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AS 2004 2217

Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

RS 0.672.942.31; RU 1995 845

Comunicazione In occasione dello scambio di note dell’8 maggio e del 18 dicembre 2003 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India, si è convenuto di adeguare gli articoli 17 paragrafi 1 e 2 e 18 paragrafo 1 del testo originale tedesco e inglese della convenzione. Lo scambio di note non viene pubblicato nella RU.

Il testo corretto è il seguente:

Art. 17 par. 1 e 2: «1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione non- ché i musicisti) o gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali sono impo- nibili soltanto nello Stato contraente in cui è esercitata l’attività. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, esercitate in tale qualità in uno Stato contraente da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato in questo Stato contraente, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15».

Art. 18 par. 1: «1. Le pensioni (diverse da quelle menzionate nell’articolo 19) o le rendite percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato».

4 maggio 2004 Cancelleria federale

2004-0456 2217

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Convenzione con l’India RU 2004

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