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AS 2003 4297

Legge sulle poste

Legge sulle poste (LPO)

Modifica del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 25 febbraio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta:

I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 La Posta gestisce in tutto il Paese una rete capillare di uffici postali e assicura che le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popola- zione in tutte le regioni, a una distanza ragionevole. Il recapito a domicilio avviene per principio in tutti gli insediamenti abitati tutto l’anno.

Art. 5 cpv. 2

2 Chi vuol ottenere una concessione deve:

a. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione, nonché la concessione; b. rispettare le norme del diritto del lavoro e garantire condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz