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AS 2003 4873

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Art. 1 cpv. 1 1 I termini definiti nella presente ordinanza si applicano alla legge sull’agricoltura e alle ordinanze emanate in base a essa.

Art. 3 Unità standard di manodopera

1 L’unità standard di manodopera (USM) è un’unità per calcolare con l’ausilio di

coefficienti standardizzati il tempo di lavoro necessario in tutta l’azienda. 2 Le unità standard di manodopera (USM) sono calcolate in base ai seguenti coeffi- cienti: a. Superficie agricola utile SAU (art. 14)

1. SAU senza colture speciali (art. 15) 0.028 USM per ha

2. colture speciali senza vigneti in zone in forte 0.30 USM per ha

pendenza e terrazzate

3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate 1.00 USM per ha

b. Animali da reddito (art. 27)

1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte 0.043 USM per UBG

2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e 0.007 USM per UBG

suinetti svezzati

3. Suini d’allevamento 0.04 USM per UBG

2003-0930 4873

Ordinanza sulla terminologia agricola RU 2003

4. Altri animali da reddito 0.03 USM per UBG

c. Supplementi

1. terreni declivi nella regione di montagna e nella 0.015 USM per ha

zona collinare (declività 18–35 %)

2. terreni in forte pendenza nella regione di monta- 0.03 USM per ha

gna e nella zona collinare (declività superiore al 35%)

3. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %

4. alberi da frutto d’alto fusto nei campi 0.001 USM per albero

Art. 6 cpv. 1 lett. c, 2 e 4

1 Per azienda s’intende un’impresa agricola che:

c. è autonoma dal profilo giuridico, economico, organizzativo e finanziario ed è indipendente da altre aziende; 2 Per unità di produzione s’intende un insieme di terre, edifici e installazioni, visi- bilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione, nel quale sono attive una o più persone. 4 I requisiti di cui al capoverso 1 lettera c non sono adempiuti in particolare se:

a. il gestore non può prendere decisioni per la gestione dell’azienda indipen- dentemente da gestori di altre aziende; b. il gestore di un’altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale dell’azienda; o c. i lavori dell’azienda sono svolti per lo più da altre aziende senza alcuna for- ma di comunità riconosciuta conformemente agli articoli 10 o 12.

Art. 10 cpv. 1 lett. c 1 Per comunità aziendale s’intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: c. ciascuna delle aziende, al momento del raggruppamento, raggiunge il volu- me di lavoro minimo necessario conformemente all’articolo 18 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19983 sui pagamenti diretti;

Art. 11 Aziende detentrici di animali 1 Per aziende detentrici di animali s’intendono le aziende, le aziende pastorizie, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d’estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali nelle quali sono tenuti animali da reddito.

3 RS 910.13

Ordinanza sulla terminologia agricola RU 2003

2 Un’azienda detentrice di animali comprende uno o più effettivi conformemente

all’articolo 6 lettera p dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie. 3 Per le aziende che tengono animali da reddito nell’ambito di una comunità azien- dale settoriale sussiste almeno un’azienda detentrice di animali per azienda.

4 Il gestore di cui al capoverso 2 è considerato detentore di animali.

Art. 12 Comunità aziendale settoriale

1 Vi è una comunità aziendale settoriale se:

a. più aziende tengono in comune animali da reddito o gestiscono congiunta- mente una parte delle loro attività; e b. immediatamente prima della collaborazione, le aziende sono state gestite autonomamente per almeno tre anni; c. le aziende o i loro centri distano al massimo 15 km di strada; d. i membri della comunità sono occupati nelle loro aziende e per la comunità; e. la collaborazione e la ripartizione delle superfici e/o degli animali sono disciplinate in un contratto scritto; f. per i settori aziendali gestiti congiuntamente viene allestito un conto sepa- rato; e g. la comunità ha designato un membro incaricato di rappresentarla. 2 Il termine di tre anni di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle aziende che erano state affittate particella per particella in virtù di un’autorizzazione accordata giusta l’articolo 31 capoverso 2 lettera e LAA5 o che, prima della collaborazione, facevano già parte di una comunità aziendale.

Art. 14 cpv. 2

2 Non rientrano nella SAU i terreni da strame che:

a. si trovano nella regione d’estivazione; o b. fanno parte di aziende d’estivazione o di aziende con pascoli comunitari.

Art. 19 cpv. 5 lett. a 5 I prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione fanno parte della superficie permanen- temente inerbita se: a. sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione inin- terrotta e pluriennale; e

4 RS 916.401 5 RS 221.213.2

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Titolo prima dell’art. 29a Capitolo 3: Riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali, verifica delle superfici

Art. 29a Riconoscimento di forme di azienda (art. 6–9), comunità aziendali (art. 10) e comunità aziendali settoriali (art. 12) 1 Le aziende, le aziende pastorizie, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d’estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale. 2 Su un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario rurale (LDFR) può essere riconosciuta una sola azienda.

Art. 29b Riconoscimento di divisioni di aziende Le aziende che derivano dalla divisione di un’azienda esistente possono essere riconosciute qualora: a. l’azienda divisa:

1. comprendeva più aziende ai sensi della LDFR7 e la divisione è stata

effettuata in funzione di queste aziende, o

2. comprendeva un’azienda che viene divisa definitivamente in più azien-

de con l’approvazione del servizio competente; e b. per almeno cinque anni:

1. i gestori non sono proprietari in comune, comproprietari o affittuari

comuni di terre, edifici o installazioni dell’azienda divisa, e

2. ogni gestore è proprietario unico della sua sostanza di affittuario e

gestisce l’azienda come gestore indipendente.

Titolo prima dell’art. 30 Abrogato

Art. 30, rubrica Procedura di riconoscimento

Art. 32 cpv. 1 e 3 1 È competente per il riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali e per la verifica delle superfici il Cantone nel quale è situata l’azienda, l’azienda con pascoli comunitari, l’azienda pastorizia, l’azienda d’estivazione, la comunità azien- dale, la comunità aziendale settoriale oppure la superficie interessata.

6 RS 211.412.11 7 RS 211.412.11

Ordinanza sulla terminologia agricola RU 2003

3 Se aziende di Cantoni diversi si uniscono in una comunità aziendale o in una

comunità aziendale settoriale, per il riconoscimento è competente il Cantone nel quale si trova l’azienda del membro designato per rappresentare la comunità.

Art. 34 Abrogato

Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2003 Le comunità per la tenuta di animali riconosciute fino al 31 dicembre 2003 sono equiparate alle comunità aziendali settoriali ai sensi dell’articolo 12.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 28 giugno 20008 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 35 lett. a Gli edifici e gli impianti per la tenuta di animali, di proprietà esclusiva di una perso- na fisica, possono essere costruiti in comune per più aziende se: a. le aziende costituiscono una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale riconosciuta dal servizio cantonale competente;

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 RS 700.1

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Allegato (art. 27)

Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso Coeffi- ciente per animale

Animali della specie bovina Allevamento e reddito Vacche (senza le vacche madri e nutrici) 1,0 Tori e giovenche di oltre 2 anni 0,6 Bestiame giovane da 1 a 2 anni 0,4 Bestiame giovane fino a 1 anno 0,25 Tenuta di vacche madri e nutrici Vacche madri e nutrici (senza i vitelli), vacche da ingrasso 0,8 Vitelli di vacche madri e nutrici fino a 1 anno 0,17 Ingrasso di bestiame grosso Giovenche, tori e buoi di oltre 4 mesi 0,4 Vitelli per l’ingrasso di bestiame grosso fino a 4 mesi 0,08 Ingrasso di vitelli Vitelli da ingrasso (2,8–3 cicli per posta) 0,1

Animali della specie equina Giumente in lattazione e pregne 1,0 Puledri accompagnati dalla giumenta (compresi nel coefficiente 0,0 della madre) Altri cavalli di oltre 3 anni 0,7 Altri puledri fino a 3 anni 0,5 Muli e bardotti di ogni età 0,4 Pony, cavalli piccoli e asini di ogni età 0,25

Ovini Pecore munte 0,25 Altri ovini di oltre 1 anno 0,17 Capretti fino a 1 anno (compresi nei coefficienti degli animali di sesso 0,0 femminile) Agnelli magri (ingrasso) fino a 1/2 anno che non devono essere compresi 0,03 nelle madri (ingrasso di agnelli magri di un anno)

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Coeffi- ciente per animale

Caprini Capre munte 0,2 Altri caprini di oltre 1 anno 0,17 Capretti fino a 1 anno (compresi nel coefficiente dell’animale di sesso 0,0 femminile) Capre nane: tenuta di animali da reddito (grandi effettivi, a scopo di lucro) 0,085

Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo Bisonti di oltre 3 anni (riproduttori adulti) 0,8 Bisonti fino a 3 anni (allevamento e ingrasso) 0,4 Daini di ogni età 0,1 Cervi di ogni età 0,2 Lama di oltre 2 anni 0,17 Lama fino a 2 anni 0,11 Alpaca di oltre 2 anni 0,11 Alpaca fino a 2 anni 0,07

Conigli Conigli di ogni età 0,009

Suini Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4–8 settimane, 0,55 5,7–10,4 cicli per posta) Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre) 0,0 Scrofe riproduttrici non in lattazione di più di 6 mesi (ca. 3 cicli per posta) 0,26 Verri riproduttori 0,25 Suinetti svezzati (trasferiti per l’ingrasso con ca. 25 kg, 8–12 cicli o 0,06 trasferiti per l’ingrasso con ca. 35 kg, 6–8 cicli per posta) Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta) 0,17

Pollame da reddito Galline da allevamento, galli da allevamento e ovaiole 0,01 Pollastrelle, galletti o pulcini (senza i polli da ingrasso) 0,004 Polli da ingrasso di ogni età (durata d’ingrasso ca. 40 giorni; 6,5–7,5 cicli 0,004 per posta) Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta) 0,015 Ingrasso preparatorio di tacchini (ca. 6 cicli l’anno) 0,005 Ingrasso di tacchini 0,028 Struzzi fino a 13 mesi 0,14 Struzzi di oltre 13 mesi 0,26

Altri coefficienti di conversione sono calcolati, se necessario dall’Ufficio federale dell’agricoltura in funzione dell’escrezione di azoto e fosforo degli animali.

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