AS 2004 2015
Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Modifica del 24 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statis- tiche federali è modificato come segue:
Allegato Banca nazionale svizzera (Bilancia degli utili; Bilancia dei movimenti di capitali; Crediti e debiti finanziari nei confronti dell’estero e investimenti diretti) Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 431.012.1
2004-0255 2015
Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali RU 2004
2016