AS 2004 1587
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)
Modifica del 12 marzo 2004
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul commercio di formaggio con la CE, ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul commercio del formaggio con la CE è modificato come segue:
Elenco dei formaggi esenti da dazio, con limitazioni quantitative (contingenti esenti da dazio) Numero Voce di tariffa Designazione della merce Quantità Aliquota del con- lorda di dazio tingente
119 ex 0406. 10 90 Mozzarella 950 t esente
120 0406. 10 20 Mozzarella 4850 t esente
ex 0406. 10 90 Formaggi freschi (diversi dalla Mozzarella)
0406. 30 10 Formaggi fusi, diversi da quelli
grattugiati o in polvere ex 0406. 90 19 Formaggi a pasta molle (diversi da quelli menzionati nell’allegato 1) …
123 ex 0406. 90 91 Formaggi a pasta dura o semidura 5700 t esente
ex 0406. 90 99 (diversi da quelli menzionati nell’allegato 1, dal formaggio da fondere corrispondente alla descrizione dell’allegato 5 e dal Provolone)
1 RS 632.110.411
2004-0315 1587
Commercio di formaggio con la CE RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2004.
12 marzo 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss