AS 2004 1359
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Modificazione del 16 dicembre 1994 (RS 281.1; RU 1995 1227)
Art. 301 cpv. 1, primo periodo
Invece di:
1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico
avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei dieci giorni che precedono detta assemblea. ...
Leggasi:
1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico
avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea. ...
18 febbraio 2004 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2004-0322 1359
Correzione. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento RU 2004
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