AS 2003 4331
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)
Modifica del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 maggio 19871 sulle tasse LDDS è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 lett. b e c
1 Le tasse dell’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e
dell’emigrazione ammontano a: Fr.
b. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 100.– c. per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 100.–
Art. 15 cpv. 1, 2 lett. a e 4
1 La tassa ammonta a:
Fr.
a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza di- plomatica o consolare 55.– se il visto è rilasciato con un termine di utilizzo di oltre sei fino a 165.– mesi b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero 90.– c. per un visto rilasciato dall’Ufficio federale dell’immigra- zione, dell’integrazione e dell’emigrazione o dalla polizia cantonale degli stranieri 45.– d. per la modificazione di un visto valido fino a 45.–
2 La tassa per un visto collettivo è ridotta:
a. della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. La tassa ammonta a 350 franchi al massimo;
1 RS 142.241
2003-1949 4331
Ordinanza sulle tasse LDDS RU 2003
4 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà della tassa all’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz