AS 2003 4803
Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano
Legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG)
del 21 marzo 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74, 118 e 120 della Costituzione federale1; in esecuzione di convenzioni internazionali2; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20003; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 30 aprile 20014, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
1 La presente legge ha lo scopo di:
a. proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente dagli abusi dell’ingegneria gene- tica; b. servire al bene dell’uomo, della fauna e dell’ambiente nell’applicazione del- l’ingegneria genetica.
2 In tale contesto, essa ha in particolare lo scopo di:
a. proteggere la salute e la sicurezza dell’uomo, della fauna e dell’ambiente; b. assicurare durevolmente la diversità biologica e la fertilità del suolo; c. far rispettare la dignità della creatura; d. permettere la libertà di scelta dei consumatori; e. impedire inganni in relazione ai prodotti; f. promuovere l’informazione del pubblico; g. tenere conto dell’importanza che la ricerca scientifica nel settore dell’inge- gneria genetica riveste per l’uomo, la fauna e l’ambiente.
RS 814.91
4 Boll. Uff., Allegati, Consiglio degli Stati, sessione estiva 2001 pag. 22
1999-6136 4803
Legge sull’ingegneria genetica RU 2003
Art. 2 Principio di prevenzione e di causalità 1 A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente.
2 Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese.
Art. 3 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica all’utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti. 2 Ai prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati sono applicabili unica- mente le norme relative all’etichettatura e all’informazione (art. 17 e 18).
Art. 4 Riserva di altre leggi Sono fatte salve le prescrizioni più severe previste da altre leggi federali che abbiano lo scopo di proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente contro i pericoli o i pregiudizi dovuti a organismi geneticamente modificati.
Art. 5 Definizioni 1 Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di ripro- dursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni, gli oggetti e i prodotti che contengono tali unità. 2 Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricom- binazioni naturali.
3 Perpregiudizi si intendono gli effetti nocivi o molesti sull’uomo, la fauna e
l’ambiente causati da organismi geneticamente modificati. 4 Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a organismi, segnatamente la produzione, l’immissione sperimentale nell’ambiente, la messa in commercio, l’im- portazione, l’esportazione, la custodia, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smal- timento.
5 Per messa in commercio si intende qualsiasi consegna di organismi a terzi in
Svizzera, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e l’invio in visione nonché l’importazione; non è considerata messa in commercio la consegna per attività in sistemi chiusi e per immissioni sperimentali nell’ambiente. 6 Per impianti si intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.
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Capitolo 2: Utilizzazione di organismi geneticamente modificati Sezione 1: Principi generali
Art. 6 Protezione dell’uomo, della fauna, dell’ambiente e della diversità biologica 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in pericolo l’uomo, la fauna o l’ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
2 Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell’ambiente a
titolo sperimentale se: a. i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; b. l’esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicu- rezza degli organismi geneticamente modificati; c. essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell’ingegneria gene- tica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; d. in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. 3 Gli organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nell’ambiente posso- no essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell’ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni spe- rimentali nell’ambiente è provato che: a. non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l’ecosistema interessato; b. non provocano l’estinzione involontaria di una specie di organismi; c. non pregiudicano in maniera grave o duratura l’equilibrio delle sostanze nell’ambiente; d. non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell’eco- sistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; e. essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e f. non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. 4 I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati.
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Art. 7 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati e della libera scelta Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumatori.
Art. 8 Rispetto della dignità della creatura
1 Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche
d’ingegneria genetica non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustifichino. Per la valutazione del pregiudizio si tiene conto della differenza tra fauna e flora. 2 Per valutare se la dignità della creatura è lesa, si procede nel singolo caso a una ponderazione tra la gravità del pregiudizio arrecato a fauna e flora e l’importanza degli interessi degni di protezione. Sono interessi degni di protezione in particolare: a. la salute dell’uomo e dell’animale; b. la garanzia di un’alimentazione sufficiente; c. la riduzione di pregiudizi ecologici; d. il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di vita ecologiche; e. una sostanziale utilità per la società a livello economico, sociale ed ecolo- gico; f. l’incremento del sapere. 3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono eccezionalmente ammesse modificazioni del materiale genetico senza ponderazione degli interessi.
Art. 9 Modificazioni di vertebrati mediante tecniche d’ingegneria genetica La procreazione e la messa in commercio di vertebrati geneticamente modificati sono ammesse soltanto a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull’uomo o l’ani- male.
Art. 10 Attività in sistemi chiusi 1 Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati che non ha il diritto né di immettere nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 11) né di mettere in commercio (art. 12) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l’uomo, la fauna e l’ambiente. 2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione le attività in sistemi chiusi.
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Art. 11 Immissione sperimentale nell’ambiente 1 Chiunque intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi geneti- camente modificati che non ha il diritto di mettere in commercio (art. 12) deve esserne autorizzato dalla Confederazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:
a. la consultazione di esperti; b. la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali pericoli e pregiudizi; c. l’informazione del pubblico.
Art. 12 Messa in commercio
1 La messa in commercio di organismi geneticamente modificati è subordinata
all’autorizzazione della Confederazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l’informazione del pubblico.
Art. 13 Verifica delle autorizzazioni
1 Le autorizzazioni sono verificate regolarmente ai fini della loro conferma.
2 Il titolare dell’autorizzazione comunica all’autorità che l’ha rilasciata, spontanea- mente e non appena ne viene a conoscenza, le nuove conoscenze che potrebbero condurre a una nuova valutazione di pericoli e pregiudizi.
Art. 14 Deroghe all’obbligo di notifica e d’autorizzazione; controllo autonomo
1 Per determinati organismi geneticamente modificati, il Consiglio federale può
prevedere deroghe o semplificazioni quanto all’obbligo di notifica o d’autorizza- zione se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui agli articoli 6–9. 2 Se per un’attività svolta in sistemi chiusi o per la messa in commercio di determi- nati organismi geneticamente modificati non vi è obbligo d’autorizzazione, la perso- na o impresa responsabile controlla autonomamente il rispetto dei principi di cui agli articoli 6–9. Il Consiglio federale disciplina la natura, l’estensione e la verifica di tale controllo autonomo.
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Sezione 2: Disposizioni speciali
Art. 15 Informazione degli acquirenti
1 Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati deve:
a. informare l’acquirente sulle loro proprietà importanti per l’applicazione degli articoli 6–9; b. fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui agli articoli 6–9 non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.
2 Le istruzioni del fabbricante e dell’importatore devono essere osservate.
3 Per consegnare ad aziende agricole o silvicole organismi geneticamente modificati che devono essere etichettati come tali è necessario il consenso scritto del titolare dell’azienda.
Art. 16 Separazione del flusso delle merci
1 Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati deve prendere le adeguate
precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di contaminazioni. Esso tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l’estero.
Art. 17 Etichettatura 1 Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati deve etichettar- li come tali per l’acquirente allo scopo di garantire la libera scelta dei consumatori ai sensi dell’articolo 7 e di impedire le frodi in relazione ai prodotti. Sull’etichetta deve figurare la scritta «geneticamente modificato». Il Consiglio federale disciplina i particolari. 2 Per le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono involontariamente tracce di organismi geneticamente modificati, il Consiglio federale fissa valori soglia al di sotto dei quali non è necessaria l’etichettatura. 3 Tracce di organismi geneticamente modificati sono considerate involontarie se le persone che sottostanno all’obbligo di etichettatura dimostrano di avere controllato e registrato accuratamente il flusso delle merci. 4 Il Consiglio federale disciplina l’etichettatura di prodotti, in particolare di derrate alimentari e additivi, ottenuti da organismi geneticamente modificati.
5 Esso disciplina in che modo gli organismi non geneticamente modificati possano
essere etichettati come tali quando sono messi in commercio. Esso emana anche prescrizioni concernenti la protezione contro gli abusi di una simile etichettatura.
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6 Nell’emanare le prescrizioni di cui al presente articolo, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l’estero.
Art. 18 Accesso agli atti e informazione del pubblico 1 Su domanda, ognuno ha diritto di accedere, presso l’autorità esecutiva competente, alle informazioni rilevate nell’ambito dell’esecuzione della presente legge, di altre leggi federali o di accordi internazionali in merito all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. 2 Le autorità, sentiti gli interessati, possono pubblicare le informazioni ottenute nell’ambito dell’esecuzione (art. 24 cpv. 1) e i risultati di rilevamenti o controlli, a condizione che ciò sia nell’interesse generale. Esse possono trasmettere tali informa- zioni ad autorità estere o organizzazioni internazionali conformemente a quanto stabilito in una legge federale o in un accordo internazionale. Il segreto di fabbrica- zione e d’affari rimane garantito.
Art. 19 Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui agli articoli 6–9.
2 In particolare, il Consiglio federale può:
a. disciplinare il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito; b. subordinare a un’autorizzazione speciale, limitare o vietare l’utilizzazione di determinati organismi geneticamente modificati; c. prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi geneti- camente modificati o a prevenirne l’apparizione; d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile; e. prescrivere indagini a lungo termine per l’utilizzazione di determinati orga- nismi geneticamente modificati; f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d’autorizza- zione.
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Capitolo 3: Esecuzione
Art. 20 Competenze esecutive 1 L’esecuzione della presente legge spetta alla Confederazione. Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. 2 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni determinati compiti esecutivi previsti nella presente legge, nella misura in cui non siano già assegnati ai Cantoni in virtù di altre leggi federali che disciplinano segnatamente l’utilizzazione di oggetti e pro- dotti. 3 Il Consiglio federale può delegare determinati compiti esecutivi anche a organizza- zioni e persone di diritto pubblico o privato. 4 I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano per rimuovere un perico- lo o pregiudizio imminente, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi lo ha causato.
Art. 21 Coordinamento dell’esecuzione 1 L’autorità federale che esegue prescrizioni concernenti organismi geneticamente modificati sulla base di un’altra legge federale o di un trattato internazionale è competente, nell’adempimento di questo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Le autorità federali decidono con il consenso degli altri servizi federali interessati e, laddove lo prevede il diritto federale, dopo aver sentito i Can- toni interessati. 2 Se l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati è subordinata, oltre che a procedure d’autorizzazione o di notifica delle autorità federali, anche a procedure di pianificazione e d’autorizzazione cantonali, il Consiglio federale designa un organo direttivo che provvede al coordinamento delle procedure.
Art. 22 Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica, formata di specialisti delle diverse cerchie interessate. Gli interessi di protezione e di utilizzazione devono esservi rappresentati in modo adeguato. 2 La Commissione presta consulenza in materia di sicurezza biologica al Consiglio federale per l’emanazione di prescrizioni e alle autorità per l’esecuzione. Essa viene sentita in merito alle domande d’autorizzazione. Può emanare raccomandazioni relative a tali domande; in casi importanti e motivati, può chiedere preventivamente perizie ed esami. 3 La Commissione collabora con altre commissioni federali e cantonali che si occu- pano di questioni legate alla biotecnologia.
4 La Commissione dialoga con il pubblico. Riferisce periodicamente al Consiglio
federale sulla propria attività.
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Art. 23 Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale d’etica per la biotecnolo- gia nel settore non umano. La Commissione si compone di specialisti di etica esterni all’amministrazione e di persone provenienti da altri settori che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in campo etico. Nella Commissione devono essere rappresentati diversi approcci etici. 2 La Commissione segue e valuta dal profilo etico gli sviluppi e le applicazioni della biotecnologia ed esprime pareri dal profilo etico sulle relative questioni scientifiche e sociali.
3 La Commissione presta consulenza:
a. al Consiglio federale per l’emanazione di prescrizioni; b. alle autorità federali e cantonali per l’esecuzione. In particolare esprime il pro- prio parere in merito a domande d’autorizzazione o progetti di ricerca che rive- stono un’importanza fondamentale o hanno un carattere esemplare; a tale sco- po può visionare atti, raccogliere informazioni e ricorrere ad altri specialisti. 4 La Commissione collabora con altre commissioni federali e cantonali che si occu- pano di questioni legate alla biotecnologia. 5 La Commissione dialoga con il pubblico in merito a questioni etiche legate alla biotecnologia. Riferisce periodicamente al Consiglio federale sulla propria attività.
Art. 24 Obbligo d’informare; riservatezza 1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione e, se necessario, a svolgere o tollerare indagini. 2 Il Consiglio federale può ordinare che siano tenuti conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità repertori contenenti indicazioni sul genere, la quantità e le proprietà di organismi geneticamente modificati. 3 La Confederazione procede a rilevamenti sull’utilizzazione di organismi genetica- mente modificati. Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti organismi geneticamente modificati che sono stati rilevati sulla base di altre leggi federali debbano essere messi a disposizione dell’autorità federale che effettua il rilevamen- to. 4 Le indicazioni a proposito della cui segretezza vi è un interesse degno di protezio- ne, quali le indicazioni concernenti i segreti d’affari e di fabbricazione, sono trattate in maniera confidenziale.
Art. 25 Tasse Il Consiglio federale fissa le tasse per l’esecuzione da parte delle autorità federali e può stabilire importi minimi e massimi per le tasse cantonali. Può prevedere deroghe all’obbligo di pagare le tasse.
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Art. 26 Promozione della ricerca, del dibattito pubblico e della formazione 1 La Confederazione può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.
2 Essa promuove le conoscenze della popolazione e il dibattito pubblico sull’im-
piego nonché sulle opportunità e i rischi della biotecnologia.
3 Può promuovere la formazione e il perfezionamento professionale delle persone
incaricate dell’adempimento dei compiti previsti nella presente legge.
Capitolo 4: Rimedi giuridici
Art. 27 Procedura di ricorso 1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre 19436 sull’organizzazione giudiziaria. 2 Le decisioni prese da un ufficio federale in applicazione della presente legge sono impugnabili con ricorso presso l’autorità di ricorso competente. Lo stesso vale per le decisioni prese da autorità cantonali di ultima istanza o da terzi che adempiono com- piti esecutivi. 3 Prima di decidere, l’autorità di ricorso competente consulta gli uffici federali interessati.
Art. 28 Ricorso delle associazioni 1 Le organizzazioni nazionali di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni concernenti la messa in commercio di organismi genetica- mente modificati destinati all’impiego nell’ambiente se sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
Art. 29 Ricorso delle autorità 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio può impugnare con i rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecu- zione. 2 Lo stesso diritto spetta anche ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.
5 RS 172.021 6 RS 173.110
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Capitolo 5: Responsabilità civile
Art. 30 Principi 1 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi geneticamente modificati, immette tali organismi nell’am- biente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è respon- sabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione a causa della modi- fica del materiale genetico. 2 La responsabilità per i danni dovuti alla modifica del materiale genetico, causati alle aziende agricole e silvicole o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi geneticamente modificati, incombe esclusivamente alla persona soggetta all’obbligo di autorizzazione se gli organismi: a. sono contenuti in materie ausiliarie dell’agricoltura o della selvicoltura; o b. derivano da tali materie ausiliarie. 3 Nell’ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all’aggravamento del danno. 4 La responsabilità per i danni dovuti alla modifica del materiale genetico, causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo geneticamente modificato, incombe alla persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione nel caso in cui l’organismo sia difettoso. Tale responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecni- che al momento della messa in commercio dell’organismo. 5 Sono difettosi gli organismi geneticamente modificati che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare: a. del modo in cui sono presentati al pubblico; b. dell’uso ragionevolmente ipotizzabile; c. del momento in cui sono stati messi in commercio.
6 Un prodotto ottenuto con organismi geneticamente modificati non è da ritenersi
difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.
7 Il danno deve essersi verificato a causa:
a. delle nuove caratteristiche degli organismi; b. della moltiplicazione o modificazione degli organismi; o c. della trasmissione del materiale genetico modificato degli organismi. 8 È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.
9 Sono applicabili gli articoli 42–47e 49–53 del Codice delle obbligazioni7.
7 RS 220
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10 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch’essi secondo i capo-
versi 1–9.
Art. 31 Danni arrecati all’ambiente 1 Il responsabile dei danni causati dall’utilizzazione di organismi geneticamente modificati deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e ade- guati presi per ripristinare le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti.
2 Se le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un
diritto reale o se l’avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostan- ze, il diritto al risarcimento spetta all’ente pubblico competente.
Art. 32 Prescrizione 1 Le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent’anni dal giorno in cui: a. l’evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell’azienda o nell’impianto; o b. gli organismi geneticamente modificati sono stati messi in commercio. 2 Il diritto di regresso si prescrive anch’esso conformemente al capoverso 1. Il ter- mine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l’identità del corresponsabile.
Art. 33 Facilitazione della prova 1 La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. 2 Se la prova del nesso causale non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d’ufficio l’accertamento dei fatti.
Art. 34 Garanzia Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può: a. prescrivere che le persone soggette all’obbligo d’autorizzazione o di notifica forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile; b. fissare l’entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l’autorità a decidere nel singolo caso; c. obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all’auto- rità esecutiva l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;
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d. prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il rice- vimento della notifica.
Capitolo 6: Disposizioni penali
Art. 35
1 Chiunque intenzionalmente:
a. utilizza organismi geneticamente modificati in modo tale che vengano viola- ti i principi di cui agli articoli 6–9; b. nell’utilizzare organismi geneticamente modificati non prende tutte le misu- re di confinamento necessarie o svolge senza notifica o autorizzazione un’attività in sistemi chiusi (art. 10); c. senza autorizzazione, immette nell’ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio organismi geneticamente modificati (art. 11 cpv. 1 e 12 cpv. 1); d. mette in commercio organismi geneticamente modificati senza fornire all’acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 15 cpv. 1); e. utilizza organismi geneticamente modificati senza attenersi alle istruzioni (art. 15 cpv. 2); f. viola le disposizioni sulla separazione del flusso delle merci e sui provvedi- menti da adottare per evitare la presenza di contaminazioni (art. 16); g. mette in commercio organismi geneticamente modificati senza etichettarli come tali per l’acquirente (art. 17 cpv. 1); h. viola le prescrizioni sull’etichettatura di prodotti ottenuti da organismi gene- ticamente modificati (art. 17 cpv. 4); i. mette in commercio organismi geneticamente modificati etichettandoli come «non geneticamente modificati» (art. 17 cpv. 5); j. viola prescrizioni particolari concernenti l’utilizzazione di organismi geneti- camente modificati (art. 19), è punito con la detenzione o con la multa. 2 Se l’uomo, gli animali o l’ambiente sono stati messi in grave pericolo, la pena è della detenzione. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa.
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Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 36 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato alla presente legge.
Art. 37 Periodo transitorio per l’impiego di geni resistenti agli antibiotici I geni resistenti agli antibiotici impiegati nella medicina umana e veterinaria possono essere utilizzati nelle immissioni sperimentali nell’ambiente fino al 31 dicembre 2008.
Art. 38 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2003.8 2 Fatto salvo l’allegato, cifre 3 e 4, articolo 54, capoverso 2, secondo periodo, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004. 3 L’allegato, cifre 3 e 4, articolo 54, capoverso 2, secondo periodo, entrano in vigore ulteriormente.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 FF 2003 2407
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Allegato (art. 36)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Codice penale9
Art. 230bis 10 Pericoli causati da 1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi organismi geneticamente geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un modificati o impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzio- patogeni ne o ne disturba il trasporto, è punito con la reclusione sino a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti: a. mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone; o b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di biocenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
9 RS 311 10 Con l’entrata in vigor della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l’art. 230bis avrà il seguente tenore: Art. 230bis Pericoli causati 1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneti- da organismi camente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto geneticamente destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne modificati o patogeni disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti: a. mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone; o b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di biocenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a
tre anni o una pena pecuniaria.
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2. Legge federale del 1° luglio 1966 11 sulla protezione della natura
e del paesaggio
Ingresso visto l’articolo 24sexies della Costituzione federale12; …
Art. 1 lett. d La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confe- derazione dall’articolo 24sexies capoversi 2–5 della Costituzione fede- rale13, intesa a: d. proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva
1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi
dell’articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale14 s’inten- dono in particolare: ...
Art. 20 cpv. 1, secondo periodo
1 ... Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie
animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.
11 RS 451 12 Questa disposizione corrisponde all’articolo 78 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 13 Questa disposizione corrisponde all’articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 14 Questa disposizione corrisponde all’articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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Art. 25c Rimedi giuridici
1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre
196815 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre
194316 sull’organizzazione giudiziaria.
2 Le decisioni dell’UFAFP prese in applicazione della presente legge e
le decisioni di terzi che svolgono compiti d’esecuzione per conto dell’UFAFP possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC.
3 Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano
l’ufficio federale interessato.
3. Legge federale del 9 marzo 1978 17 sulla protezione degli animali
Ingresso visti gli articoli 64, 80, 120 e 123 della Costituzione federale18; in esecuzione di varie convenzioni europee19; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 197720,
Numerazione delle sezioni Concerne solo il testo tedesco
Art. 2 cpv. 3 3 Nessuno può infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze, lesioni o spavento ad animali, oppure ledere in altro modo la loro dignità.
Sezione 2a: Allevamento di animali e modificazioni genetiche di animali
Art. 7a Allevamento e produzione di animali 1 L’applicazione di metodi naturali nonché di tecniche d’ingegneria genetica o di altri metodi artificiali di allevamento e di riproduzione non deve causare agli animali genitori e alla loro progenie dolori, sofferenze, lesioni o disturbi del comportamento dovuti e connessi all’obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concer- nenti gli esperimenti sugli animali.
15 RS 172.021 16 RS 173.110 17 RS 455 18 RS 101 19 RS 0.452, 0.454, 0.456, 0.457, 0.458 20 FF 1977 I 987
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2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’allevamento e sulla produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; in tal ambito tiene conto della dignità della creatura. Esso può vietare l’allevamento, la produzione e la custodia di animali con determinate caratteristiche.
Art. 7b Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati 1 La produzione, l’allevamento, la custodia, il commercio e l’utilizzazione di animali geneticamente modificati necessitano ciascuno di un’autorizzazione cantonale. La procedura d’autorizzazione è retta dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali e dalla legge del 21 marzo 200321 sull’ingegneria genetica. 2 Il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (art. 19), stabilisce criteri per la ponderazione degli interessi in riferimento alla produzione, all’allevamento, alla custodia, al commercio e all’utilizzazione di animali genetica- mente modificati. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o sempli- ficazioni nella procedura d’autorizzazione, segnatamente quando è accertato che la produzione o l’allevamento non provoca negli animali dolori, sofferenze, lesioni o disturbi del comportamento e quando è altrimenti tenuta in considerazione la dignità della creatura.
Art. 7c Divieto di animali che presentano anomalie Il Consiglio federale può vietare la produzione, l’allevamento, la custodia, il com- mercio o l’utilizzazione di animali che presentano anomalie anatomiche e compor- tamentali.
Art. 12 cpv. 2 2 Le pratiche di cui all’articolo 7b capoverso 1 sono, dal profilo procedurale, equipa- rate agli esperimenti sugli animali.
Art. 19 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione di specialisti, la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, che consiglia l’Ufficio federale di veteri- naria. La Commissione è pure a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e casi controversi. 2 La Commissione collabora con la Commissione federale d’etica per la biotecnolo- gia nel settore non umano.
21 RS 814.91; RU 2003 4803
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Art. 19a, rubrica e cpv. 4 Centro di documentazione, statistica e informazione 4 L’Ufficio federale di veterinaria informa l’opinione pubblica in merito agli esperi- menti sugli animali e segnatamente alle modifiche genetiche sugli animali.
Art. 22 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può vietare altre pratiche sugli animali, in particolare se ledono la dignità della creatura.
Art. 29 n. 1 lett. abis, ater e aquater
1. Chiunque intenzionalmente:
abis. alleva o produce animali in violazione delle prescrizioni (art. 7a); ater. in violazione delle prescrizioni produce, alleva, custodisce, commercia o uti- lizza animali geneticamente modificati (art. 7b); aquater. in violazione delle prescrizioni, produce, alleva, detiene, commercia o uti- lizza animali che presentano anomalie anatomiche o comportamentali (art. 7c);
4. Legge federale del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell’ambiente
Ingresso visti gli articoli 24septies e 24novies capoversi 1 e 3 della Costituzione federale23; …
Art. 1 cpv. 1 1 Scopo della presente legge è di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.
Art. 4 cpv. 2 2 Le prescrizioni sull’utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l’utilizzazione di sostanze (art. 26-28) e organismi (art. 29a–29h).
22 RS 814.01 23 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74 e 120 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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Art. 7 cpv. 1, 5bis, 5ter, 5 quater e 6 ter 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d’acqua, il deterio- ramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modifi- cazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall’esercizio di impi- anti, dall’utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo. 5bis Concerne soltanto il testo francese
5ter Concerne soltanto il testo francese
5quater Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.
6ter Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l’importazione, l’esportazione, la messa in commercio, l’impiego, il,deposito, il trasporto o lo smaltimento.
Il capitolo 3 è integralmente sostituito come segue:
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Art. 29a Principi 1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. 2 All’utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 200324 sull’ingegneria genetica. 3 Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteg- gere la salute dell’uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.
Art. 29b Attività in sistemi chiusi 1 Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nel- l’ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l’uomo e per l’ambiente. 2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di orga- nismi patogeni. 3 Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all’obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze
24 RS 814.91; RU 2003 4803
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scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’artico- lo 29a.
Art. 29c Immissione nell’ambiente a titolo sperimentale 1 Chiunque intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi patoge- ni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve esserne autorizzato dalla Confederazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:
a. la consultazione di esperti; b. la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti; c. l’informazione del pubblico.
3 Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’auto-
rizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.
Art. 29d Messa in commercio 1 È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo con- forme alle disposizioni, viola i principi di cui all’articolo 29a. 2 A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo. Il Con- siglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo. 3 Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell’ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione. 4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l’informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.
Art. 29e Informazione degli acquirenti
1 Chiunque mette in commercio organismi deve:
a. informare l’acquirente sulle loro proprietà importanti per l’applicazione dei principi di cui all’articolo 29a; b. fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all’ar- ticolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.
2 Le istruzioni del fabbricante e dell’importatore devono essere osservate.
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Art. 29f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all’artico- lo 29a.
2 In particolare, il Consiglio federale può:
a. disciplinare il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito; b. subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l’utilizzazione di determi- nati organismi; c. prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a pre- venirne l’apparizione; d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile; e. prescrivere indagini a lungo termine per l’utilizzazione di determinati orga- nismi; f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d’autorizza- zione.
Art. 29g Commissioni consultive La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della legge del 21 marzo 200325 sull’ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l’elaborazione delle prescrizioni e per l’esecuzione delle disposizioni sugli organismi.
Art. 29h Accesso ai documenti Su domanda, ognuno ha diritto di accedere presso l’autorità esecutiva alle informa- zioni rilevate nell’ambito dell’esecuzione della presente legge, di altre leggi federali o di accordi internazionali in merito all’utilizzazione di organismi patogeni o per i quali vigono prescrizioni speciali secondo l’articolo 29f. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 33 cpv. 1 1 Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge federale del 24 gennaio 199126 sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l’in- quinamento atmosferico, sull’utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d’incentivazione.
25 RS 814.91; RU 2003 4803 26 RS 814.20
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Art. 41 cpv. 1 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acqui- rente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confedera- zione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d’incen- tivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in com- mercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.
Art. 44 cpv. 3 3 Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alla legislazi- one sull’ingegneria genetica, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e i dispositivi medici, sui prodotti chimici, sull’agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie, devo- no essere messi a disposizione dell’Ufficio federale.
Art. 49 cpv. 2 2 Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.
Art. 54 cpv. 2 e 3 2 Le decisioni dell’Ufficio federale prese in applicazione della presente legge e le decisioni di terzi che svolgono compiti d’esecuzione per conto dell’Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC. Le decisioni riguardanti l’utilizzazione di sostanze (art. 26–29) possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso per prodotti chimici. 3 Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l’Ufficio fede- rale.
Art. 55 cpv. 1 1 Se è ammesso il ricorso amministrativo al Consiglio federale o il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, le organizzazioni nazionali di protezione dell’ambiente fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso sono legittimate a ricorrere contro le seguenti decisioni: a. decisioni cantonali o federali riguardanti la pianificazione, la costruzione o la trasformazione di impianti fissi soggetti all’esame dell’impatto sull’am- biente (art. 9); b. autorizzazioni federali sulla messa in commercio di organismi patogeni (art. 29d cpv. 3 e 4) destinati a essere impiegati nell’ambiente.
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Art. 59a, rubrica, cpv. 1 seconda frase, cpv. 2 frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 4 In generale 1 ... Il titolare di un’azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l’ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. In caso di danni che si verificano utilizzando organismi patogeni si applica l’articolo 59abis.
2 Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l’ambiente segnatamente le
aziende e gli impianti: d. nei quali sono presenti sostanze per le quali il Consiglio federale, a tutela dell’ambiente, introduce un obbligo d’autorizzazione o emana altre prescri- zioni particolari.
4 Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni27.
Art. 59abis Utilizzazione di organismi patogeni 1 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi patogeni, immette tali organismi nell’ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione. 2 La responsabilità per i danni causati alle aziende agricole e silvicole o ai consuma- tori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi patogeni incombe esclusivamente alla persona soggetta all’obbligo di autorizzazione se gli organismi: a. sono contenuti in materie ausiliarie dell’agricoltura o della selvicoltura; o b. derivano da tali materie ausiliarie. 3 Nell’ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all’aggravamento del danno.
4 La responsabilità per i danni causati dalla messa in commercio autorizzata di
qualsiasi altro organismo patogeno incombe alla persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione se l’organismo è difettoso. La responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell’organismo. 5 Sono difettosi gli organismi patogeni che non offrono la sicurezza che è lecito atten- dersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare: a. del modo in cui sono presentati al pubblico; b. dell’uso ragionevolmente ipotizzabile; c. del momento in cui sono stati messi in commercio. 6 Un prodotto ottenuto con organismi patogeni non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.
27 RS 220
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7 Il danno deve essersi verificato a causa della patogenicità degli organismi.
8 La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. Se tale prova non può essere fornita con certezza o se non si può ragione- volmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d’ufficio l’accertamento dei fatti.
9 La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica deve rimborsare
anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. Se le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l’avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all’ente pubblico competente. 10 È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.
11 Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni28.
12 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch’essi secondo i capo-
versi 1–11.
Art. 59b lett. a Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può: a. prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone sog- gette all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi for- niscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;
Art. 59c Prescrizione 1 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni29. 2 Se il danno è stato causato dall’utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent’anni dal giorno in cui: a. l’evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell’azienda o nell’impianto; o b. gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.
28 RS 220 29 RS 220
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Art. 59d Prescrizione del diritto di regresso Il diritto di regresso si prescrive secondo l’articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l’identità del corresponsabile.
Art. 60 cpv. 1 lett. e–l
1 Chiunque intenzionalmente:
e. viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lett. b e 34 cpv. 1); f. utilizza organismi in modo tale che vengano violati i principi di cui all’ar- ticolo 29a capoverso 1; g. nell’utilizzare organismi patogeni non prende tutte le misure di confinamen- to necessarie (art. 29b cpv. 1); h. senza autorizzazione, libera a titolo sperimentale organismi patogeni o li mette in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29c cpv. 1 e 29d cpv. 3 e 4); i. mette in commercio organismi dei quali sa o deve sapere che in determinati impieghi vengono violati i principi di cui all’articolo 29a capoverso 1 (art. 29d cpv. 1); j. mette in commercio organismi senza fornire all’acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 29e cpv. 1); k. utilizza gli organismi senza attenersi alle istruzioni (art. 29e cpv. 2); l. abrogata
Art. 65 cpv. 2, primo periodo 2 I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d’allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concer- nenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l’utilizzazione di sostanze o organismi. ...
5. Legge federale del 24 gennaio 199130 sulla protezione delle acque
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 48 capoverso 1 terzo periodo l’espressione «Ufficio federale dell’am- biente, delle foreste e del paesaggio» è sostituita con «Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale)».
30 RS 814.20
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2 Negli articoli 48 capoverso 4, 49 capoverso 2, 62a capoverso 4 e 67a capoversi 1 e 2 l’espressione «Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituita con «Ufficio federale».
Ingresso, visto l’articolo 24bis della Costituzione federale31; …
Art. 67 Rimedi giuridici 1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre 194333 sull’organizzazione giudiziaria. 2 Le decisioni dell’Ufficio federale prese in applicazione della presente legge e le decisioni di terzi che svolgono compiti d’esecuzione per conto dell’Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC. Le decisioni riguardanti le sostanze (art. 48 cpv. 3) possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso per prodotti chimici. 3 Le decisioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura secondo l’articolo 62a capover- so 4 possono essere impugnate mediante ricorso alla Commissione di ricorso del DFE. 4 Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l’Ufficio fede- rale.
6. Legge federale del 9 ottobre 199234 sulle derrate alimentari
Ingresso visti gli articoli 32ter, 64 e 69bis della Costituzione federale35; …
Art. 9 lett. b Il Consiglio federale può limitare o vietare le sostanze e i processi seguenti qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in peri- colo la salute:
31 Questa disposizione corrisponde all’articolo 76 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 32 RS 172.021 33 RS 173.110 34 RS 817.0 35 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 97 capoverso 1, 105, 118 capoverso 2 e
123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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b. processi fisici, chimici, microbiologici o di ingegneria genetica per la fabbri- cazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d’uso; in tal ambi- to, tiene conto anche delle esigenze della legge del 21 marzo 200336 sull’in- gegneria genetica.
7. Legge federale del 18 dicembre 197037 sulle epidemie
Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1, 118 capoverso 2, 119, 120 e 123 della Costituzione federale38; …
Art. 1 cpv. 3 e 4
3 Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti
necessari per proteggere l’uomo dagli agenti patogeni.
4 Se un agente patogeno è un organismo geneticamente modificato, è
inoltre applicabile la legge del 21 marzo 200339 sull’ingegneria gene- tica.
Art. 2 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 29b cpv. 2 Abrogato
Art. 29e Commissione di La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica secondo esperti per la sicurezza la legge del 21 marzo 200340 sull’ingegneria genetica presta consulen- biologica za al Consiglio federale per l’emanazione di prescrizioni e alle autorità per l’esecuzione della presente legge.
Art. 35 cpv. 1 lett. i i. abrogata
36 RS 814.91; RU 2003 4803 37 RS 818.101 38 RS 101 39 RS 814.91; RU 2003 4803 40 RS 814.91; RU 2003 4803
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8. Legge federale del 29 aprile 1998 41 sull’agricoltura
Ingresso visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale42; …
Art. 14 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 3 1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: e. sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.
Titolo prima dell’art. 27a
Sezione 6: Ingegneria genetica
Art. 27a 1 Prodotti agricoli o sostanze ausiliarie dell’agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell’ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’am- biente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari. 2 Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione degli ani- mali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o sostanze ausiliarie.
Art. 146a Animali da reddito geneticamente modificati Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all’allevamento, all’impor- tazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.
41 RS 910.1 42 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102, 103, 104, 120,
123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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9. Legge federale del 4 ottobre 199143 sulle foreste
Ingresso visti gli articoli 24, 24sexies , 24septies e 31bis della Costituzione federale44; …
Art. 46 cpv. 1bis e 1ter 1bis Le decisioni dell’Ufficio federale prese in applicazione della presente legge e le decisioni di terzi che svolgono compiti d’esecuzione per conto dell’Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC. 1ter Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l’Ufficio federale.
10. Legge federale del 20 giugno 198645 sulla caccia
Ingresso visti gli articoli 24sexies capoverso 4, 24septies , 25 e 25bis della Costituzione federa- le46; …
Titolo prima dell’art. 24 Sezione 9: Esecuzione e procedura
Art. 24, rubrica Esecuzione da parte della Confederazione
Art. 25, rubrica Esecuzione da parte dei Cantoni
43 RS 921.0 44 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 77, 78, 94 e 95 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 45 RS 922.0 46 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Costitu- zione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Legge sull’ingegneria genetica RU 2003
Art. 25a Rimedi giuridici 1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre 194348 sull’organizzazione giudiziaria. 2 Le decisioni dell’Ufficio federale prese in applicazione della presente legge posso- no essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC. 3 Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l’Ufficio fede- rale
11. Legge federale del 21 giugno 199149 sulla pesca
Ingresso visti gli articoli 24sexies e 25 della Costituzione federale50; …
Art. 26a Rimedi giuridici 1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196851 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre 194352 sull’organizzazione giudiziaria.
2 Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso
presso la Commissione di ricorso del DATEC. 3 Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l’Ufficio fede- rale.
Art. 26b Ex art. 26a
47 RS 172.021 48 RS 173.110 49 RS 923.0 50 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 78 e 79 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 51 RS 172.021 52 RS 173.110
Legge sull’ingegneria genetica RU 2003