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AS 2003 4331

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)

Modifica del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 maggio 19871 sulle tasse LDDS è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 lett. b e c

1 Le tasse dell’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e

dell’emigrazione ammontano a: Fr.

b. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 100.– c. per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 100.–

Art. 15 cpv. 1, 2 lett. a e 4

1 La tassa ammonta a:

Fr.

a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza di- plomatica o consolare 55.– se il visto è rilasciato con un termine di utilizzo di oltre sei fino a 165.– mesi b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero 90.– c. per un visto rilasciato dall’Ufficio federale dell’immigra- zione, dell’integrazione e dell’emigrazione o dalla polizia cantonale degli stranieri 45.– d. per la modificazione di un visto valido fino a 45.–

2 La tassa per un visto collettivo è ridotta:

a. della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. La tassa ammonta a 350 franchi al massimo;

1 RS 142.241

2003-1949 4331

Ordinanza sulle tasse LDDS RU 2003

4 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà della tassa all’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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