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AS 2003 408

Ordinanza concernente la determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per il periodo 2003–2006 per l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Ordinanza concernente la determinazione dei limiti di assegnazione cantonali per il periodo 2003–2006 per l’aiuto agli investimenti nelle regioni montane

del 19 febbraio 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 26 novembre 19971 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, ordina:

Art. 1 Sulla base di un involucro finanziario di 430 milioni di franchi sono attribuiti ai Cantoni, per il periodo 2003–2006, i seguenti limiti di assegnazione:

Cantone Importo di base Importo di sviluppo Limite di assegnazione in in milioni di franchi in milioni di franchi milioni di franchi (art. 3 OLIM) (art. 4 OLIM)

Zurigo 3,3 1,8 5,1 Berna 43,6 15,9 59,5 Lucerna 10,9 6,7 17,6 Uri 5,0 4,5 9,5 Svitto 6,4 8,7 15,1 Obvaldo 4,7 3,5 8,2 Nidvaldo 3,5 2,5 6,0 Glarona 2,8 2,5 5,3 Friburgo 15,0 14,3 29,3 Soletta 2,0 0,0 2,0 Appenzello Esterno 4,9 3,1 8,0 Appenzello Interno 2,0 1,0 3,0 San Gallo 10,9 10,9 21,8 Grigioni 24,2 24,4 48,6 Turgovia 0,6 0,0 0,6 Ticino 16,3 16,1 32,4 Vaud 11,7 18,3 30,0 Vallese 31,0 54,4 85,4 Neuchâtel 6,5 15,0 21,5 Giura 9,7 11,4 21,1

RS 901.111 1 RS 901.11

408 2003-0261

Investimenti nelle regioni montane. O del DFE RU 2003

Art. 2 L’ordinanza del 12 gennaio 19992 concernente la determinazione dei limiti di asse- gnazione cantonali per il periodo 1999–2002 per l’aiuto agli investimenti nelle regioni montane è abrogata.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2003.

19 febbraio 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

2 RU 1999 1195

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