AS 2003 4215
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20021, decreta:
I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 35bbis Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio 1 Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. 2 Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati. 3 L’importo della tassa è al massimo di 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione. 4 Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio.
5 Il Consiglio federale fissa altresì l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto: a. del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l’ambiente; b. delle esigenze di protezione del clima; c. dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa); d. dei bisogni relativi all’approvvigionamento del Paese. 6 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’ese- cuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale discipli- na le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.