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AS 2004 1261

Ordinanza del DFI concernente la designazione dei formaggi svizzeri

Ordinanza del DFI concernente la designazione dei formaggi svizzeri

Modifica del 23 febbraio 2004

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 10 dicembre 19811 concernente la designazione dei for- maggi svizzeri è modificata come segue:

Art. 1 n. 1.1.2 e 2.2.3 Abrogati

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie L’Emmental fabbricato fino al 15 marzo 2004 può essere fatto maturare e consegna- to ancora conformemente al diritto anteriore.

IV La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2004.

23 febbraio 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 817.141

2003-1056 1261

Designazione dei formaggi svizzeri. O del DFI RU 2004

Allegato 1 (art. 1 n. 1)

1. Formaggi con designazioni di origine

N. 1.2 Abrogato

1262

Designazione dei formaggi svizzeri. O del DFI RU 2004

Allegato 2 (art. 1 n. 2)

2. Formaggi con designazioni di provenienza

N. 2.1 lett. e

2.1 Emmental

e. Maturazione L’Emmental è maturo per il consumo al più presto il mese seguente a quello in cui il formaggio più giovane di una produzione mensile ha raggiunto l’età di 90 giorni.

N. 2.3 Abrogato

1263

Designazione dei formaggi svizzeri. O del DFI RU 2004

1264