AS 2003 4353
Ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto
Ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (OLIVA)
Modifica del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 marzo 20001 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:
Art. 27a Opzione per l’imposizione di operazioni escluse dall’imposta L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’opzione per l’im- posizione delle operazioni di cui all’articolo 18 numeri 20 e 21 della legge (senza il valore del terreno), purché siano effettuate a favore di istituzioni beneficiarie ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a in correlazione con l’articolo 21 capoversi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’istituzione beneficiaria sia contribuente sul territorio svizzero o no. L’opzione è limitata a fondi e parti di fondi che servono a scopi amministrativi (segnatamente per uffici, sale di conferenza, depositi e par- cheggi) o che sono destinati esclusivamente a residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di una sede consolare. Per il resto, è applicabile l’articolo 26 della legge.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 641.201
2003-2153 4353
Imposta sul valore aggiounto. O RU 2003