AS 2004 2077
Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia
Legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia
del 19 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta:
Art. 1
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Biblio-
media nei limiti dei crediti stanziati. 2 L’Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
Art. 2 La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell’interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.
Art. 3
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
RS 432.28