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AS 2003 4019

Ordinanza sullo sport militare

Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS)

del 29 ottobre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo I corsi e le gare della truppa fuori del servizio perseguono lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche del militare, nonché di promuovere la camerateria.

Art. 2 Campo d’applicazione I corsi e le gare della truppa fuori del servizio comprendono: a. i campionati dell’esercito; b. le gare di tiro dell’esercito; c. le attività del «Conseil International du Sport Militaire»; d. le gare internazionali dell’esercito; e. i corsi volontari di sport militare; f. i corsi volontari di alpinismo; g. le gare militari alle feste cantonali di tiro.

Art. 3 Competenza I corsi e le gare della truppa fuori del servizio sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.

RS 512.38 1 RS 510.10

2003-1016 4019

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Capitolo 2: Corsi e gare fuori del servizio Sezione 1: Campionati dell’esercito e gara di tiro dell’esercito

Art. 4 Organizzazione

1 L’Aggruppamento Difesa può organizzare campionati dell’esercito ogni anno.

2 La gara di tiro dell’esercito si svolge nell’ambito della Festa federale di tiro.

3 L’Aggruppamento Difesa designa i comandanti.

Art. 5 Partecipazione 1 Possono partecipare i militari, gli ex militari e i membri del Corpo delle guardie di confine. Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di parte- cipanti. 2 La partecipazione non dà diritto al soldo e non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Sono eccettuati i militari che partecipano a una gara durante un servizio d’istruzione.

Art. 6 Spese d’organizzazione Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventiva- ti e concessi.

Sezione 2: Attività del «Conseil International du Sport Militaire» (CISM)

Art. 7 Attività del CISM

1 La Svizzera, in quanto membro del «Conseil International du Sport Militaire»

(CISM), partecipa alle sue gare. 2 Per la preparazione alle gare del CISM possono essere organizzati corsi d’allena- mento.

3 L’Aggruppamento Difesa designa il capo della delegazione e nomina i delegati

svizzeri nonché i rappresentanti nei differenti comitati e nelle commissioni. 4 La partecipazione alle attività del CISM dà diritto al soldo ed è computata come servizio d’istruzione delle formazioni sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione se i giorni di servizio sono compiuti sulla base di una chiamata militare.

Art. 8 Organizzazione di gare del CISM in Svizzera Per l’organizzazione di gare del CISM in Svizzera sono determinanti le disposizioni di gara del CISM.

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Sezione 3: Gare internazionali dell’esercito

Art. 9 Grandi manifestazioni internazionali di sport militare Sono considerate grandi manifestazioni internazionali di sport militare: a. la Patrouille des Glaciers (PDG); b. lo Swiss Raid Commando (SRC); c. lo Swiss Tank Challenge (STC); d. la Swiss Air Force Competition (SAFC).

Art. 10 Organizzazione L’Aggruppamento Difesa designa gli organizzatori.

Art. 11 Partecipazione 1 La partecipazione non dà diritto al soldo e non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Sono eccettuati i militari che partecipano a una gara durante un servizio d’istruzione. 2 Gli organizzatori possono definire categorie di ospiti per i militari di eserciti stra- nieri, gli ex militari, il Corpo delle guardie di confine e i corpi di polizia.

Art. 12 Spese d’organizzazione Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventiva- ti e concessi.

Art. 13 Partecipazione di delegazioni di eserciti stranieri L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito all’invito di delegazioni di eserciti stranieri a gare in Svizzera.

Art. 14 Partecipazione a campionati di eserciti stranieri 1 L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito alla partecipazione di delegazioni dell’esercito a campionati di eserciti stranieri. 2 La partecipazione autorizzata a campionati di eserciti stranieri dà diritto al soldo e non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Sezione 4: Corsi volontari di sport militare

Art. 15 Organizzazione 1 L’Aggruppamento Difesa può organizzare corsi volontari di sport militare estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.

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2 Tali corsi servono al miglioramento della condizione generale e a trasmettere

conoscenze tecniche sportive attuali. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica. 3 I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

Art. 16 Partecipanti ai corsi

1 La partecipazione ai corsi di sport militare è aperta a tutti i militari.

2 Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari, previo versamento di un contributo alle spese. 3 La partecipazione dà diritto al soldo, ma è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione soltanto nel caso dei partecipanti attivi come capiclas- se o che esercitano una funzione di quadro nello stato maggiore del corso. 4 Annualmente è consentito partecipare a un corso di sport militare estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

Sezione 5: Corsi volontari d’alpinismo

Art. 17 Organizzazione 1 Il Centro di competenza servizio alpino dell’esercito può organizzare corsi volon- tari d’alpinismo estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi. 2 In tali corsi esso trasmette parti dell’istruzione alpinistica. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica. 3 I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

Art. 18 Partecipazione 1 La partecipazione ai corsi è aperta a tutti i militari che dispongono di un’adeguata istruzione militare. 2 Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari, previo versamento di un contributo alle spese. 3 La partecipazione dà diritto al soldo, ma è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione soltanto nel caso dei partecipanti attivi come capiclas- se o che esercitano una funzione di quadro nello stato maggiore del corso. 4 Annualmente è consentito partecipare a un corso d’alpinismo estivo e a uno inver- nale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

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Sezione 6: Gare militari alle feste cantonali di tiro

Art. 19 Organizzazione Nell’ambito delle feste cantonali di tiro possono essere organizzate gare militari.

Art. 20 Partecipazione La partecipazione non dà diritto al soldo e non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 21 Contributo della Confederazione Nell’ambito dei crediti concessi, la Confederazione versa un contributo di dieci franchi per le spese di sussistenza di ogni militare partecipante.

Sezione 7: Personale per l’organizzazione di corsi e gare

Art. 22 Reclutamento dei funzionari di gara e del personale di servizio 1 Come funzionari e personale di servizio per i corsi e le gare sono impiegati milita- ri. Essi possono prestare il servizio anche su base volontaria. 2 Se necessario, è possibile impiegare ex militari come funzionari di gara volontari o personale di servizio volontario.

Art. 23 Condizioni quadro per i funzionari di gara e il personale di servizio 1 Se per l’organizzazione sono impiegati funzionari di gara e personale di servizio provenienti da una truppa in servizio dalla quale ricevono la sussistenza, può essere conteggiata al massimo l’indennità ridotta di sussistenza in pensione per quattro giorni. 2 Se per l’organizzazione di gare sono impiegati unità di truppa, corpi di truppa o scuole interi, i militari interessati ricevono la sussistenza dalla cucina della propria truppa.

Sezione 8: Materiale dell’esercito, assicurazione militare e contro gli infortuni

Art. 24 Materiale dell’esercito 1 L’esercito mette gratuitamente a disposizione il materiale dell’esercito necessario per l’organizzazione di corsi e gare.

2 L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla consegna di materiale per grandi

manifestazioni internazionali di sport militare.

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Art. 25 Materiale privato 1 Per il materiale privato impiegato in corsi e gare non è versata alcuna indennità.

2 La perdita, la sostituzione e la riparazione di articoli d’equipaggiamento di sport e da competizione privati, nonché di altro materiale privato, sono a carico del proprie- tario.

Art. 26 Assicurazione militare I militari e gli ex militari che partecipano o collaborano alle attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza sono assicurati nell’ambito della legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare.

Art. 27 Assicurazione contro gli infortuni L’Aggruppamento Difesa, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, conclude un’assicurazione contro gli infortuni per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare che sono autorizzate a partecipare ad attività fuori del servi- zio secondo la presente ordinanza.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 28 Protezione giuridica 1 Contro le decisioni di carattere non pecuniario dell’Aggruppamento Difesa fondate sulla presente ordinanza, è ammesso il ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni. Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedu- ra amministrativa.

2 Contro le decisioni di carattere pecuniario dell’Aggruppamento Difesa fondate

sulla presente ordinanza, è ammesso il ricorso alla Commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni. La decisione della Commissione di ricorso sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 29 Esecuzione L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie. Esso disciplina segnatamente i dettagli concernenti: a. l’attività dei quadri e dei concorrenti nei corsi d’allenamento e nelle gare delle differenti discipline del CISM; b. l’invito di delegazioni di eserciti stranieri e il conteggio delle spese imputa- bili;

2 RS 833.1 3 RS 172.021

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c. la partecipazione a campionati di eserciti stranieri, la selezione, l’invio comandato e il conteggio delle spese imputabili; d. l’organizzazione e la partecipazione a gare militari nelle feste cantonali di tiro; e. la durata massima dei servizi del personale per l’organizzazione dei corsi e delle gare.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 28 febbraio 19964 sull’attività della truppa fuori del servizio è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.

29 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1996 1026, 1999 1295

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