AS 2003 4007
Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)
Modifica del 22 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Negli articoli 122 e 124 l’espressione «Gruppo della sanità» è sostituita con «Stato maggiore di condotta dell’esercito». In tutta l’ordinanza le espressioni «Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri», «Gruppo della logistica» e «Gruppo della logistica dello stato maggiore generale» sono sostituite con «Base logistica dell’esercito».
Art. 2 cpv. 1 lett. d 1 Sono designati come contabili per la contabilità della truppa e del servizio tecnico in stati maggiori, unità, scuole e corsi: d. con contabile della truppa: il contabile della truppa.
Art. 4 cpv. 1 Sono designati come organo di controllo per la contabilità della truppa: a. per il quartiere generale dell’esercito e gli stati maggiori delle Grandi Unità: la Base logistica dell’esercito b. per i corpi di truppa e le formazioni: il quartiermastro o il capo del servizio del commissariato dello stato maggiore superiore
Art. 6 e 7 Abrogati
1 RS 510.301
2003-1871 4007
Amministrazione dell’esercito. O RU 2003
Art. 10 cpv. 1 1 Per la tenuta delle contabilità della truppa e del servizio tecnico, fanno stato le con- tabilità modello allestite nella Formazione d’addestramento della logistica.
Art. 11 cpv. 1 lett. a e cpv. 3
1 I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:
a. i comandanti di scuole e corsi certificano l’esattezza dei documenti di base della contabilità della truppa secondo l’articolo 15 e prendono visione dei li- bri di cassa. I comandanti delle Grandi Unità possono incaricare della firma il loro capo di stato maggiore; 3 Il capo dell’esercito emana istruzioni per disciplinare il diritto di firma nel caso di servizi militari effettuati in seno all’amministrazione militare. Egli invia tali istru- zioni a tutti gli organi interessati.
Art. 16 cpv. 1
1 Le casse temporanee sono tenute durante il servizio.
Art. 22 Abrogato
Art. 31 cpv. 1 1 Dopo la chiusura, il libro della cassa di servizio dev’essere conservato durante cinque anni.
Art. 34 Revisione in servizio d’appoggio e in servizio attivo In caso di chiamata di contingenti importanti di truppe per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, la revisione della contabilità deve iniziare immediatamente. La revi- sione avviene man mano che si ricevono i conti. Gli errori e le omissioni devono essere corretti senza indugio. La Base logistica dell’esercito, d’intesa con il Control- lo federale delle finanze, prende i provvedimenti necessari al riguardo.
Art. 38 Soldo del grado Il soldo del grado ammonta per giorno a: Fr. comandante di corpo 30.— divisionario 27.— brigadiere 25.— colonnello 23.— tenente colonnello 20.— maggiore 18.— capitano 16.—
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Fr. primotenente 13.— tenente 12.— aiutante capo 11.50 aiutante maggiore 11.50 aiutante SM 11.— aiutante sottufficiale 10.— sergente maggiore capo 9.50 furiere 9.50 sergente maggiore 9.— sergente capo 8.50 sergente 8.— caporale 7.— appuntato capo 6.50 appuntato 6.— soldato 5.— recluta 4.— 2 I servizi in una funzione superiore a quella del proprio grado non danno diritto a un soldo più elevato. 3 Nel soldo del grado sono comprese le indennità per il trasporto dei bagagli militari dal domicilio alla stazione e viceversa.
Art. 40 cpv. 1
1 Nel servizio pratico il supplemento di soldo ammonta, al giorno, a:
a. 40 franchi per i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furie- ri e gli aiutanti sottufficiali; b. 50 franchi per i tenenti; c. 80 franchi per i primitenenti in qualità di comandanti d’unità o di aiuti di comando a livello di battaglione/gruppo; d. 80 franchi per i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali in qualità di aiuti di comando a livello di battaglione/gruppo/squadriglia; e. 100 franchi per i comandanti di battaglione, i loro sostituti e i capi dell’impiego.
Art. 41 Abrogato
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Art. 43 Impiegati dell’amministrazione militare 1 I seguenti militari di professione, impiegati presso la Confederazione, non hanno diritto alle competenze del grado: a. gli alti ufficiali superiori; b. i militari incorporati in formazioni di professionisti.
2 I rimanenti impiegati dell’amministrazione militare ricevono le competenze del
grado soltanto per i servizi ai quali sono chiamati nel quadro del loro servizio di milizia.
Art. 44 Abrogato
Art. 45 cpv. 1 1 I comandanti di truppa e gli ufficiali che li accompagnano ricevono, per visite alla truppa o ispezioni, le competenze del grado. Gli ufficiali degli stati maggiori delle Grandi Unità che, per ordine del loro comandante, visitano i corsi delle truppe subordinate, hanno lo stesso diritto. Sono eccettuati i militari di cui all’articolo 43 capoverso 1.
Art. 46 cpv. 1 1 Ad eccezione dei militari di cui all’articolo 43 capoverso 1, per le ricognizioni autorizzate e i servizi dei giudici di campo sono pagate le seguenti competenze: a. soldo; b. indennità per la sussistenza in pensione; c. indennità di pernottamento; d. viaggio con ordine di marcia.
Art. 48 Abrogato
Art. 61a Particolarità nei servizi d’istruzione di base 1 Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o danneggiamenti di materiale di cui l’unità (stato maggiore) è responsabile. 2 I doni vincolati a oneri devono essere utilizzati conformemente alla loro destina- zione particolare. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio (sottoconto).
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Art. 64 cpv. 1 Il credito per la sussistenza non utilizzato dalle scuole e dai corsi secondo la tabella delle scuole e dei corsi decade alla fine del servizio.
Art. 65 cpv. 1 1 La Base logistica dell’esercito stabilisce la composizione della sussistenza di soccorso (razioni di soccorso, viveri per le opere e gli impianti ecc.).
Art. 71 cpv. 1 lett. c 1 Per la sussistenza della truppa fornita a terzi il contabile deve chiedere le seguenti indennità: c. dalle ordinanze ausiliarie, dagli la quotaparte del credito per la impiegati dei ritrovi del soldato, dai sussistenza partecipanti a servizi d’istruzione della protezione civile, a corsi dell’istruzione premilitare, dell’istru- zione fuori del servizio e di Gioventù e Sport;
Art. 76–78 Abrogati
Art. 79 Sussistenza degli ufficiali e dei sottufficiali superiori sulle piazze d’armi Il comandante delle Forze terrestri emana le istruzioni concernenti la sussistenza degli ufficiali e dei sottufficiali superiori sulle piazze d’armi. Dette istruzioni posso- no essere consultate presso il comando della piazza d’armi, l’intendenza della piazza d’armi o l’intendenza della caserma.
Art. 80 Grandi Unità e uffici federali Quando la sussistenza in natura non è possibile, l’autorizzazione per il pagamento dell’indennità per la sussistenza in pensione agli stati maggiori è concessa dai co- mandanti competenti delle Grandi Unità o dai direttori degli uffici federali. Ogni autorizzazione dev’essere comunicata alla Base logistica dell’esercito.
Art. 83 cpv. 2 lett. a e abis
2 È vietato:
a. fare raccolta di viveri, eccettuati i casi in cui ciò avvenga a opera del conta- bile; abis. il commercio di viveri;
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Art. 85 Acquisto libero sulle piazze d’armi La Base logistica dell’esercito emana condizioni generali d’acquisto (CGA) per la fornitura di viveri sulle piazze d’armi e nei rispettivi stazionamenti esterni. Per le truppe che prestano servizio su tali piazze, le CGA sono vincolanti per la conclusio- ne dei pertinenti contratti. Questa regola è applicabile anche alle truppe che stazio- nano soltanto temporaneamente su dette piazze.
Art. 88 Servizio tecnico delle truppe della logistica 1 Le truppe della logistica provvedono al loro servizio tecnico conformemente alle prescrizioni della Base logistica dell’esercito. 2 Le truppe sono tenute a ritirare presso le truppe della logistica i viveri forniti da queste ultime.
Art. 89 Abrogato
Art. 91 I comandanti devono richiedere e occupare gli alloggi appartenenti alla Confedera- zione, o per il cui uso esiste un contratto, esistenti nella regione delle esercitazioni. Le attribuzioni dello Stato maggiore di condotta dell’esercito sono vincolanti per la truppa.
Art. 99 Pagamento L’indennità di pernottamento è pagata, sempre che non sia possibile pernottare in alloggi secondo l’articolo 91 o in accantonamenti: a. per i viaggi di servizio (compresi i viaggi secondo l’art. 36); b. nelle scuole e nei corsi per ufficiali senza truppa (eccettuati i corsi prepara- tori dei quadri prima dei corsi di ripetizione), nelle scuole ufficiali, per le ri- cognizioni e in occasione di servizi isolati di singoli militari; c. ai militari con diritto al soldo che conducono gli autoveicoli dei comandanti delle Grandi Unità nonché dei direttori degli uffici federali e che devono alloggiare a proprie spese; d. nei casi speciali autorizzati dalla Base logistica dell’esercito.
Art. 104 cpv. 2 2 Purché non presti servizio con soldo, il personale militare deve sopportare le spese d’alloggio e pagare la camera direttamente all’alloggiatore.
Art. 111 cpv. 3 Abrogato
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Art. 112 Tratta, diritto Quando viaggiano a spese della Confederazione, gli ufficiali e i sottufficiali superio- ri hanno diritto al trasporto in prima classe; tutti gli altri militari hanno diritto al trasporto in seconda classe.
Capitolo 4: Campi dell’esercito per persone portatrici di handicap
Art. 128 Nel campo per persone portatrici di handicap, il servizio sanitario dell’esercito tiene, oltre alla contabilità della truppa, una contabilità degli ospiti. Il Dipartimento federa- le della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabilisce quale parte del contributo degli ospiti dev’essere versata alla cassa di servizio, per la sussistenza e l’alloggio. Alla fine del servizio, l’eventuale saldo attivo della contabilità degli ospiti è versato al fondo per i campi per persone portatrici di handicap.
Art. 133 Per l’approvvigionamento con foraggi sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 82–88 e 90 sull’approvvigionamento con sussistenza.
Art. 138a Medicamenti Di regola, i medicamenti per gli animali dell’esercito devono essere ordinati al Ser- vizio veterinario dell’esercito; piccole quantità possono essere acquistate nel com- mercio.
Art. 142 cpv. 2 2 La Base logistica dell’esercito, in collaborazione con lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i Cantoni, è competente per l’impiego.
Art. 145 cpv. 2
2 Sono competenti per accordare l’autorizzazione:
a. in servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio:
1. fino a quattro giorni, i comandanti delle Grandi Unità e i direttori degli
uffici federali,
2. fino a otto giorni, il capo dell’esercito, il comandante delle Forze terre-
stri e il comandante delle Forze aeree; b. in servizio attivo:
1. il quartiere generale dell’esercito,
2. i capi dei trasporti delle Grandi Unità, per le truppe che sono loro sub-
ordinate tecnicamente.
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Art. 154 Rifornimento La truppa ritira i carburanti e i lubrificanti, di regola, presso i distributori di carbu- ranti designati dalla Base logistica dell’esercito, dalle truppe della logistica o dai depositi della truppa.
Art. 155 cpv. 2 2 In servizio attivo, il comando dell’esercito, d’intesa con gli organi per l’approvvi- gionamento economico del Paese, può ordinare l’acquisto libero per determinate truppe.
Art. 156 cpv. 1 1 L’ufficiale addetto ai rifornimenti è responsabile dell’organizzazione del servizio postale nel battaglione o gruppo. Egli disciplina, secondo le istruzioni per il servizio postale, nonché d’intesa con il sottufficiale della posta da campo della truppa e tutti gli organi interessati, il sostegno postale nel suo ambito.
Art. 162 cpv. 2 2 Eccettuati gli offerenti di servizi delle telecomunicazioni e la brigata di aiuto alla condotta 41, solo la truppa appositamente istruita può realizzare linee di collegamen- to e collegare terminali appropriati. Il segreto aziendale dei rispettivi offerenti dev’essere tutelato.
Art. 166 Acquisto Per fabbisogni straordinari o supplementari, gli stati maggiori e le unità acquistano il loro materiale d’ufficio nel commercio, a carico del credito del comandante.
Art. 167 Abrogato
Titolo prima dell’art. 168
Titolo 13: Danni e risarcimenti
Art. 168 cpv. 1 e 4 1 Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:
a. la Segreteria generale del DDPS (Centro danni) nei casi che concernono:
1. le domande di risarcimento di terzi giusta gli articoli 134–136 LM,
sempre che non sia competente un altro ufficio,
2. le domande di risarcimento per danni cagionati da militari a veicoli
dell’esercito (veicoli a motore o biciclette) e a natanti militari giusta l’articolo 139 capoverso 1 LM,
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3. le indennità per la perdita o il danneggiamento di oggetti di proprietà di
militari giusta l’articolo 137 LM,
4. i diritti di regresso nei confronti di militari giusta l’articolo 138 LM,
sempre che non sia competente un altro ufficio; b. le Forze terrestri nei casi che concernono:
1. le controversie concernenti il tiro fuori del servizio, le attività della
truppa fuori del servizio e le indennità delle associazioni mantello,
2. le pretese dei Cantoni o di enti privati concernenti l’istruzione tecnica
premilitare nonché i sussidi della Confederazione a organizzazioni pri- vate e le domande di rimborso avanzate dalla Confederazione,
3. le pretese riguardanti la cura di cavalli e cani militari ammalati o feriti,
4. le pretese riguardanti il noleggio di cavalli e cani militari,
5. le pretese riguardanti la consegna di cavalli federali del treno ai militari,
6. le pretese riguardanti la vendita di cavalli da sella di proprietà della
Confederazione a ufficiali montati e incorporati nonché a militari di professione,
7. la consegna di cavalli da sella ai corsi volontari per ufficiali,
8. la consegna di cavalli da sella di proprietà della Confederazione per lo
sport, le attività fuori del servizio e le manifestazioni speciali; c. le Forze aeree nei casi che concernono:
1. le domande di risarcimento per danni cagionati da militari agli
aeromobili;
2. le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manu-
tenzione insufficiente di materiale speciale nonché d’impianti d’infra- strutture permanenti delle Forze aeree;
3. i premi, le indennità e i supplementi ai militari nel servizio di volo mili-
tare; d. la Base logistica dell’esercito nei casi che concernono:
1. il soldo, comprese le trattenute sul soldo, le indennità di viaggio e le al-
tre indennità dei militari in servizio,
2. le pretese della Confederazione o contro di essa connesse agli obblighi
dei Comuni e dei privati concernenti l’alloggio e la sussistenza della truppa o altre prestazioni a favore della truppa,
3. la contabilità,
4. le domande di risarcimento per la tenuta irregolare della contabilità e la
vigilanza insufficiente sulla stessa,
5. le spese per i funerali di militari deceduti,
6. le domande di risarcimento attinenti alla perdita e allo sperpero di mu-
nizione, esplosivi e del loro materiale d’imballaggio,
7. le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento, la manuten-
zione insufficiente e la perdita dell’equipaggiamento personale nonché
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del rimanente equipaggiamento dell’esercito, sempre che non sia com- petente un altro ufficio,
8. la restituzione o l’acquisto di oggetti dell’equipaggiamento personale,
9. le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento e la manu-
tenzione insufficiente di edifici e installazioni, nonché le perdite di ma- teriale sulle piazze d’armi e di tiro cantonali e federali,
10. le pretese riguardanti la consegna di veicoli,
11. le pretese riguardanti il noleggio di mezzi telematici,
12. le pretese concernenti la cura sanitaria di militari ammalati o infortu-
nati,
13. le pretese concernenti il noleggio, la perdita o il danneggiamento di
materiale sanitario o installazioni sanitarie; e. l’Aggruppamento armasuisse, settore Costruzioni, nei casi che concernono le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento, la manutenzione insufficiente e la perdita di materiale delle opere e di immobili militari, sem- pre che non sia competente un altro ufficio, f. l’Ufficio federale di topografia nei casi che concernono la fatturazione delle carte date in prestito alla truppa e non restituite; 4 La Segreteria generale del DDPS (Centro danni) può trasferire, mediante istruzioni particolari, il disbrigo di casi di danno di scarsa entità alle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o alla truppa.
Art. 169 Procedura L’ufficio competente giusta l’articolo 168 tratta le pretese e decide in merito. Esso è autorizzato a ricorrere a esperti per l’accertamento del danno e a provvedere all’indennizzo mediante il pertinente credito. Del rimanente la procedura è retta dall’articolo 142 LM.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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