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AS 2003 4923

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161,

164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr);

visto l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 10 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio

19916 sulla protezione delle acque (LPAc);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 4 cpv. 2 2 Se un concime è stralciato dalla lista di cui all’articolo 7 o l’autorizzazione secon- do l’articolo 11 è ritirata, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può emanare un divieto immediato di utilizzazione per il prodotto interessato, se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.

Art. 4a Misure precauzionali Se le condizioni di cui all’articolo 148a LAgr sono adempiute, l’Ufficio federale può: a. rifiutare l’omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni;

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Ordinanza sui concimi RU 2003

b. revocare l’omologazione di un concime iscritto nella lista di cui all’articolo

7 o stabilire esigenze supplementari;

c. revocare l’autorizzazione di un concime omologato secondo l’articolo 10 o vincolarla a oneri o a condizioni.

Art. 29 cpv. 2 I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescri- zioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’Ufficio federale assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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