AS 2004 1261
Ordinanza del DFI concernente la designazione dei formaggi svizzeri
Ordinanza del DFI concernente la designazione dei formaggi svizzeri
Modifica del 23 febbraio 2004
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del DFI del 10 dicembre 19811 concernente la designazione dei for- maggi svizzeri è modificata come segue:
Art. 1 n. 1.1.2 e 2.2.3 Abrogati
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
Disposizioni transitorie L’Emmental fabbricato fino al 15 marzo 2004 può essere fatto maturare e consegna- to ancora conformemente al diritto anteriore.
IV La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2004.
23 febbraio 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 817.141
2003-1056 1261
Designazione dei formaggi svizzeri. O del DFI RU 2004
Allegato 1 (art. 1 n. 1)
1. Formaggi con designazioni di origine
N. 1.2 Abrogato
1262
Designazione dei formaggi svizzeri. O del DFI RU 2004
Allegato 2 (art. 1 n. 2)
2. Formaggi con designazioni di provenienza
N. 2.1 lett. e
2.1 Emmental
e. Maturazione L’Emmental è maturo per il consumo al più presto il mese seguente a quello in cui il formaggio più giovane di una produzione mensile ha raggiunto l’età di 90 giorni.
N. 2.3 Abrogato
1263
Designazione dei formaggi svizzeri. O del DFI RU 2004
1264