AS 2003 514
Ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale
Ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
Modifica dell’11 marzo 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza tecnica del 10 giugno 19941 sulla misurazione ufficiale è modificata come segue:
Titolo Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
Ingresso Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 2 capoverso 2, 6bis, 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 51 capoverso 3 e 56 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 19922 concernente la misurazione ufficiale (OMU), ordina:
Art. 2 Piani di realizzazione 1 Il piano di realizzazione a lungo termine dà informazioni sulla realizzazione della misurazione ufficiale secondo le nuove disposizioni, segnatamente sul momento e sulle eventuali tappe del primo rilevamento, del rinnovamento, della tenuta a giorno periodica, della digitalizzazione provvisoria e della sua sostituzione mediante un primo rilevamento o un rinnovamento, come pure sulla valutazione generale dei costi. 2 Il piano di realizzazione a medio termine fornisce informazioni segnatamente sullo stato della misurazione, sui lavori previsti, come pure una valutazione dei relativi costi.
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Art. 3 quinto comma Il territorio della Confederazione, ai fini della misurazione ufficiale, è suddiviso in regioni aventi differenti gradi di tolleranza (GT) e più precisamente: GT 5: regioni d’estivazione e regioni improduttive
Art. 3bis Aree di numerazione Un’area di numerazione è parte integrante di un sistema di identificatori con geo- metria assegnata che definisce i campi di applicazione di identificatori univoci. Le aree di numerazione sono assegnate dalla Confederazione e dai Cantoni.
Art. 4 rubrica, lett. a, c, d, f nonché g Direzione federale delle misurazioni catastali La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M): a. approva i contratti e le istruzioni di servizio ai sensi dell’articolo 44 capo- verso 3 OMU; c. provvede alla diffusione e agli ulteriori sviluppi del modello di dati della misurazione ufficiale, segnatamente per quanto riguarda il linguaggio di descrizione e il meccanismo di trasferimento INTERLIS nonché la perti- nente documentazione (art. 42); d. decide in merito ai documenti da presentare per le singole prestazioni (art. 111), per il riconoscimento (art. 109) nonché per l’assegnazione e il versamento dell’indennizzo (art. 111 e 112); f. stabilisce i principi relativi a chiavi-utilizzatore univoche e assegna le aree di numerazione intercantonali (art 3bis); g. stabilisce, d’intesa con i Cantoni, i piani di realizzazione (art. 3 OMU).
Art. 5 lett. c, h–j Il Cantone, entro i limiti della presente ordinanza, è competente segnatamente a: c. descrivere gli ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confedera- zione nel linguaggio di descrizione dei dati INTERLIS (art. 43); h. sostituire il piano catastale esistente mediante un nuovo piano nel quadro di una digitalizzazione provvisoria (art. 91); i. determinare gli oggetti da riprendere nel quadro della digitalizzazione prov- visoria (art. 95); j. assegnare le aree di numerazione proprie al Cantone (art. 3bis).
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Art. 6 cpv. 1 e 3 1 Il servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia è a disposizione della Confede- razione, dei Cantoni e dei singoli utenti per effettuare, contro pagamento, le riprese aeree.
3 Abrogato
Art. 6bis Sistema di riferimento geodetico e quadro di riferimento
1 L’impiego del nuovo sistema di riferimento CH1903+ (con E = 2 600 000.000 m e
N = 1 200 000.000 m) e del suo quadro di riferimento planimetrico (MN95) nella misurazione ufficiale soggiace all’autorizzazione della D+M. 2 Gli estratti e le analisi devono in ogni caso poter essere forniti nel quadro di rife- rimento MN03. 3 I valori altimetrici sono gestiti e pubblicati esclusivamente nel quadro di riferi- mento LF02.
Titolo prima dell’art. 7 Titolo secondo: Catalogo degli oggetti Capitolo 1: Catalogo degli oggetti e ampliamenti cantonali
Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. a, c, d n. 2, f n. 2–4, h e cpv. 2 1 Un livello d’informazione è costituito da uno o più temi, un tema è costituito da uno o più oggetti. I livelli d’informazione, i temi e gli oggetti sono definiti come segue (art. 6 cpv. 2 OMU): a. Livello d’informazione «punti fissi»:
1. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFP1,
PFA1;
2. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 2 (PFP2,
PFA2;
3. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 3 (PFP3,
PFA3). c. Livello d’informazione «oggetti singoli»: muro, edificio sotterraneo, altra parte d’edificio, acqua sotterranea canaliz- zata, scala importante, tunnel/sottopassaggio/galleria, ponte/passerella, mar- ciapiede, fontana, serbatoio (se non è un edificio), pilastro, riparo, silo/torre/gasometro (se non è un edificio), ciminiera, monumento, palo/an- tenna, torre panoramica, arginatura, briglia, riparo antivalanghe, zoccolo massiccio, rovina/oggetto archeologico, debarcadero, masso erratico, fascia boscata, ruscello, sentiero, linea aerea ad alta tensione, condotta forzata di superficie per impianti idroelettrici, ferrovia, teleferica, telecabina/seggiovia, teleferica per il materiale, scilift, traghetto, grotta/entrata di caverna, asse,
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albero isolato importante, statua/crocefisso, sorgente, punto di riferimento di pubbliche istituzioni nonché ulteriori oggetti singoli. d. Livello d’informazione «altimetria»:
2. linea di cambiamento di pendenza suddivisa in: linea di rottura (dura),
linea di struttura (morbida) nonché ulteriori linee. f. Livello d’informazione «beni immobili»:
2. diritti per sé stanti e permanenti, quali segnatamente il diritto di super-
ficie e il diritto di sorgente;
3. miniere;
4. punto di confine.
h. Livello d’informazione «suddivisioni amministrative»:
1. aree di numerazione;
2. confini comunali, punti di confine giurisdizionali compresi;
3. confini distrettuali;
4. confini cantonali;
5. confini nazionali;
6. ripartizioni dei piani;
7. ripartizione dei gradi di tolleranza;
8. zone di movimento secondo l’articolo 660a CC3;
9. indirizzi degli edifici conformemente alla norma svizzera SN 612040 e
assi stradali;
10. margini dei piani (dati sul titolo del piano per il registro fondiario).
2 Il modello dei dati figurante nell’allegato A è vincolante per la descrizione degli oggetti e dei loro attributi, come pure per le informazioni necessarie per lo scambio dei dati.
Art. 8 Condizioni speciali per singoli oggetti 1 Gli oggetti in progetto dei livelli d’informazione «copertura del suolo» e «beni immobili» nonché del tema «confini comunali» sono parte integrante del catalogo degli oggetti della misurazione ufficiale.
2 Ove esistono dei PFA3, è possibile rinunciare a determinare la quota dei PFP3.
3 Gli oggetti del livello d’informazione «oggetti singoli» e «condotte» sono da
differenziare, in base alla loro conformazione, in oggetti con superficie e in oggetti lineari o oggetti puntiformi. 4 Una scelta di punti singoli ben determinati può essere inclusa nei livelli d’in- formazione «copertura del suolo», «oggetti singoli» o «condotte». 5 Gli attributi che devono essere fissati dal Cantone sono indicati nell’allegato A con la menzione «attribuzione da parte del Cantone».
3 RS 210
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6 I beni immobili e i confini territoriali devono essere definiti mediante punti di confine o punti di confine giurisdizionali.
Art. 9 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione 1 I Cantoni possono definire quali ampliamenti ai sensi dell’articolo 10 OMU, tra l’altro, ulteriori livelli d’informazione, ulteriori suddivisioni degli oggetti dell’alle- gato A o nuovi attributi degli oggetti dell’allegato A.
2 Gli ampliamenti sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del
modello dei dati della Confederazione e sono compatibili con le decisioni del Dipartimento concernenti il linguaggio di descrizione dei dati normalizzato e l’interfaccia della misurazione ufficiale (IMU) ai sensi dell’articolo 6bis capoverso 2 OMU.
Art. 11 cpv. 2 lett. b, e 2 Archi di cerchio e rette di uno stesso oggetto si possono intersecare solo nella misura seguente: b. nel livello d’informazione «oggetti singoli»: 5 cm; e. nel livello d’informazione «suddivisioni amministrative»: – in generale: 20 cm; – per i temi «aree di numerazione» e «ripartizioni dei piani» nonché per tutti i confini territoriali: 5 cm.
Art. 12 cpv. 2 2 Le linee del livello d’informazione «beni immobili» e le linee dei livelli d’informa- zione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» che risultano da punti definiti esat- tamente sul terreno non devono essere sovrapposte.
Art. 14 cpv. 2 2 La superficie dell’edificio è determinata dalle facciate principali aventi la più grande superficie verticale esterna. Le sporgenze e rientranze delle facciate superiori a 10 cm nei GT 2 e 3 e superiori a 50 cm nei GT 4 e 5 devono essere rilevate. I dettagli lungo le facciate come gli sporti, i pilastri o ulteriori sporgenze e rientranze sono da rilevare se superano i 50 cm nel GT2 e 100 cm nei GT3, 4 e 5.
Titolo prima dell’art. 20 Sezione 3: Livello d’informazione «oggetti singoli»
Art. 20 Rapporto con il livello d’informazione «copertura del suolo» Il livello d’informazione «oggetti singoli» comprende oggetti con caratteristiche della copertura del suolo, ma che, viste le loro dimensioni e le loro proprietà, sono trascurabili a livello di ripartizione del territorio.
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Art. 21 frase introduttiva Sono da classificare nel livello d’informazione «oggetti singoli» segnatamente gli oggetti: ...
Art. 23 cpv. 2 e 3 2 Nelle zone edificabili non ancora edificate e nelle regioni agricole e forestali devono essere rilevate tutte le linee marcanti di cambiamento di pendenza e le linee di struttura, come pure i punti singoli indispensabili alla determinazione delle carat- teristiche del terreno. 3 Nelle regioni d’estivazione e nelle regioni improduttive, il terreno va rilevato in modo approssimativo (vanno rilevate solo le linee di cambiamento di pendenza lungo le strade e i sentieri come pure le altre linee importanti di rottura). È rilevato soltanto qualche punto singolo. In tal caso devono essere ripresi i prodotti esistenti, sempre che soddisfino le esigenze di cui all’articolo 30.
Art. 28 cpv. 1 e 1bis 1 La precisione planimetrica (scarto tipo in cm) dei PFP2 e PFP3 è calcolata secon- do la formula seguente:
GT1 GT2 GT3 GT4 GT5
PFP2 0.7+s4 1.7+2s 1.7+2s 3.3+2s 3.3+2s PFP3 1.8+5.7 s′ 5 1.8+5.7 s′ 3.5+10.6 s′ 3.5+10.6 s′
1bis La precisione planimetrica (scarto tipo in cm) dei punti fissi altimetrici (PFA1, PFA2, PFA3) corrisponde alla precisione planimetrica per un punto del livello d’in- formazione «copertura del suolo» o «oggetti singoli» definito esattamente sul terre- no.
Art. 29 rubrica Livelli d’informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli»
Art. 32 Livello d’informazione «suddivisioni amministrative» Le esigenze di precisione del livello d’informazione «beni immobili» sono applica- bili ai confini territoriali.
4 s = distanza in km fra due punti vicini qualsiasi.
5 s’ = distanza in km fra il punto considerato e il punto di collegamento più vicino.
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Art. 33 cpv. 1 1 L’attendibilità deve essere dimostrata per ogni punto dei livelli d’informazione «punti fissi», «beni immobili» e per i confini territoriali del livello d’informazione «suddivisioni amministrative» come pure per i punti singoli di cui all’articolo 8 capoverso 4.
Art. 36 Livello d’informazione «suddivisioni amministrative» Le esigenze del livello d’informazione «beni immobili» sono applicabili ai confini territoriali.
Art. 40 rubrica Livelli d’informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli»
Titolo prima dell’art. 42 Titolo terzo: Descrizione normalizzata dei dati della misurazione ufficiale e IMU Capitolo 1: Generalità
Art. 42 Definizione 1 Per descrivere il modello di dati della misurazione ufficiale è utilizzato il linguag- gio di descrizione INTERLIS conformemente alla norma svizzera SN 612030.
2 L’IMU è definita dal modello dei dati della misurazione ufficiale descritto in
INTERLIS (allegato A) e dalla descrizione del pertinente formato di trasferimento sulla base del compilatore INTERLIS.
Art. 43 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione Il Cantone deve descrivere i suoi ampliamenti nel linguaggio di descrizione dei dati INTERLIS.
Art. 45 cpv. 2
2 La D+M provvede allo sviluppo di INTERLIS.
Art. 48 cpv. 1 1 L’Ufficio federale di topografia è responsabile dei primi rilevamenti, dei rinnova- menti e della tenuta a giorno dei punti fissi della categoria 1, come pure della verifi- ca dei punti fissi della categoria 2.
Art. 51 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.
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Art. 59 Zone di movimento Nelle zone di movimento ai sensi dell’articolo 660a CC6, immediatamente prima dell’inizio della misurazione viene allestita una rete di punti fissi adattata alle condi- zioni specifiche.
Art. 70 Documenti di lavoro e di controllo Sono considerati documenti di lavoro segnatamente i documenti tecnici che provano la completezza, la plausibilità (conformità e concordanza dei dati con la banca dei dati), la qualità e la coerenza dei dati della misurazione ufficiale (protocolli d’aggiu- staggio, disegni di controllo, piani dei vettori ecc.).
Titolo prima dell’art. 83 Capitolo 2: Manutenzione dei dati della misurazione ufficiale
Art. 85 cpv. 2 2 Dev’essere allestito un piano di sicurezza informatica; il suo contenuto si riferisce alla norma svizzera SN 612010 in vigore.
Art. 91 cpv. 1 e 3 1 I dati devono essere strutturati nel senso dell’articolo 6 capoverso 2 OMU e de- scritti nel linguaggio INTERLIS. 3 I Cantoni decidono della sostituzione del piano catastale mediante un nuovo piano nella medesima scala o in una scala più piccola. In caso di dati pubblicati in una scala più grande, dev’essere apposta la pertinente menzione indicante la scala nella quale tali dati sono stati rilevati.
Art. 94 rubrica Livelli d’informazione «oggetti singoli» e «condotte»
Art. 95 Estensione della ripresa dei dati 1 I Cantoni, sulla base del modello dei dati della Confederazione e dei loro amplia- menti, definiscono quanto dev’essere ripreso dal contenuto del piano esistente.
2 L’attributo deve permettere di riconoscere chiaramente la qualità dei dati.
6 RS 210
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Art. 104 lett. e La descrizione dei lavori avviene tenendo conto dei documenti disponibili e dell’analisi dello stato della misurazione prima della digitalizzazione ed è riportata in un capitolato d’oneri stabilito per contratto. Questo capitolato d’oneri regola: e. gli ampliamenti cantonali.
Titolo prima dell’art. 109 Titolo nono: Riconoscimento e versamento dell’indennizzo Capitolo 1: Riconoscimento
Art. 109 cpv. 1 lett. b e c nonché 2
1 Per il riconoscimento ai sensi dell’articolo 30 OMU si devono trasmettere alla
D+M i seguenti documenti: b. una dichiarazione che conferma l’eliminazione dei difetti conformemente all’eventuale rapporto di cui all’articolo 27 OMU; c. tutti gli incarti d’approvazione cantonali, compreso il rapporto di verifica.
2 La D+M può richiedere ulteriori documenti.
Art. 110 Abrogato
Art. 111 Assegnazione dell’indennizzo 1 Gli indennizzi sono assegnati nel quadro delle convenzioni di cui all’articolo 30bis OMU. 2 Le convenzioni contengono come minimo indicazioni sulle parti contraenti, sulle prestazioni che devono essere fornite da quest’ultime, sulle condizioni per il paga- mento, sulle modalità di pagamento e sulla prova della fornitura delle prestazioni.
3 La D+M designa i documenti da presentare per le singole prestazioni.
Art. 112 Versamento d’acconti La D+M può versare acconti per i lavori in corso della misurazione ufficiale.
Art. 114bis Rinnovamento Le misurazioni esistenti e riconosciute secondo il modello dei dati 1993 devono essere convertite entro il 31 dicembre 2007 in misurazioni secondo il modello dei dati 2001 (modello dei dati della Confederazione e ampliamenti cantonali). I costi computabili relativi a tali lavori sono cofinanziati dalla Confederazione secondo aliquote di indennizzo corrispondenti a quelle per i lavori di rinnovamento.
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II
1 L’allegato
A «Descrizione del modello dei dati della Confederazione in INTERLIS» è applicabile nella versione del 18 dicembre 2001.
2 L’allegato B è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
11 marzo 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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Allegato A7 (art. 7 cpv. 2, 8 cpv. 5 e 9 cpv. 1)
Descrizione del modello dei dati della Confederazione in INTERLIS
7 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Estratti dell’ordinanza, incluso l’allegato A, possono essere chiesti alla D+M, 3084 Wabern.
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Allegato B (art. 64)
Estratti per la tenuta del registro fondiario e documentazione tecnica Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Punti fissi – protocolli dei – protocolli dei – disposizione – carta/piano dei controlli controlli delle misure punti fissi1 degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – protocolli dei – disposizione – disposizione con la tenuta a punti1 delle misure delle misure giorno – rapporto tecnico – proposte per la – proposte per la – calcoli di tenuta dell’assuntore materializzazione materializzazione a giorno dei lavori dei punti fissi dei punti fissi – estratto del piano – misure originali – misure eseguite della rete e del – calcoli originali con il rinnova- piano dei vettori – piano della rete e mento – carta/piano dei piano dei vettori – calcoli eseguiti punti fissi1 – carta/piano dei con il rinnova- – protocolli dei punti fissi1 mento punti1 – protocolli dei – piano della rete e punti1 piano dei vettori – rapporto tecnico – carta/piano dei dell’assuntore dei punti fissi1 lavori – protocolli dei punti1 – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori Livello d’informazione: Copertura del suolo – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro controlli controlli originali originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – foto aeree – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a – misure eseguite originali originali giorno con la tenuta a – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta giorno – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli di tenuta – calcoli originali con il rinnova- – documenti di a giorno – documenti di mento controllo – documenti di controllo – calcoli eseguiti controllo – protocolli dell’ag- con il rinnova- – rapporto tecnico giustaggio mento dell’assuntore – rapporto tecni- – documenti di dei lavori co dell’assun- controllo tore dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
1 Documento da tenere a giorno.
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Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Oggetti singoli – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro controlli controlli originali originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – foto aeree – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a – misure eseguite originali originali giorno con la tenuta a – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta giorno – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli di tenuta – calcoli originali con il rinnova- a giorno – protocolli dell’ag- mento – rapporto tecnico giustaggio – calcoli eseguiti dell’assuntore – rapporto tecni- con il rinnova- dei lavori co dell’assun- mento tore dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori Livello d’informazione: Altimetria – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro controlli controlli originali originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – foto aeree – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a – misure eseguite originali originali giorno con la tenuta a – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta giorno – misure originali – misure eseguite a giorno – calcoli di tenuta – calcoli originali con il rinnova- a giorno – rapporto tecni- mento – rapporto tecnico co dell’assun- – calcoli eseguiti dell’assuntore tore dei lavori con il rinnova- dei lavori mento – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
Livello d’informazione: Nomenclatura – piano della – piano della – estratto del piano – estratto del piano nomenclatura nomenclatura della nomenclatu- della nomenclatu- – documenti di – documenti di ra con il vecchio ra con il vecchio controllo controllo e il nuovo stato e il nuovo stato – rapporto tecni- – rapporto – documenti di – documenti di co dell’assun- dell’assun- controllo controllo tore dei lavori tore dei lavori – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
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Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Beni immobili – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro controlli controlli originali originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – misure eseguite – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a con la tenuta a originali originali giorno giorno – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta – calcoli di tenuta – misure originali – misure eseguite a giorno a giorno – calcoli originali con il rinnova- – documenti di – documenti di – documenti di mento controllo controllo controllo – calcoli eseguiti – piano e tabella di – piano e tabella di – protocolli dell’ag- con il rinnova- mutazione mutazione giustaggio mento – descrizione dei – confronto delle beni immobili superfici – rapporto tecnico – documenti di dell’assuntore controllo dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – descrizione dei beni immobili – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori Livello d’informazione: Condotte – protocolli dei – protocolli dei – piani di lavoro – piani di lavoro controlli controlli originali originali degli strumenti degli strumenti – misure eseguite – misure eseguite – piani di lavoro – piani di lavoro con la tenuta a con la tenuta a originali originali giorno giorno – foto aeree – foto aeree – calcoli di tenuta – calcoli di tenuta – misure originali – misure eseguite a giorno a giorno – calcoli originali con il rinnova- – rapporto tecnico – protocolli dell’ag- mento dell’assuntore giustaggio – calcoli eseguiti dei lavori – rapporto tecnico con il rinnova- dell’assuntore mento dei lavori – protocolli dell’ag- giustaggio – documenti di controllo – rapporto tecnico dell’assuntore dei lavori
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Primo rilevamento Rinnovamento Tenuta a giorno Tenuta a giorno periodica permanente
Livello d’informazione: Suddivisioni amministrative – ripartizione dei – ripartizione dei – ripartizione dei – piano del perime- piani1 piani1 piani1 tro delle zone di – piano del perime- – piano del perime- – piano del perime- movimento1 tro delle zone di tro delle zone di tro delle zone di movimento1 movimento1 movimento1 – documenti – documenti – piani di lavoro di controllo di controllo originali delle – rapporto tecni- – rapporto tecnico zone di movi- co dell’assun- dell’assun- mento tore dei lavori tore dei lavori – piani e tabelle di mutazione dei confini giurisdi- zionali – estratti per la D+M/S+T dei piani dei vecchi e dei nuovi confini giurisdizionali – documenti di controllo
1 Documento da tenere a giorno.
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