AS 2003 733
Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
RS 0.274.131; RU 1994 2809
Campo di applicazione dell’accordo il 5 dicembre 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A)
Argentina* 2 febbraio 2001 A 1° dicembre 2001 Bahamas* 17 giugno 1997 A 1° febbraio 1998 Bielorussia* 6 giugno 1997 A 1° febbraio 1998 Bulgaria* 23 novembre 1999 A 1° agosto 2000 Cina* 6 maggio 1991 A 1° gennaio 1992 Hong Kong* a 16 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao* b 10 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Corea (Sud)* 13 gennaio 2000 A 1° agosto 2000 Estonia* 2 febbraio 1996 A 1° ottobre 1996 Kuwait* 8 maggio 2002 A 1° dicembre 2002 Lettonia* 28 marzo 1995 A 1° novembre 1995 Lituania* 2 agosto 2000 A 1° giugno 2001 Messico* 30 maggio 2000 A 1° giugno 2000 Polonia* 13 febbraio 1996 A 1° settembre 1996 Russia 1° maggio 2001 A 1° dicembre 2001 San Marino* 15 aprile 2002 A 1° novembre 2002 Slovenia 18 settembre 2000 A 1° giugno 2001 Sri Lanka* 30 agosto 2000 A 1° giugno 2001 Ucraina* 1° febbraio 2001 A 1° dicembre 2001 * Riserve e dichiarazioni vedi qui di seguito a Fino al 30 giugno 1997 la convenzione era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984, gli accordi che erano applicabili a Hong Kong prima della sua retrocessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili alla RAS. b Dall’11 febbraio 1999 al 19 dicembre 1999 la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dicembre 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In base alla dichiarazione cinese del 13 aprile 1987 la Convenzione è applicabile dal 20 dicembre 1999 alla RAS Macao.
1 Completa e modifica quella in RU 1995 934.
1999-5511 733
Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari RU 2003
Riserve e dichiarazioni Argentina
1. Articolo 5 comma 3: l’Argentina accetta i documenti che devono essere
notificati o comunicati soltanto qualora vengano inoltrati assieme a una tra- duzione spagnola.
2. Articolo 21 comma 1 lettera a: l’Argentina designa il «Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto» quale Autorità centrale. 3. Articolo 21 comma 2 lettera a: l’Argentina si oppone all’uso delle vie di tra- smissione previste nell’articolo 10.
4. Articolo 21 comma 2 lettera b: il Governo argentino accetta la dichiarazione
prevista nell’articolo 15 comma 2 nell’articolo 16 comma 3.
Bahamas Conformemente agli articoli 2 e 18 della Convenzione, il Commonwealth delle Bahamas ha designato l’«Honourable Attorney General» quale Autorità centrale.
Bielorussia Conformemente all’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica di Bielorussia ha designato quale Autorità centrale: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bielorussia, ul. Kollektornaya 10,
220084 Minsk, tel. 00375 172 208 687/208 829; fax 209 684.
Bulgaria Riserva ad articolo 5 comma 3: La Repubblica di Bulgaria chiede che l’atto che deve essere notificato o comunicato sia redatto in lingua bulgara o corredato di una traduzione in questa lingua Dichiarazione ad articoli 2 e 18: La Repubblica di Bulgaria designa il Ministero della Giustizia e dell’integrazione giuridica europea quale Autorità centrale. La stessa Autorità è competente a ricevere gli atti che devono essere notificati o comunicati secondo l’articolo 9 comma 1. Dichiarazione ad articolo 6 comma 1 e 2: La Repubblica di Bulgaria designa i tribunali di circondario quali autorità compe- tenti a redigere l’attestazione di notifica o comunicazione. Dichiarazione ad articolo 8 comma 2: La Repubblica di Bulgaria dichiara che sul proprio territorio gli agenti diplomatici o consolari esteri hanno la facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari ed extra- giudiziari unicamente ai cittadini dello Stato che rappresentano. Dichiarazione ad articolo 10: La Repubblica di Bulgaria si oppone all’uso delle vie di trasmissione previste nell’articolo 10 per la notificazione o la comunicazione.
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Dichiarazione ad articolo 15 comma 2: I giudici statuiscono qualora siano disponibili gli atti di cui all’articolo 15 comma 2. Dichiarazione ad articolo 16 comma 3: Dopo lo spirare di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione, la Repubbli- ca di Bulgaria non riceverà più le richieste di rimuovere la preclusione relativa a decisioni ai sensi del comma 1.
Cina (RU 1995 940) Indirizzo modificato dell’Autorità centrale della Repubblica popolare di Cina: Bureau of International Judicial Assistance Ministry of Justice 10, Chaoynagmen Nandajie, Chaoyang District Beijing P.C. 100020. Cina Hong Kong: Il Governo della Repubblica popolare di Cina
1. dichiara, in conformità dell’articolo 8 comma 2 della Convenzione, che la
procedura di notificazione o di comunicazione di cui al comma 1 di detto articolo può essere applicata alla RAS di Hong Kong unicamente se l’atto deve essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato di origine;
2. designa, in conformità dell’articolo 18 della Convenzione, lo «Administra-
tive Secretary» del Governo della RAS di Hong Kong quale altra autorità della RAS di Hong Kong;
3. designa il cancelliere della Corte Suprema della RAS di Hong Kong quale
Autorità ai sensi degli articoli 6 e 9 della Convenzione;
4. dichiara, in base alle lettere b e c dell’articolo 10 della Convenzione, che
solamente l’Autorità centrale o l’altra autorità designata dalla RAS di Hong Kong possono accettare direttamente la notificazione o comunicazione di atti trasmesse per via ufficiale e provenienti da ufficiali ministeriali, o da agenti consolari o diplomatici degli altri Stati contraenti.
Cina Macao
1. Conformemente all’articolo 18 della Convenzione, il Governo della Repub-
blica popolare di Cina designa la Procura della RAS di Macao quale altra autorità della RAS di Macao competente a ricevere e trasmettere le richieste di notificazione o comunicazione provenienti da un altro Stato contraente. Conformemente all’articolo 6 della Convenzione designa la Corte Suprema quale autorità competente a redigere un’attestazione in virtù di suddetto arti- colo. Conformemente all’articolo 9 della Convenzione designa la Procura della RAS di Macao quale autorità competente a ricevere le richieste di notifica-
Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari RU 2003
zione o comunicazione trasmesse da un altro Stato contraente per via con- solare. L’indirizzo della Procura della RAS di Macao è il seguente: 7th Floor, Dynasty Plaza Building Alameda Dr. Carlos d’Assumpçao NAPE Macau Conformemente all’articolo 5 comma 3 della Convenzione dichiara che i documenti che devono essere notificati o comunicati nella RAS di Macao in virtù del comma 1 del detto articolo devono essere scritti o in lingua cinese, o in lingua portoghese oppure corredati di una traduzione in lingua porto- ghese o cinese.
2. Conformemente all’articolo 8 comma 2 della Convenzione, dichiara che le
vie di notificazione o comunicazione di cui al comma 1 del detto articolo possono essere utilizzate nella RAS di Macao unicamente se l’atto deve essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato di origine.
3. Conformemente all’articolo 15 comma 2 della Convenzione, dichiara che
qualora siano adempiute le condizioni del detto comma il giudice della RAS di Macao può statuire nonostante le disposizioni del comma 1 del detto arti- colo e benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che dia atto della notifica o comunicazione, o della consegna.
4. Conformemente all’articolo 16 comma 3 della Convenzione, dichiara inam-
missibile nella RAS di Macao la richiesta di restituzione dei termini di ricor- so che non sia stata formulata entro un anno a decorrere dalla data della sentenza. Il Governo della Repubblica Popolare Cinese si assumerà la responsabilità dei diritti e delle obbligazioni internazionali derivanti dall’applicazione della Convenzione alla RAS di Macao.
Cipro (RU 1995 941) Nuova denominazione dell’Autorità centrale: Permanent Secretary Ministry of Justice and Public Order CY - 1461 Nicosia Fax: (+357 2) 47 63 83 Tel: (+357 2) 30 35 58
Corea
1. Conformemente all’articolo 8, la Repubblica di Corea dichiara di opporsi alla
facoltà di far procedere direttamente, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, a persone che si trovano sul suo territorio, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato di origine.
Notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari RU 2003
2. Conformemente all’articolo 10, la Repubblica di Corea dichiara di opporsi
a. alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all’estero; b. alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone com- petenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunica- zioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione; c. alla facoltà, per ogni persona interessata a un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
3. Conformemente all’articolo 15 comma 2, i giudici della Repubblica di Corea
possono statuire, benché non sia stata ricevuta un’attestazione che dia atto della notifica o comunicazione oppure della consegna, a condizione che: a. l’atto sia stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Con- venzione; b. dalla data di invio dell’atto sia trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi; c. malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non sia stato possibile ottenere un’attestazione.
Disposizione ai sensi degli articoli 2 e 6
1. Autorità centrale (art. 2)
Ministry of Court Administration (Ministero per l’Amministrazione giudiziaria) Attn.: Director of International Affairs 967, Seocho-dong,Seocho-gu, Seoul 137-750 Korea Tel.: +2-3480-1378 Autorità competente a redigere l’attestazione di notifica o comunicazione (articolo 6): Oltre all’Autorità centrale, un cancelliere della Corte per il distretto giudiziario nel quale risiede la persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.
Estonia
1. La Repubblica d’Estonia si oppone alle forme di notificazione previste
all’articolo 10 lettera c. 2. Sulla base dell’articolo 15 il giudice può statuire se le condizioni indicate sono adempiute.
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3. Il termine previsto nell’articolo 16 comma 3 è di tre anni.
Conformemente all’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica d’Estonia ha desi- gnato quale Autorità centrale il Ministero di giustizia della Repubblica di Estonia.
Germania (RU 1995 943) Autorità centrale prevista negli articoli 2 e 18 comma 3 della Convenzione a partire dal 22 gennaio 1999: Baviera Präsident des Oberlandesgerichts München Prielmayerstrasse 5
80097 München
Autorità centrale prevista nell’articolo 21 lettera c della Convenzione per la Sassonia a partire dal 13 gennaio 2000: Sassonia Präsident des Oberlandesgerichts Dresden Postfach 12 07 32
01008 Dresden
Grecia (RU 1995 949) Dichiarazione del 13 luglio 1999 in virtù dell’articolo 5 comma 3 della Convenzione: La Grecia dichiara che la notificazione o comunicazione formali possono essere eseguite soltanto qualora l’atto da trasmettere sia redatto o tradotto in lingua greca.
Dichiarazione del 20 maggio 2000: La Grecia si oppone alla forma di notificazione o comunicazione prevista nell’arti- colo 8, salvo che l’atto sia indirizzato a un cittadino dello Stato richiedente La Grecia si oppone alla forma di notificazione o comunicazione prevista nell’arti- colo 10.
Irlanda (RU 1995 949) Rettifica della traduzione di dichiarazioni: Ad articolo 3: «County Registrar» anziché «Country Registrar». Ad articolo 15: ... «nel secondo comma» anziché «nella seconda parte»...
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Modifica della dichiarazione Ad articolo 10 Il «Master of the Hight Court, Inns Quay, Dublin 7» è designato quale Autorità centrale per l’Irlanda conformemente all’articolo 2 ed è l’autorità competente a rilasciare le attestazioni secondo il modulo modello allegato alla Convenzione.
Kuwait Sulla base degli articoli 2 e 18 della Convenzione, il «Department of International Relations at the Ministry of Justice of the State of Kuwait» è stato designato quale Autorità centrale.
Lettonia Designazione dell’Autorità centrale conformemente all’articolo 2: Ministry of Justice Brivibas blvd. 36 Riga, LV-1536 Tel.: +371 703 6801 / 703 6716 Fax: +371 721 0823 / 728 5575 E-Mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv
Lituania Sulla base delle disposizioni dell’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica di Lituania designa il «Ministry of Justice of the Republic of Lithuania» quale Autorità centrale incaricata di ricevere le richieste di notificazione o comunicazione prove- nienti da un altro Stato contraente; Sulla base delle disposizioni dell’articolo 8 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara di opporsi alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari previste in detto articolo, a meno che l’atto debba essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato di origine; Sulla base delle disposizioni dell’articolo 10 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara di opporsi alle notificazioni o comunicazioni previste in detto articolo; Sulla base delle disposizioni dell’articolo 15 comma 2 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara che il giudice della Repubblica di Lituania può statuire qualora siano adempiute le condizioni enumerate nell’articolo 15 comma 2 e benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che dia atto della notifica o comu- nicazione, o della consegna; Sulla base delle disposizioni dell’articolo 16 comma 2 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara inammissibile la richiesta di restituzione dei termini di ricorso che non sia stata formulata entro un anno a decorrere dalla data della sentenza.
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Messico Dichiarazioni I. Per quanto concerne l’articolo 2: il Governo del Messico designa la Direc- ción General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores quale Autorità centrale incaricata di ricevere le richieste di notificazione o comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziari provenienti da un altro Stato contraente e di trasmetterle alla competente autorità giudiziaria per l’esecuzione. II. Per quanto concerne l’articolo 5: gli atti giudiziari ed extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati sul territorio messicano che non sono redatti in lingua spagnola devono essere corredati di una traduzione equiva- lente. Oltre che in lingua inglese o francese, i formulari indirizzati all’Autorità centrale conformemente all’articolo 5 della Convenzione devo- no essere compilati in lingua spagnola. III. Per quanto concerne l’articolo 6: l’autorità giudiziaria che si occupa dell’affare è anche competente a redigere l’attestazione secondo il modulo modello; l’Autorità centrale ne dichiara unicamente la validità. IV. Per quanto concerne l’articolo 8: gli Stati contraenti non hanno la facoltà, sul territorio messicano, di far procedere direttamente, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato di origine e a condizione che un simile modo di procedere non sia contrario all’ordine pubblico o a diritti di singoli. V. Per quanto concerne l’articolo 10: gli Stati Uniti del Messico non ricono- scono la competenza a consegnare direttamente, conformemente alle proce- dure previste alle lettere a, b, c, gli atti giudiziari a persone che si trovano sul suo territorio; ciò non si applica se l’autorità giudiziaria ammette in via eccezionale la semplificazione di formalità divergenti da quelle nazionali e se un simile modo di procedere non pregiudica l’ordine pubblico o i diritti di singoli. La richiesta deve contenere la descrizione delle formalità la cui applicazione è necessaria per eseguire la notificazione o comunicazione dell’atto. VI. Per quanto concerne l’articolo 12 comma 1: le spese causate dalla notifica- zione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziari sono sostenute dal richiedente, a meno che lo Stato di origine rinunci al pagamento di queste
spese per la notificazione o comunicazione proveniente dal Messico. VII. Per quanto concerne l’articolo 15 comma 2: il Governo del Messico non riconosce la competenza dell’autorità giudiziaria a statuire qualora il conve- nuto non compaia e benché essa non abbia ricevuto dall’estero alcuna atte- stazione che dia atto della trasmissione, a scopo di notifica o di comunica- zione, o di consegna degli atti in virtù del comma 1 lettera a.
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VIII. Per quanto concerne l’articolo 16 comma 3: il Governo del Messico dichiara inammissibile una simile richiesta qualora sia stata formulata dopo lo spirare di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione o di un termine più lungo che a parere del giudice può essere adeguato. Secondo l’interpretazione del Governo del Messico, nei casi in cui è stata pronun- ciata una sentenza senza che il convenuto sia stato regolarmente citato, viene dichia- rata la nullità della procedura in conformità dei rimedi giuridici previsti dalle dispo- sizioni legali vigenti.
Paesi Bassi (RU 1995 953) 1. Il Procuratore del Re presso il tribunale circondariale dell’Aja è designato come Autorità centrale ai sensi dell’articolo 2. L’indirizzo è il seguente: Arrondissementsparket Den Haag Hoofdofficier van Justitie Postbus 20302 2500 EH THE HAGUE
2. Aruba:
Dal 1° novembre 2000 l’Autorità centrale per Aruba è: Procureur Général L.G. Smith Boulevard 42-44 Oranjestad, Aruba tel.: (297) 834-387/829-132 fax: (297) 838-891
Polonia Articolo 2 comma 1 L’Autorità centrale designata per ricevere le richieste di notifica o comunicazione provenienti da un altro Stato contraente è il Ministero della Giustizia. Articolo 18 Le altre autorità designate per ricevere le richieste di notifica o comunicazione sono i presidenti dei tribunali dei voivodi. Articolo 6 L’autorità designata nella Repubblica di Polonia per redigere l’attestazione d’esecu- zione è il tribunale che ha eseguito la notificazione o comunicazione. Articolo 9 comma 1 Le autorità designate a tal fine sono i tribunali dei voivodi. Articolo 8 e 10 La Repubblica di Polonia dichiara di opporsi nel suo territorio alle forme di notifi- cazione o comunicazione di atti previste dagli articoli 8 e 10.
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Regno Unito (RU 1995 946) Nuova denominazione dell’Autorità centrale per la Scozia: The Scottish Executive Justice Department Civil Justice & International Division HayweightHouse
23 Lauriston Street
Scotland Tel.: 00441312216815 Fax: 00 44 131 221 6894
San Marino 1. Sulla base dell’articolo 21 comma 1 lettera a, la Repubblica di San Marino desi- gna la Segreteria di Stato degli Affari Esteri (Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino) quale Autorità centrale competente ai sensi degli articoli 2 e 18, fatta salva l’applicazione di disposizioni previste da trattati bilaterali che consentono di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria di San Marino.
2. Sulla base dell’articolo 21 comma 1 lettera b, la Repubblica di San Marino
designa il Tribunale Civile e Penale quale autorità competente ai sensi dell’arti- colo 6. 3. Sulla base dell’articolo 21 comma 1 lettera c, la Repubblica di San Marino desi- gna la Segreteria di Stato degli Affari Esteri quale autorità competente ai sensi dell’articolo 9.
4. Sulla base dell’articolo 21 comma 2 lettera a, la Repubblica di San Marino
dichiara di opporsi all’uso dei metodi di trasmissione previsti dagli articoli 8 e 10. 5. Sulla base dell’articolo 21 comma 2 lettera b, la Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 15 comma 2, dichiara che qualora fossero adempiute tutte le condizioni menzionate alle lettere a, b, c i suoi giudici possono statuire nonostante le disposizioni del comma 1 del detto articolo e benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che dia atto della notifica o comunicazione, o della consegna.
Slovacchia (RU 1995 955) Nuova denominazione e indirizzo dell’Autorità centrale: Conformemente agli articoli 2, 6 e 9, la Repubblica Slovacca ha designato quale Autorità centrale: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zupné namestie 13
813 11 Bratislava
Fax: (0042 1(2) 5935 3604
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Slovenia La Slovenia designa l’Autorità centrale seguente: Ministero della Giustizia della Repubblica di Slovenia Zupanciceva 3
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 478 5244 fax: +386 1 426 1050
Spagna (RU 1995 956) Autorità centrale, a partire dall’8 marzo 1999: Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo No 62
28071 Madrid
Sri Lanka a) Il Segretario/Ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali è l’Autorità centrale designata in applicazione dell’articolo 2. b) Il Segretario/Ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali/Can- celliere della Corte d’Appello è l’autorità abilitata a eseguire una richiesta ai sensi dell’articolo 6. c) Conformemente alle esigenze di cui all’articolo 7, i documenti dovrebbero essere redatti in lingua inglese. d) all’articolo 8, la notificazione o comunicazione per via diplomatica o con- solare è limitata ai cittadini dello Stato d’origine dei documenti. e) Conformemente all’articolo 9, il Segretario/Ministero degli Affari Esteri è l’autorità competente a ricevere i documenti trasmessi per via consolare. f) Conformemente alle esigenze di cui all’articolo 10, Sri Lanka non ostacola un procedimento di cui alla lettera b. Per contro, non vengono accettati i procedimenti di cui alle lettere a e c. g) Riguardo all’articolo 15, Sri Lanka dichiara che il giudice può statuire perfi- no in mancanza di un’attestazione che dia atto della notifica o comunicazio- ne, o della consegna, presupposto tuttavia che le condizioni previste nell’articolo 15 siano soddisfatte.
Svizzera (RU 1995 957) Elenco delle autorità svizzere Un elenco delle autorità centrali cantonali corredato degli indirizzi completi è disponibile su Internet al seguente indirizzo: http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf b) Autorità federali Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna
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Ucraina
1. Articolo 2 della Convenzione: il Ministero della Giustizia dell’Ucraina è
l’Autorità centrale dell’Ucraina; 2. Articolo 6 della Convenzione: il Ministero della Giustizia dell’Ucraina e i suoi dipartimenti di giustizia territoriali sono competenti a redigere un’attestazione di notifica o comunicazione; 3. Articolo 8 della Convenzione: sul territorio dell’Ucraina, i documenti giudiziari possono essere notificati o comunicati tramite agenti diplomatici o consolari unica- mente a cittadini dello Stato di origine; 4. Articolo 9 della Convenzione: il Ministero della Giustizia dell’Ucraina è l’auto- rità competente a ricevere gli atti giudiziari trasmessi per via consolare o, se situa- zioni particolari lo esigono, per via diplomatica; 5. Articolo 10 della Convenzione: l’Ucraina non utilizzerà i metodi di trasmissione per gli atti giudiziari previsti nell’articolo 10; 6. Articolo 15 della Convenzione: se tutte le condizioni previste nell’articolo 15 secondo comma sono soddisfatte, il giudice può statuire nonostante le disposizioni dell’articolo 15 comma 1 e benché non sia stata ricevuta alcuna attestazione che dia atto della notifica o comunicazione, o della consegna; 7. Articolo 16 della Convenzione: la richiesta di restituzione dei termini di ricorso che non sia stata formulata entro un anno a decorrere dalla data della sentenza è inammissibile in Ucraina.
Venezuela (RU 1995 960) Designazione dell’Autorità centrale: In riferimento all’articolo 2: Conformemente all’articolo 2, il Venezuela designa il «Ministero degli Affari Este- ri» quale Autorità centrale.
Obiezione Spagna In riferimento a «Altri territori britannici - Autorità competenti - Gibilterra» (RU 1995 948): La Spagna non riconosce «the Supreme Court, Gibraltar» quale autorità competente nel quadro dell’applicazione della presente Convenzione. Di conseguenza, l’intera documentazione trasmessa da detto organo verrà considerata nulla e non esistente.
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