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AS 2004 2081

Ordinanza concernente la navigazione sul lago di Costanza

Ordinanza concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

Decisa a Berna dalla Commissione internazionale della navigazione sul Lago di Costanza il 23 ottobre 2003 Approvata dal Consiglio federale il 24 marzo 2004 Entrata in vigore il 1° maggio 2004

L’ordinanza del 13 gennaio 19761 concernente la navigazione sul lago di Costanza è modificata come segue:

Art. 0.02 lett. q–s q. per «sostanze che possono inquinare l’acqua» s’intendono le: sostanze e i preparati che:

1. sono classificati come pericolosi per l’ambiente ai sensi delle direttive

67/548/CEE2 o 1999/45/CE3,

2. devono essere contrassegnati con il simbolo N e la denominazione di

pericolo «pericoloso per l’ambiente», e

3. devono essere contrassegnati con le seguenti denominazioni riferite a

pericoli particolari o a combinazioni di essi: – R50 altamente tossico per gli organismi acquatici, – R51 tossico per gli organismi acquatici, – R53 può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico; r. per «merci pericolose» s’intendono le sostanze, incluse soluzioni, miscele e oggetti, appartenenti alle classi da 1 a 9 elencate nella parte 2 dell’allegato A dell’Accordo europeo del 30 settembre 19574 relativo al trasporto inter- nazionale su strada delle merci pericolose (ADR) nella versione in vigore; s. per «chiatta da traghetto» s’intende un veicolo destinato al servizio di tra- ghettamento o impiegato per questo scopo;

1 RS 747.223.1

2 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE). 3 GUCE n. L 200 del 30.7.1999. Il testo della direttiva può essere richiesto all’OSEC, Euro Info-Center Schweiz (Euro Info Centro Svizzera), Stampfenbachstrasse 85,

8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o consultato all’indirizzo

www.europa.eu.int/eur-lex. 4 RS 0.741.621 Il testo dell’accordo può essere richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni federali, 3003 Berna, Internet: www.bundespublikationen.ch.

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Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2004

Tiolo che precede l’art. 8.01 Capitolo VIII: Sostanze che possono inquinare le acque e merci pericolose

Art. 8.01 Divieto di trasporto 1 Il trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose è vietato. 2 Per le chiatte da traghetto autorizzate per il trasporto di veicoli a motore il divieto di cui al capoverso 1 non vale per il trasporto di: a. veicoli a motore che trasportano merci alle condizioni riportate nella sottosezione 1.1.3.1 lettere a, b, c ed e, nella sottosezione 1.1.3.2 lettere a, b, d, e e g, e nella sottosezione 1.1.3.3 dell’ADR5 oppure b. passeggeri che recano con sé sostanze che possono inquinare le acque o merci pericolose, se dette sostanze o merci sono imballate conformemente ai criteri della vendita al minuto e se sono destinate all’uso personale o dome- stico, al tempo libero o allo sport, a condizione che i passeggeri abbiano a- dottato tutte le misure volte ad evitare una fuoriuscita del contenuto in nor- mali condizioni di trasporto. Le sostanze che possono inquinare le acque o le merci pericolose in grossi recipienti (IBC), grandi imballaggi o cisterne non sono considerate imballate conformemente ai criteri della vendita al minuto. 3 I conducenti di veicoli a motore che trasportano sostanze che possono inquinare l’acqua o merci pericolose possono condurre il proprio veicolo a motore sulla chiatta da traghetto soltanto se questo può essere trasportato ai sensi del capoverso 2 o se sussiste un’eccezione al trasporto sulla chiatta da traghetto ai sensi dell’arti- colo 16.02, capoverso 6. Il periodo 1 si applica per analogia ai passeggeri che recano con sé sostanze che possono inquinare le acque o merci pericolose.

Art. 16.02 cpv. 1 e 6 1 L’autorità competente può autorizzare, in singoli casi, deroghe alle prescrizioni degli articoli 3.06, 5.02 capoversi 1, 2, 4 e 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04 capoverso 1, 12.03 capoverso 1 lettera a, 12.04, 13.03 ultima parte della frase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 e 14.08, se non ne risulta pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della navigazione e se non vi sono da temere pericoli o intralci che potrebbero essere causati dalla navigazione. 6 L’autorità competente può, alle condizioni di cui al capoverso 1, autorizzare ecce- zioni al divieto di cui all’articolo 8.01 capoverso 1. Prima che tali eccezioni siano autorizzate occorre stabilire, d’intesa con le autorità competenti degli altri Stati rivieraschi del Lago di Costanza, pari condizioni per il trasporto di sostanze o merci pericolose. Questo vale anche se il trasporto è effettuato sul territorio di un unico Stato rivierasco.

5 RS 0.741.621

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