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AS 2003 4915

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 4 Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, sem- preché quest’ultimo non possieda né coltivi nessun’altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie più esigua e prevedere l’obbligo di notifica.

Titolo prima dell’art. 7a Sezione 1a Riconversione di superfici viticole negli anni 2004–2011

Art. 7a cpv. 1 frase introduttiva 1 Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che: ...

Art. 7d cpv. 2 2 Se al 15 maggio un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attri- buitigli per l’anno seguente, l’Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.

Art. 7e cpv. 1 1 La domanda dev’essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell’anno preceden- te la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone.

1 RS 916.140

2003-0943 4915

Ordinanza sul vino RU 2003

Art. 7f cpv. 1

1 Le domande sono prese in considerazione secondo l’ordine d’entrata presso il

Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone.

Art. 7g Notifica all’Ufficio federale Entro il 15 maggio dell’anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all’Ufficio federale l’importo totale dei contributi che accorderanno nonché l’importo dei contributi che sarebbe stato necessario per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

Art. 7h cpv. 1 1 Il gestore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell’anno della riconversione, i documenti che provano l’avvenuta riconversione. Vanno allegati: a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitu- tiva e la superficie ricostituita; b. una copia della fattura del vivaista.

Art. 7i Versamento dei contributi 1 L’Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto prima della fine dell’anno della riconversione. 2 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale, prima della fine del mese di settembre dell’anno della ricostituzione, le decisioni definitive e un elenco ricapitolativo indi- cante almeno il nome del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata e la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.

Art. 7j Sorveglianza L’Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.

Art. 10 Abrogato

Art. 11 Denominazione d’origine controllata 1 La denominazione d’origine controllata (DOC) designa uve, mosti d’uva e vini di qualità che: a. provengono da un’area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere; b. adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1;

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c. soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono almeno i criteri seguenti:

1. la delimitazione delle zone di produzione,

2. i vitigni,

3. i metodi di coltivazione,

4. i tenori naturali minimi in zucchero,

5. la resa massima per unità di superficie,

6. le tecniche di vinificazione,

7. l’analisi e l’esame organolettico.

2 I vini a denominazione d’origine controllata possono provenire soltanto da uve

raccolte nell’area geografica interessata che adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1. 3 I Cantoni interessati possono estendere oltre i confini cantonali una denominazione d’origine controllata, qualora la superficie viticola costituisca un’entità geografica ben determinata.

Art. 13 cpv. 1 1 I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d’origine controllata e di provenienza. Lo trasmettono all’Ufficio federale.

Art. 14 Classificazione

1 Le partite d’uva sono classificate in tre categorie:

a. categoria 1: uve che consentono di ottenere vini a denominazione d’origine controllata; b. categoria 2: uve che consentono di ottenere vini con indicazione di prove- nienza; c. categoria 3: uve che consentono di ottenere vini senza denominazione d’ori- gine controllata né indicazione di provenienza. 2 Per essere classificate in una di queste tre categorie, le partite d’uva devono rag- giungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti:

Vitigni bianchi Vitigni rossi

Categoria 1 14,8 % (60°Oe) 15,8 % (65°Oe) Categoria 2 14,4 % (58°Oe) 15,2 % (62°Oe) Categoria 3 13,6 % (55°Oe) 14,4 % (58°Oe)

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3 La resa per la categoria 1 è limitata come segue:

Vitigni bianchi Vitigni rossi

kg/m2 l/m2 (vino) kg/m2 l/m2 (vino)

1,4 1,12 1,2 0,96

4 I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3. 5 In caso di limitazione della resa secondo il peso dell’uva, i Cantoni possono preve- dere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all’articolo 16. 6 I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.

Art. 18 lett. a e d a. Abrogata d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto, nell’ambito del contingente preferenziale n. 115.

Sezione 6 (Art. 24) Abrogata

Art. 26 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003 1 I Cantoni devono abrogare le disposizioni relative alle denominazioni d’origine entro il 1° gennaio 2008. 2 Le disposizioni particolari stabilite negli articoli 7a–7j della modifica del 28 mag- gio 20032 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul vino sono applicabili alle ricon- versioni del 2004.

Art. 27 Abrogato

2 RU 2003 1757

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II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 367 cpv. 1 lett. a e c

1 I vini sono suddivisi in tre categorie:

a. categoria 1: vini con denominazione di origine controllata; c. categoria 3: vini senza denominazione di origine controllata o di prove- nienza.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2 La sezione 1a (art. 7a–7j) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 817.02

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