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AS 2003 4259

Ordinanza del DFGP sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private

Ordinanza del DFGP sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private

del 15 ottobre 2003

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 26 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° dicembre 19991 sul casellario giudiziale informatizzato, ordina :

Art. 1 La tassa per la stesura di un estratto del casellario giudiziale è di 20 franchi. Se più estratti concernenti la stessa persona sono chiesti contemporaneamente, la tassa di

20 franchi è riscossa per ciascun estratto.

Art. 2 L’ordinanza del 3 marzo 19822 sull’aumento delle tasse del casellario giudiziale è abrogata.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

15 ottobre 2003 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold

RS 331.1 1 RS 331 2 RU 1982 662

2003-1197 4259

Tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private. O del DFGP RU 2003

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