in materia di servizio d’istruzione (art. 42), soggetti
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all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono
50 anni.
4 Sono considerati specialisti ai sensi del capoverso 3 i militari che dispongono di conoscenze specifiche, in particolare nei settori della sicurezza e della tecnica o in settori che necessitano di una formazione particolarmente duratura. Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza i dettagli delle attività interessate. 5 Se necessario e con il consenso degli interessati, il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare può essere aumentato per gli specialisti di cui al capoverso
3 e per i sottufficiali superiori e gli ufficiali.
6 L’Assemblea federale può aumentare o diminuire i limiti d’età di cui ai capover- si 2-5 (art. 149). 7 IlConsiglio federale stabilisce il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare per il personale militare (art. 47).
Art. 14 Abrogato
Art. 18 cpv. 1 lett. h 1 Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro fun- zioni o il loro impiego: h. il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto statali e di quelle titolari di una concessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordinarie è indispensabile alla cooperazione nazionale per la sicurezza;
Art. 19 Reincorporazione Le persone esentate dal servizio militare giusta l’articolo 18 sono reincorporate nel- l’esercito al venir meno del motivo dell’esenzione, se l’esercito ha ancora bisogno di loro.
Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Gli ufficiali e i sottufficiali che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento, o contro i quali esiste un attestato di carenza di beni, vengono esclusi dal servizio militare.
2 Abrogato
Art. 28 cpv. 3 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.
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Art. 34 Assicurazione L’assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale. Per i danni alle persone la responsabilità della Confederazione si fonda esclusivamente su tale legge speciale.
Titolo prima dell’art. 40b
Capitolo 6: Diritti d’autore
1 Se un militare crea, nell’esercizio delle sue attività di servizio, un’opera ai sensi della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d’autore, le facoltà d’utilizzazione spettano esclusivamente alla Confederazione. 2 Se l’opera è di grande utilità per la Confederazione, al militare può essere versata un’indennità adeguata.
Art. 42 rubrica, cpv. 1 nonché 2 frase introduttiva e lett. c Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione 1 I militari di truppa prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d’istruzione.
2 Il Consiglio federale disciplina i servizi d’istruzione:
c. dei militari giusta l’articolo 13 capoversi 3 e 5;
Art. 43 Computo dei servizi d’istruzione 1 L’istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all’estero danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione. 2 I servizi d’istruzione prestati e retribuiti nell’ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.
Art. 45 Servizi d’istruzione supplementari Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d’istruzione supplementari e stabilirne la durata.
Art. 47 Personale militare 1 Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo.
4 RS 231.1
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2 I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale. 3 I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale federale. 4 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e del- l’impiego dell’esercito. Può essere impiegato in Svizzera o all’estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare. 5 Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L’istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.
Art. 48 Istruzione e impiego delle truppe 1 I comandanti di truppa sono responsabili dell’istruzione e dell’impiego delle truppe loro subordinate. 2 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dell’istruzione delle truppe.
Art. 49 cpv. 2 e 3 2 I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 26 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute non sono più soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli interessati devono acconsentirvi.
3 L’Assemblea federale stabilisce la durata della scuola reclute (art. 149).
Art. 51 cpv. 2 2 L’Assemblea federale stabilisce la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione (art. 149). Tiene conto in particolare delle esigenze dell’istruzione e della prontezza d’impiego.
Art. 52 Abrogato
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Titolo prima dell’art. 54a Capitolo 3a: Adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono, su base volonta- ria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell’esercito. 2 Chi effettua il servizio d’istruzione obbligatorio senza interruzioni assolve la scuola reclute ordinaria e assolve immediatamente i giorni di servizio rimanenti senza interruzione. 3 La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio d’istruzione senza inter- ruzioni non può eccedere il 15 per cento.
Art. 55 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello.
Art. 56 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello.
Art. 60 rubrica e cpv. 1, primo periodo Militari non incorporati 1 I militari che non sono stati incorporati in una formazione, eccettuate le reclute, sono a disposizione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. …
Titolo prima dell’art. 65
Titolo quinto: Impiego dell’esercito; poteri di polizia Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 65 rubrica Tipi d’impiego
Art. 65a Computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione
1 Gli impieghi nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d’appoggio
danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
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2 Gli impieghi prestati e retribuiti nell’ambito di un rapporto di lavoro su base con- trattuale non danno diritto al soldo e non sono computati. 3 Nel caso di un’importante chiamata in servizio di truppe o di impieghi di lunga durata, il Consiglio federale può ordinare che il servizio d’appoggio non sia compu- tato o sia computato soltanto in parte sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
Art. 66 cpv. 3 3 L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace è volontario.
Art. 69 Servizio d’appoggio all’estero 1 Su richiesta di singoli Stati o organizzazioni internazionali, per appoggiare l’assi- stenza umanitaria possono essere inviate truppe oppure messi a disposizione mate- riale e beni di sostegno dell’esercito. 2 Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, è consentito impiegare all’estero truppe per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione. Il Consiglio federale determina il tipo di armamento. 3 Il servizio d’appoggio all’estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l’assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.
Art. 73 cpv. 2 Abrogato
Art. 76 cpv. 1 lett. c
1 Il servizio attivo è prestato per:
c. aumentare il livello d’istruzione dell’esercito in caso d’aggravamento della minaccia.
Art. 77 cpv. 1, 3, 4, secondo periodo, e 6 1 L’Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l’esercito o parti di esso.
3 Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi
urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l’impiego duri più di tre settimane, chiede la convocazione immediata dell’Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del prov- vedimento. 4 … In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.
6 Abrogato
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Art. 83 cpv. 2–4 2 Il servizio d’ordine è decretato dall’Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal Consiglio federale conformemente all’articolo 77 capoverso 3. 3 L’autorità civile stabilisce la missione per l’impiego dopo aver consultato il Dipar- timento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure il comandante in capo dell’esercito.
4 Abrogato
Art. 89 cpv. 2, primo periodo 2 Il Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto del personale. …
Titolo prima dell’art. 93 Titolo sesto: Organizzazione dell’esercito Capitolo 1: Competenze
Art. 93 1 L’Assemblea federale emana i principi relativi all’organizzazione dell’esercito, definisce la struttura dell’esercito e stabilisce le armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari (art. 149). 2 Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. 3 La subordinazione di elementi dell’esercito ad altri dipartimenti necessita dell’ap- provazione dell’Assemblea federale (art. 149).
Art. 94 e 95 Abrogati
Capitolo 2 (art. 96-98) Abrogato
Art. 99 cpv. 2bis, 3 lett. b e c nonché 4 e 5 2bis Può trasmettere all’Ufficio federale di polizia informazioni su persone in Svizze- ra risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna e il perseguimento penale.
3 Il Consiglio federale disciplina:
b. l’attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo;
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c. la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con i servizi esteri;
4 La tutela delle fonti dev’essere in ogni caso garantita.
5 Il servizio informazioni è direttamente subordinato al capo del Dipartimento fede- rale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 100 cpv. 1 lett. b e d nonché cpv. 3 lett. e
1 Il servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti:
b. provvede alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicu- rezza informatica; d. quando l’esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace, in ser- vizio d’appoggio o in servizio attivo, adotta misure preventive per protegger- lo dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccoglie le informazioni necessarie al riguardo;
3 Il Consiglio federale disciplina:
e. abrogata
Art. 101 1 Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti, nella misura in cui per il loro adempimento non è possibile la costituzione di formazioni di milizia: a. salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo ed eseguire trasporti e salva- taggi mediante aeromobili militari; b. assicurare la prontezza operativa di impianti di condotta civili e di opere mi- litari; c. svolgere compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell’ambito dell’esercito; d. eseguire missioni di salvataggio, esplorazione, combattimento e protezione per le quali è necessaria una disponibilità immediata o un’istruzione particolare. 2 I membri delle formazioni interessate possono parimenti essere assunti nel settore dell’istruzione.
3 Essi sono assunti in qualità di personale militare.
1 I gradi nell’esercito sono i seguenti:
a. truppa:
1. recluta,
2. soldato,
3. appuntato;
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1bis Il Consiglio federale può introdurre ulteriori gradi per la truppa e per i sottuffi- ciali.
Art. 103 cpv. 2 Abrogato
Art. 106 cpv. 2 primo periodo 2 I Cantoni forniscono gli altri oggetti dell’equipaggiamento personale e li conse- gnano alla Confederazione. ...
Art. 107 cpv. 2 e 114 cpv. 2 Abrogati
Art. 115 cpv. 2 secondo periodo
2 … Il Comando dell’esercito determina i particolari.
Art. 116 1 La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport. 2 Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell’esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84–91.
Art. 117 Abrogato
Art. 118 Alta vigilanza Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l’alta vigilanza.
Art. 119 Cooperazione nazionale per la sicurezza 1 Il Consiglio federale provvede a una cooperazione globale e flessibile tra l’esercito e le autorità civili competenti per la sicurezza in Svizzera. 2 Coordina le misure civili e militari per la prevenzione e la lotta contro le minacce di portata strategica nonché per far fronte a catastrofi e altre situazioni d’emergenza di vaste proporzioni. 3 Assicura l’istruzione e l’informazione come pure la costante verifica dell’efficacia delle misure in collaborazione con i partner.
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Art. 120 Organizzazione del reclutamento
1 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del reclutamento.
2 Consulta preventivamente i Cantoni.
Art. 132 lett. a I Comuni mettono gratuitamente a disposizione: a. i locali e gli impianti per le manifestazioni informative precedenti il recluta- mento e per l’ispezione di licenziamento;
Art. 134 cpv. 2 secondo periodo Abrogato
Art. 142 Disposizioni procedurali 1 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confe- derazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente. 2 La decisione in merito alla responsabilità delle formazioni (art. 140) è presa nel- l’ambito di una procedura semplificata. 3 Il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patri- moniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa. 4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 144 cpv. 2 e 3 2 Dopo aver consultato i Cantoni, designa le unità amministrative della Confedera- zione e dei Cantoni che decidono sulle domande di differimento della scuola reclute e di servizi d’istruzione.
3 Abrogato
Art. 146 cpv. 1 primo periodo e 2 1 I Cantoni rilevano i dati concernenti le persone soggette all’obbligo di leva che sono necessari per il controllo militare nonché i dati concernenti le donne da invitare alla manifestazione informativa. ... 2 Gli organi di comando competenti e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni trattano i dati delle persone soggette all’obbligo militare e quelli concer- nenti i militari donne.
5 RS 172.021
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Art. 149 Ordinanze dell’Assemblea federale L’Assemblea federale emana le disposizioni ai sensi degli articoli 13 capoverso 6,
29 capoverso 2, 49 capoverso 3, 51 capoverso 2 e 93 capoversi 1 e 3 nonché le
disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare in forma di ordinan- za dell’Assemblea federale.
Art 149b Controlling politico 1 Il Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all’esercito sono raggiunti; presenta un rapporto all’Assemblea federale. Le competenti commis- sioni parlamentari stabiliscono la forma e il contenuto del rapporto. 2 Prima di introdurre modifiche fondamentali nei settori dell’istruzione, dell’impiego e dell’organizzazione dell’esercito, il Consiglio federale consulta le competenti commissioni parlamentari.
Art. 150 cpv. 4 4 Può concludere con altri Stati convenzioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.
Art. 151 Disposizioni transitorie concernenti il nuovo ordinamento dell’esercito 1 Dopo l’entrata in vigore della modifica del 4 ottobre 20026 della presente legge, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare: a. l’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; b. il proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare, rispettivamente il loro impiego ulteriore dopo l’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; c. i requisiti per la promozione; d. la durata dei comandi e delle funzioni; e. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell’esercito; f. le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio. 2 Per motivi imperativi può, mediante ordinanza, derogare alla legge negli ambiti di cui al capoverso 1.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
6 RU 2003 3957
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III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 18 maggio 20037
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2004.
22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 FF 2003 4475
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Allegato
Modifica del diritto vigente
Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 1968 8 sulla procedura
amministrativa
Art. 3 lett. d, terzo lemma Abrogato
Art. 46 lett. c Non è ammissibile il ricorso contro: c. le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima d’entrata di cose locate o requisite;
2. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 9
Sostituzione di espressioni In tutto il testo l’espressione «tribunale di divisione» è sostituita con «tribunale militare di prima istanza», con gli adeguamenti grammaticali del caso.
Art. 3 Incorporazione di sottufficiali e soldati I sottufficiali, gli appuntati e i soldati possono essere assegnati alla giustizia militare in qualità di segretari dei tribunali militari purché adempiano inoltre le condizioni dell’articolo 2 capoversi 1 o 2.
Art. 31 In via eccezionale, l’uditore in capo può, per motivi linguistici o d’altra natura, affidare il giudizio di una causa penale a un tribunale militare di prima istanza che non sia quello competente.
8 RS 172.021 9 RS 322.1