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AS 2004 2015

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Modifica del 24 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statis- tiche federali è modificato come segue:

Allegato Banca nazionale svizzera (Bilancia degli utili; Bilancia dei movimenti di capitali; Crediti e debiti finanziari nei confronti dell’estero e investimenti diretti) Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 431.012.1

2004-0255 2015

Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali RU 2004

2016