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AS 2003 571

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Estonia

Traduzione1

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia2

Concluso a Zermatt il 7 dicembre 1995 Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 19973 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 26 giugno 1997 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera a decorrere dal 1° giugno 1996 Entrato in vigore definitivamente per la Svizzera il 1° ottobre 1997

Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell’AELS) e la Repubblica di Estonia (di seguito: l’Estonia), richiamate la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica in Europa e la loro disponibilità a collaborare nella ricerca delle soluzio- ni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo; considerati l’importanza dei legami esistenti tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia in particolare la Dichiarazione firmata a Ginevra nel dicembre 1991 e il desiderio delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire tra di essi relazioni strette e dure- voli; richiamati gli impegni che li vincolano all’Atto finale della Conferenza sulla sicu- rezza e la cooperazione in Europa, alla Carta di Parigi per una Nuova Europa e in particolare ai principi enunciati nel Documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali, nonché richiamata la loro qualità di membri del Consi- glio d’Europa; desiderosi di istituire condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, come pure alla promozione della cooperazione commer- ciale ed economica nei settori di interesse comune, sulla base della parità dei diritti, dell’utilità reciproca, del principio della nazione più favorita e del diritto internazio- nale; risoluti a contribuire al potenziamento del sistema commerciale multilaterale e a sviluppare le loro relazioni nel settore commerciale nel rispetto dei principi fonda-

RS 0.632.313.341

1 Dal testo originale inglese.

2 Gli allegati all’Accordo possono essere richiesti all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni,

3003 Berna.

3 RU 2002 3513

2002-2366 571

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mentali dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio4 (OMC), e consapevoli dell’obiettivo dell’Estonia di divenire membro dell’OMC; considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere inter- pretata al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, in particolare dagli Accordi OMC; risoluti a mettere in vigore il presente Accordo di libero scambio prefiggendosi di preservare e tutelare l’ambiente e garantire un uso ottimale delle risorse naturali, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile; fermamente convinti che il presente Accordo di libero scambio favorirà la costitu- zione in Europa di una vasta ed equilibrata zona di libero scambio, concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione europea; disposti, tenendo conto dei fattori pertinenti, a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni allo scopo di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (di seguito: il presente Accordo):

Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e l’Estonia instaurano una zona di libero scambio, in con- formità delle disposizioni del presente Accordo. 2. Gli obiettivi del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra eco- nomie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, sono i seguenti: a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia e, in tal modo, favo- rire in questi Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizio- ni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finan- ziaria; b) garantire agli scambi tra gli Stati Parte al presente Accordo condizioni eque di concorrenza; c) contribuire all’integrazione europea, allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’abbattimento degli ostacoli agli scambi.

Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica: a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designa- zione e codificazione delle merci5, eccettuati i prodotti elencati nell’Allegato I;

4 RS 0.632.20 5 RS 0.632.11

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b) ai prodotti menzionati nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale Protocollo; c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell’Allegato II originari di uno Stato dell’AELS o dell’Estonia.

Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale 1. Il Protocollo B6 stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini- strativa. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i con- trolli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di coopera- zione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica delle dispo- sizioni degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), 5 (Dazi fiscali), 6 (Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente), 7 (Restri- zioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 12 (Imposizione interna) e 21 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del Protocollo B e a ridurre per quanto possibile le forma- lità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di queste disposizioni. 3. I controlli menzionati nel paragrafo 2 si svolgono ogni due anni; il primo con- trollo sarà effettuato entro un termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti adeguati sulla base di questi controlli.

Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d’importazione e nessun gravame con effetto equivalente è

introdotto negli scambi tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia. 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell’AELS aboliscono, per i prodotti originari dell’Estonia, tutti i dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 5 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equiva- lente) sono pure applicabili ai dazi fiscali, eccettuati i casi previsti nel Protocollo C.

Art. 6 Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d’esportazione e nessun nuovo gravame con effetto equiva-

lente è introdotto negli scambi tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia.

6 Il Protocollo, che è stato modificato con effetto a partire dal 1° gennaio 1997, sarà pubblicato prossimamente nella RU nella versione consolidata.

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2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell’AELS e l’Estonia abo- liscono tutti i dazi d’esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 7 Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente 1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente è introdotto negli scambi tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia. 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS aboliscono le restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione e i provvedimenti con effetto equivalente, eccettuati i casi previsti nell’Allegato III. 3. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Estonia abolisce tutte le restrizio- ni quantitative alle importazioni o alle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 8 Eccezioni generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esporta- zione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento; oppure di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni della produzione o del consumo nazionali. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione ma- scherata nel commercio tra le Parti al presente Accordo.

Art. 9 Monopoli di Stato

1. Gli Stati Parte al presente Accordo vigilano affinché i monopoli di Stato con

carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le disposizioni enunciate nel Pro- tocollo D, in modo da escludere, nelle condizioni di approvvigionamento e di com- mercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra cittadini degli Stati dell’AELS e cittadini dell’Estonia. L’approvvigionamento e la commercializzazione di tali prodotti dipendono da considerazioni di natura commerciale. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo, de jure o de facto, con- trollano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamen- te, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo. Le pre- senti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

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Art. 10 Regolamenti tecnici

1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di:

a) avviare consultazioni immediate nel quadro del Comitato misto, qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare o hanno già creato un ostacolo al commercio, in modo da trovare adeguata soluzione; b) studiare, nel quadro del Comitato misto, le possibilità di una stretta coopera- zione su questioni relative all’abbattimento degli ostacoli. Tale cooperazione può essere perseguita nell’ambito dei regolamenti tecnici e della normalizza- zione, nonché dei controlli e della certificazione. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i regolamenti tecni- ci in conformità delle disposizioni dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici al com- mercio.

Art. 11 Scambio di prodotti agricoli 1. Nel rispetto delle proprie politiche agricole, gli Stati Parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. A tale scopo ciascuno Stato dell’AELS e l’Estonia hanno concluso un accordo

bilaterale che prevede adeguati provvedimenti al fine di facilitare gli scambi di pro- dotti agricoli. 3. Nel settore sanitario e fitosanitario, gli Stati Parte al presente Accordo applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.

Art. 12 Imposizione interna 1. Gli Stati Parte al presente Accordo si astengono dall’introdurre qualsiasi provve- dimento o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti originari di uno Stato dell’AELS e i prodotti simili originari dell’Estonia. 2. Per i prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati Parte al presente Accordo, gli esportatori non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

Art. 13 Pagamenti 1. I pagamenti relativi agli scambi tra uno Stato dell’AELS e l’Estonia nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato Parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna. I pagamenti tra le Parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile, a meno che determinate imprese non convengano diversamente in taluni casi precisi. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa per quanto concerne la concessione, il rimborso o

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l’accettazione di crediti a breve e medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

Art. 14 Appalti pubblici 1. Gli Stati Parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro rispettivi appalti pubblici parte integrante del presente Accordo, conformemente ai principi della non discriminazione e della reciprocità, tenuto conto, in particolare, dell’Accordo sugli appalti pubblici7 contenuto nell’Allegato 4 dell’Accordo OMC. 2. A tale scopo le Parti fissano norme in seno al Comitato misto per instaurare sif- fatta liberalizzazione nel termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo. 3. Gli Stati interessati, Parte al presente Accordo, si adoperano per aderire all’Ac- cordo OMC sugli appalti pubblici.

Art. 15 Protezione della proprietà intellettuale 1. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano e assicurano una protezione ade- guata, efficace e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale mediante l’adozione di provvedimenti per tutelare tali diritti, preservarli da ogni pregiudizio e in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Gli obblighi speci- fici degli Stati Parte al presente Accordo sono enunciati nell’Allegato IV. 2. Conformemente alle disposizioni materiali dell’Accordo sulle ADPIC8, in parti- colare gli articoli 4 e 5, gli Stati Parte al presente Accordo non impongono ai citta- dini degli altri Stati un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’articolo 4 lettera d) dell’Accor- do sulle ADPIC, ogni vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso in virtù di accordi internazionali in vigore in uno Stato Parte al presente Accordo al momento della sua entrata in vigore e notificato agli altri Stati Parte, al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, è esonerato da questo obbligo sempre che non rappresenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di citta- dini di altri Stati Parte. 3. Due o più Stati Parte al presente Accordo possono concludere altri accordi intesi ad assicurare una protezione più estesa di quella del presente Accordo, sempre che tutti gli altri Stati Parte possano aderire a tali accordi a condizioni equivalenti a quelle ivi contenute e, a tal fine, gli Stati Parte siano disposti a intavolare in buona fede negoziati. 4. Su richiesta di uno Stato dell’AELS o dell’Estonia, gli Stati Parte al presente Accordo concordano il controllo delle disposizioni di cui nel presente articolo e nell’Allegato IV sulla protezione dei diritti della proprietà intellettuale, per migliorare il livello di protezione e per evitare o correggere le distorsioni del mercato qualora risul- tassero dall’attuale portata della protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

7 RS 0.632.231.422

8 RS 0.632.20, Allegato 1C

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Art. 16 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto

suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e l’Estonia: a) gli accordi tra aziende, le decisioni di associazioni di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono di o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o parecchie aziende, di una posizio- ne dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio degli Stati Parte al presente Accordo. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali gli Stati Parte al presente Accordo hanno con- cesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d’ordine pubblico. 3. Lo Stato Parte al presente Accordo che ritenga una determinata pratica incompa- tibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 può adottare provvedimenti adeguati conformemente alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 24 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 17 Aiuti governativi 1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato Parte al presente Accordo o pre- levata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favo- rendo talune aziende o talune produzioni, è ritenuta incompatibile con il buon fun- zionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi tra uno Stato dell’AELS e l’Estonia. 2. Tutte le pratiche contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell’Allegato V. 3. Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d’aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni pre- viste nell’Allegato VI. 4. Lo Stato Parte al presente Accordo che ritenga una determinata pratica incompa- tibile con le disposizioni del paragrafo 1 può adottare provvedimenti adeguati con- formemente alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 24 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 18 Dumping Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con l’Estonia pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e il commercio, oppure qualora l’Estonia constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente all’Accordo del 1994 che disciplina l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo

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generale sulle tariffe doganali e il commercio9 e secondo la procedura prevista nell’articolo 24 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 19 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti Qualora l’aumento delle importazioni di una determinata merce avvenga in propor- zioni e in condizioni che causano o rischiano di causare: a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o in diretta concorrenza sul territorio dello Stato importatore Parte al presente Accordo, o b) gravi distorsioni in un qualsiasi settore dell’economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, lo Stato Parte in questione può adottare provvedimenti adeguati conformemente alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 24 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 20 Adeguamenti strutturali 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), l’Estonia può adottare eccezionalmente e per una durata limi- tata provvedimenti intesi a introdurre dazi doganali. 2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confron- tati con gravi difficoltà che sono all’origine, in particolare, di importanti problemi sociali. 3. I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili, in Estonia, ai prodotti originari degli Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti originari degli Stati dell’AELS. Non possono superare i dazi prelevati dall’Estonia sull’importazione di merci analoghe originarie da altri Paesi. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti soggetti a tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali origi- nari degli Stati dell’AELS, quali definiti all’articolo 2 a), realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a due anni,

sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Ogni provvedi- mento straordinario relativo all’adeguamento strutturale cessa di avere validità al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. 5. L’Estonia informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati dell’AELS, si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando adotta tali provvedimenti, l’Estonia comunica al Comitato misto il calendario dell’abolizione dei dazi doganali

9 RS 0.632.20, Allegato 1A.8

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introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario deve prevedere l’aboli- zione graduale di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.

Art. 21 Riesportazione e penuria grave Qualora l’applicazione delle disposizioni degli articoli 6 (Dazi d’esportazione e gra- vami con effetto equivalente) e 7 (Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) renda possibile: a) la riesportazione verso un Paese terzo nei confronti del quale lo Stato esportatore Parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o provvedimenti e gra- vami con effetto equivalente, oppure b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore Parte al presente Accordo, o il rischio di una simile penuria, e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest’ultimo può adottare provvedimenti ade- guati alle condizioni e alla procedura previste nell’articolo 24 (Procedura di applica- zione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti non hanno carattere discriminatorio e sono revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.

Art. 22 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a non adottare provvedimenti

restrittivi ai fini dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti.

2. Qualora uno Stato dell’AELS o l’Estonia incontri o rischi di incontrare entro

breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o l’Estonia, a seconda dei casi e alle condizioni previste nell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 e nell’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti10 dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994, può adottare provvedimenti restrittivi per gli scambi, di durata limitata, non discriminatori e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione della bilancia dei pagamenti. È data la preferenza a provvedimenti basati sui prezzi che sono resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e sono revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. Lo Stato dell’AELS o l’Estonia, a seconda dei casi, informa senza indugio gli altri Stati Parte al presente Accordo nonché il Comitato misto sull’introduzione di tali provvedimenti e, se possibile prima della loro applicazione, sul calendario della loro soppressione. Il Comitato misto esamina, su richiesta di uno Stato Parte, la necessità di mantenere i provvedimenti adottati. 3. Nessun provvedimento restrittivo è applicato ai trasferimenti legati agli investi- menti, in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e dei relativi pro- venti.

10 RS 0.632.20, Allegato 1A.1c

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Art. 23 Procedura di arbitrato 1. Se una controversia tra gli Stati Parte al presente Accordo circa l’interpretazione dei rispettivi diritti e obblighi non venisse risolta mediante consultazioni o nel qua- dro del Comitato misto entro un termine di sei mesi, ogni Stato Parte in causa può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, previa notifica scritta all’altro Stato. Copia della notifica è inviata a tutti gli Stati Parte al presente Accordo. 2. L’Allegato VII disciplina l’istituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale.

Art. 24 Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia 1. Prima di avviare la procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciata nel presente articolo, gli Stati Parte al presente Accordo si sforzano di risolvere i contenziosi che li oppongono mediante consultazioni dirette e ne infor- mano gli altri Stati Parte. 2. Impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati Parte hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. 3. a) In riferimento agli articoli 16 (Regole di concorrenza tra aziende) e 17 (Aiuti governativi), gli Stati interessati offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non giunga a un accordo al termine delle consultazioni o trenta giorni dopo il deposito della domanda di consultazioni, lo Stato Parte interessato può adottare adeguati provvedi- menti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica in questione. b) In riferimento agli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato Parte interes- sato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato Parte interessato può adottare i provve- dimenti atti a rimediare alla situazione. c) In riferimento all’articolo 30 (Adempimento degli obblighi), lo Stato Parte in causa fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessa- rie a un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se il Comitato misto non giunge a una soluzione o se sono trascorsi tre mesi dalla data di notifica del caso, la Parte in causa può adottare provvedimenti adeguati. 4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati

Parte al presente Accordo e al Comitato misto. La portata e la durata di validità sono limitate allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in nessun modo possono superare il pregiudizio causato dalla prati- ca o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudi-

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cano il meno possibile il buon funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dall’Estonia nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato del- l’AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti contro un atto o un’omissione dell’Estonia sono adottati soltanto dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio siano state pregiudicate da questo atto o omis- sione.

5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comi-

tato misto al fine di valutarne le possibilità di alleggerimento, di sostituzione o di soppressione qualora la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. 6. Qualora circostanze straordinarie per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preliminare, nelle situazioni considerate negli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni pro- dotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave), nonché nel caso di aiuti governativi aventi un’incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati Parte, lo Stato Parte in causa può applicare immediatamente i provvedimenti conservativi stretta- mente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.

Art. 25 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a uno Stato Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: a) vietare la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; b) proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: i) relativi al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati a usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi destinati diret- tamente o indirettamente all’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di arma- mento nucleare o altri ordigni esplosivi nucleari; o iii) in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 26 Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto che agisce simultaneamente in virtù della Dichiarazione firmata a Ginevra nel dicembre 1991.

2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati Parte si

scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell’ambito del Comi-

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tato misto. Quest’ultimo vigila in merito alla possibilità di continuare nell’abbatti- mento degli ostacoli agli scambi tra Stati dell’AELS ed Estonia. 3. Il Comitato misto può decidere in merito ai casi previsti nel presente Accordo. Esso può presentare raccomandazioni sugli altri problemi.

Art. 27 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Stato Parte all’Accordo può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.

3. Qualora in seno al Comitato misto un rappresentante di uno Stato Parte al pre- sente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità a disposizioni costituzionali, la decisione stessa entrerà in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva. 4. In conformità del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio rego- lamento interno, che deve disciplinare in particolare la convocazione delle sue riunioni, la designazione e il mandato del presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 28 Clausola evolutiva 1. Gli Stati Parte esaminano la possibilità, tenuto conto di ogni fattore pertinente, di incrementare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo estenden- dola ad ambiti non coperti dallo stesso. Gli Stati Parte al presente Accordo possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita al paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione degli Stati Parte al presente Accordo secondo le proce- dure corrispondenti.

Art. 29 Servizi e investimenti 1. Gli Stati Parte al presente Accordo riconoscono l’importanza crescente di taluni settori, quali i servizi e gli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare ed estende- re progressivamente le loro relazioni economiche, in particolare nel contesto dell’integrazione europea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di giungere a una liberalizzazione graduale nonché all’apertura reciproca di mercati favorevole agli investimenti e agli scambi di servizi, tenendo conto dei risultati dell’Uruguay- Round e dei lavori pertinenti svolti sotto gli auspici dell’OMC. Essi si sforzano di accordare ai loro operatori un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli altri operatori stranieri sul loro territorio, ammesso che sia attuato l’equilibrio dei diritti e degli obblighi fra gli Stati Parte al presente Accordo.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

2. Gli Stati dell’AELS e l’Estonia discutono in seno al Comitato misto sulle moda- lità di tale cooperazione per meglio estendere e approfondire le loro relazioni in virtù del presente Accordo.

Art. 30 Adempimento degli obblighi 1. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla rea- lizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incom- bono loro in virtù dello stesso. 2. Se uno Stato dell’AELS ritiene che l’Estonia sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o viceversa, lo Stato interessato può adottare provvedimenti adeguati conformemente alle condizioni e alle procedure previste nell’articolo 24 (Procedura di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 31 Allegati e Protocolli Gli Allegati e i Protocolli al presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 32 Relazioni commerciali rette da altri accordi 1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ognuno degli Stati dell’AELS e l’Estonia, ma non alle relazioni commerciali fra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo. 2. Le Parti agli Accordi di libero scambio conclusi tra i diversi Stati dell’AELS e l’Estonia convengono di abrogare detti accordi al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 33 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati Parte.

Art. 34 Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempre che gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali e, in particolare, per le disposizioni riguardanti le regole d’origine contenute nel presente Accordo.

Art. 35 Emendamenti A eccezione di quelli menzionati all’articolo 31 (modifiche degli Allegati e dei Protocolli), gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione agli Stati Parte, dopodiché entrano in vigore se sono stati accettati da tutti gli Stati Parte al presente Accordo. Gli strumenti di accettazione sono consegnati al Governo depositario.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Art. 36 Adesione 1. Qualsiasi Stato Membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto approvi la sua adesione, che dovrà essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati Parte interessati, nei termini e alle condizioni enunciate nella decisione. Lo strumento di adesione è consegnato al Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 37 Ritiro e scadenza 1. Ogni Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indi- rizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo ricezione della noti- fica da parte del Governo depositario. 2. Se l’Estonia si ritira, il presente Accordo scade al termine del periodo di preavvi- so e se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, scade al termine dell’ultimo preavviso.

3. Qualsiasi Stato Membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva

dell’Associazione di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Art. 38 Entrata in vigore 1. Per quanto concerne gli Stati firmatari che hanno trasmesso al Governo deposita- rio il loro strumento di ratifica o di accettazione, il presente Accordo entra in vigore il 1° giugno 1996, sempre che fra detti Stati figuri anche l’Estonia. 2. Per uno Stato firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica o di accetta- zione dopo il 1° giugno 1996, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna di tale strumento presso il Governo deposi- tario, sempre che per l’Estonia esso entri in vigore al più tardi alla stessa data. 3. Già all’atto della firma, ciascuno Stato firmatario può dichiarare che nel corso di una fase iniziale applicherà l’Accordo in modo provvisorio se quest’ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato il 1° giugno 1996. Per uno Stato dell’AELS l’applicazione provvisoria è possibile soltanto se l’Accordo è entrato in vigore per l’Estonia o se quest’ultima lo applica provvisoriamente.

Art. 39 Governo depositario Il Governo della Norvegia, in veste di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito il deposito di ogni strumento di ratifica, di applicazione provvisoria, di accettazione o di adesione non- ché l’entrata in vigore del presente Accordo, la data di scadenza o qualsiasi altro riti- ro dall’Accordo.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zermatt il 7 dicembre 1995, in un solo esemplare autentico in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari o aderenti al presente Accordo.

Seguono le firme

Traduzione11

Protocollo d’intesa relativo all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia

Protocollo A

1. Qualora un regime di importazione permanente concernente i prodotti agricoli

trasformati venisse instaurato tra la Norvegia e la Comunità europea, la Norvegia e l’Estonia saranno disposte a valutare nuove concessioni nel quadro del Protocollo A del presente Accordo.

Protocollo B

2. Gli Stati dell’AELS e l’Estonia hanno convenuto di continuare ad applicare la

procedura semplificata, incluse le autorizzazioni per i loro esportatori accreditati, in modo restrittivo come in passato. 3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del Protocollo B del presente Accordo, e in particolare del paragrafo 3, è stabilito che al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, le regole d’origine dell’Accordo di libe- ro scambio tra l’Estonia, la Lettonia e la Lituania saranno considerate identiche alle regole d’origine enunciate nel Protocollo B del presente Accordo, sempre che non siano più favorevoli di queste ultime. 4. Gli Stati dell’AELS e l’Estonia convengono che le disposizioni dell’articolo 17 del Protocollo B non sono applicabili prima del 31 dicembre 1996. Il Comitato misto potrà prorogare tale deroga sempre che, a motivo della non applicazione dell’articolo 17, non emergano distorsioni gravi o ripercussioni negli scambi che danneggino o rischino di danneggiare gravemente i fabbricanti di prodotti simili o direttamente concorrenziali. Qualora venisse modificata l’attuale prassi tra l’Estonia e le Comunità europee (ad es. entrata in vigore del cumulo europeo) le disposizioni dell’articolo 17 del Protocollo B saranno rivedute di conseguenza. 5. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di adeguare il Protocollo B qua- lora l’autorità competente dovesse adottare una decisione in merito al cumulo euro- peo.

Dazi fiscali 6. Nel 1993 è stato approvato, mediante referendum, l’abbattimento dei dazi fiscali applicati in Svizzera e nel Liechtenstein sugli oli minerali, sul gasolio e su taluni veicoli a motore. Tali dazi saranno sostituiti da tasse interne. A decorre dalla loro entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 1997, decadrà il Protocollo C dell’Accordo di libero scambio.

11 Dal testo originale inglese.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Restrizioni quantitative alle esportazioni 7. Il Governo svizzero ha deciso di eliminare le restrizioni quantitative sui rottami (HS cap. 72.04). Tale decisione è effettiva dal 1° luglio 1996 previa approvazione parlamentare (Tavola dell’Allegato III).

Eccezioni generali

8. L’Accordo AELS-Estonia non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione,

d’esportazione o di transito di merci giustificati per motivi di protezione dell’am- biente conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 (Eccezioni generali), sempre che detti divieti o restrizioni siano accompagnati da provvedimenti interni equiva- lenti o in virtù di obblighi derivanti da un accordo intergovernativo sull’ambiente. Eventuali difficoltà di interpretazione relative al concetto di «protezione dell’am- biente» ai sensi dell’articolo 8 del presente Accordo saranno esaminate in seno al Comitato misto.

Imposizione interna 9. Resta inteso che la tassazione interna menzionata nell’articolo 12 (Dazi interni) comprende anche le imposte sul consumo di bevande alcoliche, birra, tabacco e sul commercio del tabacco. Le differenze nell’applicazione di tali imposte in Estonia vengono abolite al più tardi al momento dell’adesione dell’Estonia all’OMC.

Appalti pubblici 10. Resta inteso che le regole menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 14 (Appalti pubblici) comprendono una copertura conforme all’Accordo OMC sugli appalti pubblici, procedure giuridiche nazionali effettive in caso di ricorso, nonché disposi- zioni sull’attuazione di nuovi obblighi.

Protezione della proprietà intellettuale

11. In conformità dell’Accordo sullo SEE, gli Stati dell’AELS devono adeguare la

propria legislazione al tenore delle disposizioni della Convenzione europea del 5 ottobre 197312 sui brevetti. Secondo l’Islanda e la Norvegia, gli obblighi derivanti dall’articolo 15 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscono sostan- zialmente da quelli dello SEE.

Aiuti governativi 12. Gli Stati dell’AELS e l’Estonia hanno convenuto di tenere consultazioni in seno al Comitato misto per esaminare la possibilità di completare i criteri enunciati nell’articolo 17 dell’Allegato V (Aiuti governativi) con criteri scaturiti dall’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla creazione di uno Spazio economico europeo.

Adeguamenti strutturali 13. Resta inteso che il tasso di un qualsiasi dazio doganale applicato secondo l’arti- colo 20 (Adeguamenti strutturali) non sarà superiore al 25 per cento.

12 RS 0.232.142.2

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

14. Con riferimento all’articolo 20 paragrafo 3 (Adeguamenti strutturali), in caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni di prodotti industriali fanno stato le statistiche del commercio internazionale elaborate dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE/ONU), dall’OMC e dall’OCSE.

Fatto a Zermatt il 7 dicembre 1995, in un solo esemplare autentico in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari o aderenti al presente Accordo.

Seguono le firme

Traduzione13

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia relativo al commercio di prodotti agricoli

Concluso il 10 maggio 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 199714 Entrato in vigore il 1° ottobre 1997

Priit Kolbre Capo della Delegazione estone Tallinn, 10 maggio 1996

S. E. Sven Meili Ambasciatore in Estonia Capo della Delegazione svizzera

Signor Ambasciatore, Mi pregio comunicarle di avere ricevuto in data odierna la Sua lettera dal seguente tenore: «Mi pregio riferirmi ai negoziati sull’accordo applicabile al commercio dei prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e la Repubblica di Estonia (di seguito: l’Estonia) svoltisi nel quadro dei negoziati concernenti l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia e aventi per oggetto in particolare l’applicazione dell’articolo 11 di questo Accordo. Con la presente Le comunico l’esito dei negoziati: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all’Estonia alle condizioni enunciate nell’Allegato I; II. ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’Allegato I, l’Allegato II defi- nisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa; III. concessioni tariffali accordate dall’Estonia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell’Allegato III alla presente lettera; IV. gli Allegati I-III menzionati costituiscono parte integrante dell’Accordo. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un Trattato di unione doganale. Inoltre la Svizzera e l’Estonia esamineranno tutte le difficoltà che dovessero sorgere in merito agli scambi di prodotti agricoli e si comunicheranno, a tempo debito e su richiesta, informazioni circa le pertinenti regolamentazioni commerciali, comprese le

13 Dal testo originale inglese.

14 RU 2002 3513

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

aliquote tariffali applicate erga omnes ai sensi della nota esplicativa n. 5 di cui all’Allegato I al presente Accordo. Entrambi i Paesi proseguono i loro sforzi volti alla liberalizzazione progressiva degli scambi agricoli nell’ambito delle rispettive politiche agricole e dei loro impegni internazionali. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive pro- cedure ed entrerà in vigore alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia o sarà applicato provvisoriamente da tale data in relazione alla Svizzera e all’Estonia. Esso rimane in vigore fintanto che l’Estonia e la Svizzera sono Parti contraenti all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e l’Estonia. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo dell’Estonia in me- rito al contenuto della presente lettera». Mi pregio confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto della pre- sente lettera. Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Per la Repubblica di Estonia: Priit Kolbre

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Estonia A contare dalla data d’entrata in vigore di questa Convenzione, la Svizzera15 accor- derà alla Repubblica di Estonia le seguenti concessioni tariffali per i prodotti origi- nari della Repubblica di Estonia.

Voce di tariffa Designazione delle merci GATT-OMC GATT-OMC Riduzione Al. di dazio Al. di dazio di dazio 1.1.1996 1.1.2000 1) 2) 4) 5) 6)

fr./pezzo fr./pezzo fr./pezzo

0101. 1110 Cavalli riproduttori di razza pura, vivi * 120.00 120.00 120.00

Animali vivi della specie bovina, diversi da quelli riproduttori di razza pura:

0102. 9011 – da macello * 95.00 95.00 10.00
0102. 9091 – altri * 60.00 60.00 60.00

fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordo lordo lordo

0105. 9900 Anatre, oche, tacchini, tacchine e 22.67 8.00 30.00

faraone, vivi, di peso eccedente 185 g Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: – in carcasse o mezzene:

0201. 1011 – – di vitello * 94.00 94.00 9.00
0201. 1091 – – altre * 94.00 94.00 9.00

– altri pezzi non disossati:

0201. 2011 – – di vitello * 209.00 209.00 9.00
0201. 2091 – – altri * 209.00 209.00 9.00

– disossati:

0201. 3011 – – di vitello * 209.00 209.00 9.00
0201. 3091 – – altri * 209.00 209.00 9.00

Carni di animali della specie bovina, congelate: – in carcasse o mezzene:

0202. 1011 – – di vitello * 94.00 94.00 9.00
0202. 1091 – – altre * 94.00 94.00 9.00

– altri pezzi non disossati:

0202. 2011 – – di vitello * 209.00 209.00 9.00
0202. 2091 – – altri * 209.00 209.00 9.00

– disossati:

0202. 3011 – – di vitello * 209.00 209.00 9.00
0202. 3091 – – altri * 209.00 209.00 9.00

15 Le concessioni verranno pure applicate alle importazioni dall’Estonia verso il Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 (RS 0.631.112.514) tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Voce di tariffa Designazione delle merci GATT-OMC GATT-OMC Riduzione Al. di dazio Al. di dazio di dazio 1.1.1996 1.1.2000 1) 2) 4) 5) 6)

fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordo lordo lordo

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: – fresche o refrigerate: – – in carcasse o mezzene:

0203. 1110 – – – di cinghiale 11.67 9.00 13.00
0203. 1191 – – – altre * 43.00 43.00 13.00

– – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203. 1210 – – – di cinghiale 9.00 7.00 10.00
0203. 1291 – – – altri * 50.00 50.00 10.00

– – altri:

0203. 1910 – – – di cinghiale 9.00 7.00 10.00
0203. 1991 – – – altri * 50.00 50.00 10.00

– congelate: – – in carcasse o mezzene:

0203. 2110 – – – di cinghiale 11.67 9.00 13.00
0203. 2191 – – – altre * 43.00 43.00 13.00

– – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203. 2210 – – – di cinghiale 9.00 7.00 10.00
0203. 2291 – – – altri * 50.00 50.00 10.00

– – altri:

0203. 2910 – – – di cinghiale 9.00 7.00 10.00
0203. 2981 – – – altri * 50.00 50.00 10.00
0204. 4110 Altre carni di animali della specie * 30.00 30.00 10.00

ovina, congelate, in carcasse o mezzene Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate: – della specie bovina, fresche o refrigerate:

0206. 1011 – – lingue * 171.00 153.00 9.00
0206. 1021 – – fegati * 171.00 153.00 9.00
0206. 1091 – – altri * 171.00 153.00 9.00

– della specie bovina, congelate:

0206. 2110 – – lingue * 110.00 110.00 40.00
0206. 2210 – – fegati * 220.00 220.00 40.00
0206. 2910 – – altri * 140.00 140.00 40.00

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: – di galli e galline:

0207. 1110 – – volatili non tagliati in pezzi, * 135.00 135.00 6.00

freschi o refrigerati

0207. 1210 – – volatili non tagliati in pezzi, * 135.00 135.00 15.00

congelati – – pezzi e frattaglie di volatili, congelati:

0207. 1481 – – – petti * 135.00 135.00 15.00

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Voce di tariffa Designazione delle merci GATT-OMC GATT-OMC Riduzione Al. di dazio Al. di dazio di dazio 1.1.1996 1.1.2000 1) 2) 4) 5) 6)

fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordo lordo lordo – – – altri: ex 0207. 1491 – – – – fegati * 135.00 135.00 45.00 ex 0207. 1491 – – – – altri * 135.00 135.00 15.00 – di tacchini e di tacchine:

0207. 2410 – – non tagliati in pezzi, freschi o * 135.00 135.00 6.00

refrigerati

0207. 2510 – – non tagliati in pezzi, congelati * 135.00 135.00 6.00

– – pezzi e frattaglie di volatili, congelati:

0207. 2781 – – – petti * 135.00 135.00 15.00

– – – altri: ex 0207. 2791 – – – – fegati * 135.00 135.00 45.00 ex 0207. 2791 – – – – altri * 135.00 135.00 15.00 – di anatre, di oche o di faraone: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

0207. 3211 – – – anatre * 135.00 135.00 6.00
0207. 3291 – – – altri * 135.00 135.00 6.00

– – non tagliati in pezzi, congelati:

0207. 3311 – – – anatre * 135.00 135.00 15.00
0207. 3391 – – – altri * 135.00 135.00 15.00
0207. 3400 – – fegati grassi, freschi o refrigerati 40.67 32.00 22.50
0207. 3610 – – fegati grassi, congelati 40.67 32.00 45.00

– – altri, congelati: ex 0207. 3691 – – – fegati * 135.00 135.00 45.00 ex 0207. 3691 – – – altri 135.00 135.00 15.00

0406. 1090 Formaggi freschi (non affinati), 323.00 289.00 10.00

compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dal Mascarpone, Ricotta Romana e Mozzarella

0407. 0010 Uova di volatili, in guscio, fresche, * 50.00 50.00 3.00

conservate o cotte

0409. 0000 Miele naturale 52.67 38.00 12.00
0601. 1010 Tulipani, allo stato di riposo vegetativo 43.67 39.00 17.00

Rosai vivi, anche innestati, diversi dai rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici:

0602. 4091 – con radici nude 26.60 23.80 20.00
0602. 4099 – altri 26.60 23.80 20.00

Patate, fresche o refrigerate:

0701. 1010 – da semina * 2.00 2.00 0.20
0701. 9010 – altre * 7.00 7.00 3.00
0702. 0010, Pomodori, freschi o refrigerati, 5.00 5.00 5.00

0020, dal 21 ottobre al 30 aprile 0030,

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Voce di tariffa Designazione delle merci GATT-OMC GATT-OMC Riduzione Al. di dazio Al. di dazio di dazio 1.1.1996 1.1.2000 1) 2) 4) 5) 6)

fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordo lordo lordo

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone:

0704. 1010 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile 7.00 7.00 7.00
0704. 1011 – – – dal 1° maggio al 30 novembre * 7.00 7.00 7.00

– – romanesco:

0704. 1020 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile 7.00 7.00 7.00

– – – dal 1° maggio al 30 novembre * 7.00 7.00 7.00 – – altri:

0704. 1090 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile 7.00 7.00 7.00
0704. 1091 – – – dal 1° maggio al 30 novembre * 7.00 7.00 7.00

– altri: – – cavoli rossi:

0704. 9011 – – – dal 16 maggio al 29 maggio 3.00 3.00 3.00
0704. 9018 – – – dal 30 maggio al 15 maggio * 3.00 3.00 3.00

– – cavoli bianchi:

0704. 9020 – – – dal 2 maggio al 14 maggio 3.00 3.00 3.00
0704. 9021 – – – dal 15 maggio al 1° maggio * 3.00 3.00 3.00

– – cavoli a punta:

0704. 9030 – – – dal 16 marzo al 31 marzo 3.00 3.00 3.00
0704. 9031 – – – dal 1° aprile al 15 marzo * 3.00 3.00 3.00

– – cavoli di Milano:

0704. 9040 – – – dal 11 maggio al 24 maggio 3.00 3.00 3.00
0704. 9041 – – – dal 25 maggio al 10 maggio * 3.00 3.00 3.00

– – broccoli:

0704. 9050 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile 10.00 10.00 5.00
0704. 9051 – – – dal 1° maggio al 30 novembre * 10.00 10.00 5.00

– – cavoli cinesi:

0704. 9060 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 10.00 10.00 5.00
0704. 9061 – – – dal 10 aprile al 1° marzo * 10.00 10.00 5.00

– – Pak-Choi:

0704. 9063 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 10.00 10.00 5.00
0704. 9064 – – – dal 10 aprile al 1° marzo * 10.00 10.00 5.00

– – cavoli rapa:

0704. 9070 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo 10.00 10.00 5.00
0704. 9071 – – – dal 15 marzo al 15 dicembre * 10.00 10.00 5.00

– – cavoli ricci senza testa:

0704. 9080 – – – dal 11 maggio al 24 maggio 10.00 10.00 5.00
0704. 9081 – – – dal 25 maggio al 10 maggio * 10.00 10.00 5.00
0704. 9090 – – altri 10.00 10.00 5.00

Carote, navoni, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili (diversi dalle barbabietole da insalata e la scorzonera [salsefrica]), freschi o refrigerati: – carote: – – in mazzi: – – – dall’11 maggio al 24 maggio 4.00 4.00 2.10 – – – dal 25 maggio al 10 maggio * 4.00 4.00 2.10

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Voce di tariffa Designazione delle merci GATT-OMC GATT-OMC Riduzione Al. di dazio Al. di dazio di dazio 1.1.1996 1.1.2000 1) 2) 4) 5) 6)

fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordo lordo lordo – – altre:

0706. 1020 – – – dall’11 maggio al 24 maggio 4.00 4.00 2.10
0706. 1021 – – – dal 25 maggio al 10 maggio * 4.00 4.00 2.10

– navoni:

0706. 1030 – – dal 16 gennaio al 31 gennaio 4.00 4.00 2.10
0706. 1031 – – dal 1° febbraio al 15 gennaio * 4.00 4.00 2.10

– sedano-rapa: – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):

0706. 9030 – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 10.00 10.00 5.00
0706. 9031 – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre * 10.00 10.00 5.00

– – altro:

0706. 9040 – – – dal 16 giugno al 29 giugno 10.00 10.00 5.00
0706. 9041 – – – dal 30 giugno al 15 giugno * 10.00 10.00 5.00

– ramolacci (escluso il rafano):

0706. 9050 – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio 10.00 10.00 5.00
0706. 9051 – – dal 1° marzo al 15 gennaio * 10.00 10.00 5.00

– rapanelli:

0706. 9060 – – dall’11 gennaio al 9 febbraio 10.00 10.00 5.00
0706. 9061 – – dal 10 febbraio al 10 gennaio * 10.00 10.00 5.00
0706. 9090 – altri 10.00 10.00 5.00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: – cetrioli: – – cetrioli per insalata:

0707. 0010 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 10.00 10.00 5.00
0707. 0011 – – – dal 15 aprile al 20 ottobre * 10.00 10.00 5.00

– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

0707. 0020 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 10.00 10.00 5.00
0707. 0021 – – – dal 15 aprile al 20 ottobre * 10.00 10.00 5.00

– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

0707. 0030 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 10.00 10.00 5.00
0707. 0031 – – – dal 15 aprile al 20 ottobre * 10.00 10.00 5.00

– – altri cetrioli:

0707. 0040 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 10.00 10.00 5.00
0707. 0041 – – – dal 15 aprile al 20 ottobre * 10.00 10.00 5.00
0707. 0050 – cetriolini 9.50 8.50 5.00
0709. 5100 Funghi, allo stato fresco o refrigerati 9.50 8.50 10.00
0712. 3000 Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati 13.33 0.00 20.00

in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712. 9021 Patate, secche, anche tagliate in pezzi o * 20.00 20.00 10.00

a fette, ma non altrimenti preparate

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Voce di tariffa Designazione delle merci GATT-OMC GATT-OMC Riduzione Al. di dazio Al. di dazio di dazio 1.1.1996 1.1.2000 1) 2) 4) 5) 6)

fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordo lordo lordo

Mele, fresche:

0808. 1011 – da sidro e da distillazione 4.00 4.00 2.00

– altre mele: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

0808. 1021 – – – dal 15 giugno al 14 luglio 4.00 4.00 2.00
0808. 1022 – – – dal 15 luglio al 14 giugno * 4.00 4.00 2.00

– – in altro imballaggio:

0808. 1031 – – – dal 15 giugno al 14 luglio 7.00 7.00 2.50
0808. 1032 – – – dal 15 luglio al 14 giugno 7.00 7.00 2.50

Prugne e prugnole, fresche: – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – prugne:

0809. 4012 – – – dal 1° ottobre al 30 giugno 5.00 5.00 3.00
0809. 4013 – – – dal 1° luglio al 30 settembre * 5.00 5.00 3.00
0809. 4015 – – prugnole 5.00 5.00 3.00

– in altro imballaggio: – – prugne:

0809. 4092 – – – dal 1° ottobre al 30 giugno 12.00 12.00 10.00
0809. 4093 – – – dal 1° luglio al 30 settembre * 12.00 12.00 10.00
0809. 4095 – – prugnole 12.00 12.00 10.00

Fragole, fresche:

0810. 1010 – dal 1° settembre al 14 maggio 3.00 3.00 3.00
0810. 1011 – dal 15 maggio al 31 agosto * 3.00 3.00 3.00

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), freschi:

0810. 3010 – dal 16 settembre al 14 giugno 7.00 7.00 5.00
0810. 3011 – dal 15 giugno al 15 settembre * 7.00 7.00 5.00
0810. 3020 Uvaspina, fresca 7.00 7.00 5.00
0810. 4000 Mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta 3.33 0.00 5.00

del genere «Vaccinium», freschi

0909. 2000 Semi di coriandolo 7.50 2.50 9.00
0909. 4000 Semi di carvi 1.13 0.40 1.35
0909. 5000 Semi di finocchio; bacche di ginepro 7.50 2.50 9.00
1108. 1390 Fecola di patate, diversa da quella per 4.67 2.00 3.00

fabbricare la birra o per l’alimentazione di animali Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne. di frattaglie o di sangue, diversi dai cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

1601. 0021 – di animali delle voci 0101–0104, * 125.00 125.00 15.00

escluse quelle di cinghiale

1601. 0031 – di volatili della voce 0105 * 125.00 125.00 15.00
1601. 0049 – altri 125.00 125.00 15.00

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Voce di tariffa Designazione delle merci GATT-OMC GATT-OMC Riduzione Al. di dazio Al. di dazio di dazio 1.1.1996 1.1.2000 1) 2) 4) 5) 6)

fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg lordo lordo lordo

1602. 4111 Prosciutto in scatola * 185.00 185.00 13.00

ex 2001. 9090 Funghi commestibili, preparati o con- 47.50 42.50 50.00 servati nell’aceto o nell’acido acetico

2003. 1000 Funghi commestibili, preparati o con- 52.27 46.80 55.00

servati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

2009. 8010 Succhi di ortaggi o legumi, non 18.00 14.00 4.00

mescolati Succhi di altre frutta, diversi da quelli di agrumi, ananassi, uva, mele o pere, non fermentati, senza aggiunta di alcole:

2009. 8089 – senza aggiunta di zuccheri o di altri 25.33 20.00 5.60

dolcificanti

2009. 8099 – con aggiunta di zuccheri o di altri 66.50 59.50 14.00

dolcificanti

2201. 1000 Acque minerali e acque gassate 2.33 1.00 3.00
2207. 1000 Alcole etilico non denaturato con titolo 45.00 35.00 50.00

alcolometrico volumico di 80% vol. o più Vodka, in recipienti di capacità:

2208. 6010 – eccedente 2 l 52.33 41.00 58.00
2208. 6020 – non eccedente 2 l 90.00 70.00 80.00

Note esplicative all’Allegato I 1. Le riduzioni daziarie sono accordate fondandosi sulle vigenti aliquote di dazio NPF, uguali o inferiori a quelle consolidate nel GATT/OMC. 2. Le riduzioni daziarie saranno mantenute durante la fase di smantellamento prevista dal GATT/OMC. 3. Se la riduzione daziaria è uguale o superiore alla vigente aliquota NPF, non verrà riscosso nessun dazio. 4. Per la designazione della merce nella colonna 2 fa stato la legge sulla tariffa delle dogane. 5. L’asterisco nella colonna 3 rinvia alle importazioni nell’ambito dei contingenti tariffali applicati erga omnes.

Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Estonia RU 2003

Campo d’applicazione dell’Accordo al 1o marzo 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Estonia 27 agosto 1997 1° ottobre 1997 Islanda 29 febbraio 1996 1° ottobre 1997 Liechtenstein 4 novembre 1997 1° gennaio 1998 Norvegia* 31 maggio 1996 1° ottobre 1997 Svizzera 26 giugno 1997 1° ottobre 1997 * Riserve vedi qui appresso.

Riserva Norvegia Secondo il Protocollo F dell’Accordo di libero scambio, il Regno di Norvegia eso- nera il territorio di Svalbard (Spitzbergen) dal suo campo d’applicazione, eccettuato il commercio di merci.