AS 2004 2255
Decisione N. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale) Decisione n. 2/2003 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’Accordo
Adottata il 25 novembre 2003 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 novembre 2003
Il Comitato, visto l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l’Accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19 paragrafo 3 dell’allegato 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) È opportuno modificare il testo delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato
11 dell’Accordo in considerazione dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni
comunitaria e svizzera in vigore al 31 dicembre 2002. (3) È opportuno modificare il testo delle appendici 1 e 2 dell’allegato 11 dell’Accor- do per tener conto delle legislazioni comunitaria e svizzera in materia di encefalopa- tia spongiforme bovina (BSE), nonché delle relative modalità particolari di applica- zione in materia di scambi di animali vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie bovina. (4) L’articolo 2.3.13.8 del Codice zoosanitario internazionale dell’Ufficio inter- nazionale delle epizoozie (OIE) statuisce quanto segue: «Indipendentemente dalla situazione del paese esportatore riguardo l’encefalopatia spongiforme bovina, le amministrazioni veterinarie devono autorizzare senza restrizioni l’importazione o il transito sul territorio nazionale» dello sperma e degli embrioni di bovini, decide:
Art. 1 Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dalle appendici riportate in allegato alla presente decisione.
1 Dal testo originale francese (RO 2004 2255).
2 RS 0.916.026.81; RU 2002 2147
2003-2676 2255
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con l’UE RU 2004
Art. 2 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti.
Art. 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa prende effetto alla data dell’ultima firma.
Firmata a Bruxelles, il 25 novembre 2003.
In nome In nome della Confederazione svizzera: della Commissione europea: Hans Wyss Alejandro Checchi Lang
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Allegato
Appendice 1 Misure di lotta/notifica delle malattie
I. Afta epizootica A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
1. Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo-
del 18 novembre 1985, che stabilisce ozie (LFE), modificata da ultimo il misure comunitarie di lotta contro l’afta 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure pag. 11), modificata da ultimo dall’atto contro le epizoozie fortemente contagio- di adesione dell’Austria, della Finlandia se, scopi della lotta) e 57 (disposizioni e della Svezia di esecuzione di carattere tecnico, colla- borazione internazionale)
2. Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle
del 26 giugno 1990, che modifica la epizoozie (OFE), modificata da ultimo il direttiva 85/511/CEE che stabilisce 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- misure comunitarie di lotta contro l’afta colare gli articoli 2 (epizoozie altamente epizootica, la direttiva 64/432/CEE contagiose), 49 (manipolazione di relativa a problemi di polizia sanitaria in microorganismi patogeni per gli ani- materia di scambi intracomunitari di mali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), animali delle specie bovina e suina e la 77–98 (disposizioni comuni riguardanti direttiva 72/462/CEE relativa ai proble- le epizoozie altamente contagiose), mi sanitari e di polizia sanitaria 99–103 (misure specifiche riguardanti la all’importazione di animali delle specie lotta contro l’afta epizootica) bovina e suina, di carni fresche o di 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 con- prodotti a base di carne provenienti dai cernente l’organizzazione del Diparti- paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, mento federale dell’economia pag.13) (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a dispo- sizione di vaccini contro l’afta epizoo- tica)
B. Modalità di applicazione particolari
1. Di norma, la Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano
l’intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.
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2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 3. Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28.9.1989, pag. 32).
II. Peste suina classica A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 23 ottobre 2001, che stabilisce misure ozie (LFE), modificata da ultimo il comunitarie di lotta contro la peste suina 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in classica (GU L 316 del 1.12.2001, particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura pag. 5) contro le epizoozie fortemente contagio- se, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collabora- zione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle
epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- colare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipo- lazione di microorganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfe- zione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto conta- giose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999
concernente l’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)
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Comunità europea Svizzera
4. Ordinanza del 3 febbraio 1993 con-
cernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)
B. Modalità di applicazione particolari 1. La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117 capoverso 5 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreta disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza. 3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria decreta disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell’allegato della decisione 2002/106/CE (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71). 7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hanno- ver, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.
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III. Peste equina A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 29 aprile 1992, che fissa le norme di ozie (LFE), modificata da ultimo il controllo e le misure di lotta contro la 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura pag. 19), modificata da ultimo dall’atto contro le epizoozie fortemente contagio- di adesione dell’Austria, della Finlandia se, scopi della lotta) e 57 (disposizioni e della Svezia di esecuzione di carattere tecnico, colla- borazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle
epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- colare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per gli anima- li), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 112–115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999
concernente l’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest’esame. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/35/CEE. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
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4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria.
IV. Influenza aviaria A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 19 maggio 1992, che istituisce misure ozie (LFE), modificata da ultimo il comunitarie di lotta contro l’influenza 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura pag. 1), modificata da ultimo dall’atto di contro le epizoozie fortemente contagio- adesione dell’Austria, della Finlandia e se, scopi della lotta) e 57 (disposizioni della Svezia di esecuzione di carattere tecnico, colla- borazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle
epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- colare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali),
73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98
(disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122–125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste aviare)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999 con-
cernente l’organizzazione del Diparti- mento federale dell’economia (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Il laboratorio comune di riferimento per l’influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizze- ra si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/40/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizio- ne di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria.
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3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
V. Malattia di Newcastle A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 14 luglio 1992, che istituisce le misure ozie (LFE), modificata da ultimo il comunitarie di lotta contro la malattia di 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura pag. 1), modificata da ultimo dall’atto di contro le epizoozie fortemente contagio- adesione dell’Austria, della Finlandia e se, scopi della lotta) e 57 (disposizioni della Svezia di esecuzione di carattere tecnico, colla- borazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle
epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- colare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipo- lazione di microorganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfe- zione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 122–125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999 con-
cernente l’organizzazione del Diparti- mento federale dell’economia (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)
4. Istruzione (direttiva tecnica)
dell’Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni (Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria 90 [13] pag. 113 [vaccina- zione ecc.])
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5. Ordinanza del 3 febbraio 1993 con-
cernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)
B. Modalità di applicazione particolari
1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central
Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli pre- visti dall’allegato V della direttiva 92/66/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizio- ne di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria. 3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
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VI. Malattie dei pesci A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 24 giugno 1993, recante misure comuni- ozie (LFE), modificata da ultimo il tarie minime di lotta contro talune 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in malattie dei pesci (GU L 175 del particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura 19.7.1993, pag. 23), modificata da contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di ultimo dalla decisione 2001/288/CE esecuzione di carattere tecnico, collabo- della Commissione, del 3 aprile 2001, razione internazionale) che modifica la direttiva 93/53/CEE del 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle Consiglio recante misure comunitarie epizoozie (OFE), modificata da ultimo il minime di lotta contro talune malattie 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- dei pesci, in relazione all’elenco dei colare gli articoli 3 e 4 (epizoozie consi- laboratori nazionali di riferimento per le derate), 61 (obblighi degli affittuari di malattie dei pesci (GU L 99 del diritti di pesca e degli organi di vigilan- 10.4.2001, pag. 11). za sulla pesca), 62–76 (misure di lotta in generale), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, labora- torio di diagnosi)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Attualmente l’allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è pre- sente in Svizzera. In Svizzera l’anemia infettiva dei salmonidi è classificata come un’epizoozia da eradicare, in virtù della modifica I dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 28 marzo 2001 (RU 2001 1337). La situazione sarà riesaminata nell’am- bito del Comitato misto veterinario un anno dopo l’entrata in vigore del presente allegato. 2. Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. Nei casi di cui all’articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinæ- re Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’allegato C della direttiva 93/53/CEE. 5. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria.
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6. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
VII. Encefalopatia spongiforme bovina A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del 1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla Parlamento europeo e del Consiglio, del protezione degli animali (OPAn), modi- 22 maggio 2001, recante disposizioni ficata da ultimo il 27 giugno 2001 per la prevenzione, il controllo e (RS 455.1), in particolare l’articolo 64f l’eradicazione di alcune encefalopatie (procedimenti di stordimento) spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo nente l’importazione, il transito e dal regolamento (CE) n. 1234/2003 l’esportazione di animali e prodotti della Commissione, del 10 luglio 2003, animali (OITE), modificata da ultimo che modifica gli allegati I, IV e XI del l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in regolamento (CE) n. 999/2001 del particolare gli articoli 3 (Ufficio federale Parlamento europeo e del Consiglio e di veterinaria), 25–58 (importazione) e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo 64–77 (esportazione) alle encefalopatie spongiformi trasmis- sibili e all’alimentazione degli animali 3. Ordinanza (1/90) del 13 giugno 1990 (GU L 173 dell’11.7.2003, pag. 6) concernente un divieto d’importazione temporaneo per ruminanti nonché per prodotti derivanti da tali animali prove- nienti dalla Gran Bretagna (RS 916.443.39)
4. Legge federale del 9 ottobre 1992
sulle derrate alimentari (LDerr), modifi- cata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (con- trollo delle derrate alimentari)
5. Ordinanza del 1° marzo 1995
sull’igiene delle carni (OIgC), modifica- ta da ultimo il 28 marzo 2001 (RS 817.190), in particolare gli arti- coli 31–33 (controllo degli animali da macello), 48 (Compiti degli ispettori delle carni), e 49–54 (compiti dei con- trollori delle carni)
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Comunità europea Svizzera
6. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle
derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 27 marzo 2002 (RS 817.02), e in particolare l’articolo 122 (parti del corpo di animali improprie al consumo)
7. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle
epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- colare gli articoli 6 (definizioni e abbre- viature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), da 175 a 185 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecu- zione all’interno del Paese), 301 (compi- ti del veterinario cantonale), 303 (for- mazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica)
8. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul
libro dei prodotti destinati all’alimen- tazione degli animali, (OLAIA), modifi- cata da ultimo il 17 ottobre 2002 (RS 916.307.1), in particolare l’artico- lo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l’allegato 1 parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sotto- prodotti), e l’allegato 4 (lista delle sostanze vietate)
B. Modalità di applicazione particolari
1. Il laboratorio comune di riferimento per l’encefalopatia spongiforme bovina
(BSE) è: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall’allegato X capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001. 2. In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro la BSE. 3. In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effet-
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tuata dall’autorità competente, oppure sono uccisi per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale. In applicazione dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione dell’animale in caso di sospetto di BSE. L’animale sospetto deve essere ucciso in modo incruento e la sua carcassa deve essere incenerita; il cervello dell’animale deve essere inviato al laboratorio svizzero di riferimento per la BSE. In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina. In applicazione degli articoli 178 e 179 dell’ordinanza sulle epizoozie, in caso di diagnosi di BSE, in Svizzera vengono uccisi tanto gli animali infetti quanto i loro discendenti diretti. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all’uccisione dell’inte- ra coorte (l’uccisione della mandria è stata in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999). 4. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati mem- bri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Gli Stati membri della Comunità applicano un divieto totale di sommini- strare proteine derivate da animali ai ruminanti. Ai sensi dell’articolo 183 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto totale di somministrazione di proteine animali agli animali di allevamento.
5. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e confor-
memente all’allegato III capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità attuano un programma annuale per la sorveglianza della BSE. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età supe- riore ai 24 mesi macellati d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati conta- giati a seguito di un’ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. I test diagnostici rapidi per la BSE utilizzati dalla Svizzera sono elencati all’allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001. In applicazione dell’articolo 175a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sotto- pone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la BSE tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati d’urgenza, i bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori. 6. Il Comitato misto veterinario è destinatario delle informazioni di cui all’arti- colo 6, al capitolo B dell’allegato III e all’allegato IV (3.II) del regolamento (CE) n. 999/2001.
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7. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
C. Informazioni complementari
1. Dal 1° gennaio 2003, in applicazione dell’ordinanza del 20 novembre 2002
concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempreché essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movi- menti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.
2. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conforme-
mente all’allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR). La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi è annoverata tra detti materiali. In applicazione degli articoli 181 e 182 dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’artico- lo 122 dell’ordinanza sulle derrate alimentari, la Svizzera ha adottato una politica di rimozione dei MSR dalla catena alimentare animale e umana. La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 30 mesi è annoverata tra gli MSR. 3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio defini- sce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili agli Stati membri della Comunità. In applicazione dell’articolo 4a dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale, in Svizzera devono essere inceneriti i sottoprodotti di origine animale, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.
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VIII. Altre malattie A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 17 dicembre 1992, che introduce misure ozie (LFE), modificata da ultimo il generali di lotta contro alcune malattie 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in degli animali nonché misure specifiche particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure per la malattia vescicolare dei suini contro le epizoozie fortemente contagio- (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), se) e 57 (disposizioni di esecuzione di modificata da ultimo dalla direttiva carattere tecnico, collaborazione inter- 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giu- nazionale) gno 2002, recante disposizioni specifi- 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle che per la lotta contro la peste suina epizoozie (OFE), modificata da ultimo il africana e recante modifica della diretti- 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- va 92/119/CEE per quanto riguarda la colare gli articoli 2 (epizoozie altamente malattia di Teschen e la peste suina contagiose), 49 (manipolazione di africana (GU L 192 del 20.7.2002, microrganismi patogeni per gli animali), pag. 27) 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfe- stazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 103–105 (disposizioni specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999
sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org-DFE) (RS 172.216.1), in particolare l’articolo
8 (laboratorio di riferimento)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Nei casi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, lo scambio di informa- zioni avviene nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l’incari- co di questo laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/119/CEE. 3. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispo- ne di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizio- ne di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale di veterinaria.
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4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e dell’artico- lo 57 della legge sulle epizoozie.
IX. Notifica delle malattie A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizo- 21 dicembre 1982, concernente la noti- ozie (LFE), modificata da ultimo il fica delle malattie degli animali nella 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, particolare gli articoli 11 (annuncio e pag. 58), modificata da ultimo dalla notificazione delle malattie) e 57 (dispo- decisione 2002/788/CE della Commis- sizioni di esecuzione di carattere tecni- sione, del 10 ottobre 2002, che modifica co, collaborazione internazionale) la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 21 dicembre 1982, concernente la epizoozie (OFE), modificata da ultimo il notifica delle malattie degli animali 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- nella Comunità (GU L 274 colare gli articoli 2–5 (epizoozie consi- dell’11.10.2002, pag. 33) derate), 59–65 e 291 (obblighi di denun- cia, notifica), 292–299 (vigilanza, esecuzione, assistenza amministrativa)
B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, incorpora la Svizzera al sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.
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Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
I. Bovini e suini A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 26 giugno 1964, relativa a problemi di epizoozie (OFE), modificata da ultimo il polizia sanitaria in materia di scambi 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- intracomunitari di animali delle specie colare gli articoli 27–31 (mercati, espo- bovina e suina (GU L 121 del sizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata (pulizia e disinfezione), 116–121 (peste da ultimo dal regolamento (CE) suina africana), 135–141 (malattia di n. 1226/2002 della Commissione, Aujeszky), 150–157 brucellosi bovina), dell’8 luglio 2002, che modifica 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi l’allegato B della direttiva 64/432/CEE bovina enzootica), 170–174 (IBR / IPV), del Consiglio (GU L 179 del 9.7.2002, 175–195 (encefalopatie spongiformi), pag. 13) 186–189 (infezioni genitali bovine), 207–211 (brucellosi suina), 297 (ricono- scimento dei mercati, centri di raccolta, impianti di disinfezione)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer-
nente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11)
B. Modalità di applicazione particolari
1. In applicazione dell’articolo 297 capoverso 1 dell’ordinanza sulle epizoozie,
l’Ufficio federale di veterinaria procede al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. 2. L’informazione di cui all’articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovi- no, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
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a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucello- si deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove uffi- ciali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierolo- giche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto; b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l’animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina. Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condi- zioni di cui all’allegato A parte II paragrafo 7 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambi- to del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A parte I paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine; b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti; d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le man- drie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tuberco- losi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio; e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di
laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina; f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata; g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età supe- riore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni
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ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda alme- no sei mesi dopo la prima. Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condi- zioni di cui all’allegato A parte I paragrafo 4 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambi- to del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 5. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all’allegato D capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il vo- lume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica; b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti; d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all’abo- lizione del sequestro; e) il sequestro è abolito se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo. Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.
6. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;
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b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico; c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche; d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all’abolizione del sequestro; e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell’8.8.2000, pag. 62) si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qual- siasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifi- ca. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 7. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky; b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virolo- giche o sierologiche; c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all’aboli- zione del sequestro; d) il sequestro è abolito se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo han- no dato un risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione
2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2002/270/CE (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7), si applicano mutatis mutandis. L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qual- siasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifi- ca. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.
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8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissible del maiale (GET) e la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (SRRS), la questione di eventuali garanzie sup- plementari è esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della que- stione. 9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna è inca- ricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell’allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE. 10. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell’Allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE. 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adattamenti seguenti: per il modello 1: – al primo capoverso, le parole «Stato di origine: Svizzera (13) o» sono inseri- te prima delle parole «Stato membro»; – nella sezione A, le certificazioni sono adattate come segue: – al quarto capoverso, le parole «in Svizzera o» sono inserite dopo la parola «raccolta»; – al punto 2, le parole «in Svizzera o» sono inserite dopo la parola «situato»; – quando il documento è compilato dalle autorità svizzere, ai punti 2(a) e 2(b) le parole «Decisione …/…/CE della Commissione» sono sostituite dalle parole «per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto I)»; – nella sezione C, le certificazioni sono adattate come segue: – al secondo capoverso, le parole «in Svizzera o» sono inserite prima del- le parole «nello Stato membro» e, nell’indirizzo, le parole «o Svizzera» sono inserite dopo le parole «Stato membro»; – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue: «– malattia: rinotracheite bovina infettiva, – conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis; – conformemente all’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto I)»; – nella nota 4 del modello 1, dopo la parola «Commissione» sono inserite le
parole «o, per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizze- ra del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto I)»;
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per il modello 2: – al primo capoverso, le parole «Stato di origine: Svizzera (9) o» sono inserite prima delle parole «Stato membro»; – nella sezione A, al quarto capoverso, le parole «in Svizzera o» sono inserite dopo la parola «raccolta»; – nella sezione C, le certificazioni sono adattate come segue: – al secondo capoverso, le parole «in Svizzera o» sono inserite prima del- le parole «nello Stato membro» e, nell’indirizzo, le parole «o Svizzera» sono inserite dopo le parole «Stato membro»; – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue: «– malattia: di Aujeszky; – conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis; – conformemente all’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto I)»; per i modelli 1 e 2: – quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, le parole «veteri- nario ufficiale o riconosciuto» e «veterinario ufficiale» sono sostituite dalle parole «veterinario di controllo delle esportazioni»; – quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, nella nota (*) relativa alla firma alla fine della sezione B dei modelli 1 e 2, – le parole «o la Svizzera» sono inserite dopo la parola «speditore»; – le parole «in base alla decisione …/…/CE della Commissione» sono sostituite dalle parole «per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 pun- to I)»; – quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, nella nota (*) relativa alla firma alla fine della sezione C dei modelli 1 e 2, si tratterà della Svizzera («in Svizzera», «verso la Svizzera»); – al punto 2 delle Informazioni supplementari, le parole «in Svizzera o» sono inserite prima delle parole «nello Stato di origine»; – nelle note 4 e 5 del modello 2 e nelle note 7 e 8 del modello 1 sono aggiunte le parole «e, per la Svizzera, dal veterinario di controllo delle esportazioni»; – sono aggiunte una nota 9 nel modello 2 e una nota 13 nel modello 1, formu- late come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». 12. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, i bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari
complementari recanti le seguenti attestazioni sanitarie:
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«– I bovini: – sono identificati tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni prece- denti la diagnosi; – non provengono da allevamenti in cui sono in corso accertamenti relati- vi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina; – sono nati dopo il 1° giugno 2001.»
II. Ovini e caprini A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni epizoozie (OFE), modificata da ultimo il di polizia sanitaria da applicare negli 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- scambi intracomunitari di ovini e caprini colare gli articoli 27–31 (mercati, espo- (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), sizioni), 34–37 (commercio), 73–74 modificata da ultimo dalla decisione (pulizia e disinfezione), 142–149 (rab- 2002/261/CE della Commissione, del bia), 158–165 (tubercolosi), 166–169 25 marzo 2002, che modifica la decisio- (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e ne 93/198/CEE relativa alle condizioni caprina), 196–199 (agalassia contagio- di polizia sanitaria e alla certificazione sa), 200–203 (artrite/encefalite caprina), veterinaria cui è subordinata 233–235 (epididimite contagiosa degli l’importazione da paesi terzi di animali arieti), 297 (riconoscimento dei mercati, domestici delle specie ovina e caprina e centri di raccolta, impianti di disinfe- che modifica l’allegato E della direttiva zione) 91/68/CEE del Consiglio relativa alle 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- condizioni di polizia sanitaria da appli- nente l’importazione, il transito e care negli scambi intracomunitari di l’esportazione di animali e prodotti ovini e caprini (GU L 91 del 6.4.2002, animali (OITE), modificata da ultimo pag. 31) l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della diretti- va 91/68/CEE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di
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questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all’allegato A capitolo I punto II.2. della direttiva 91/68/CEE. In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione. 4. Per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni: – i caprini dell’allevamento d’origine, di oltre sei mesi d’età, devono aver subito un esame sierologico per l’artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi; – i caprini devono aver subito un esame sierologico per l’artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione. Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall’entrata in vigore del presente allegato. 5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comu- nità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE. Si applicano gli adattamenti seguenti: – nei titoli, le parole «e la Svizzera (6)» sono inserite dopo la parola «europea»; – al primo capoverso, le parole «Stato di origine: Svizzera o» sono inserite prima delle parole «Stato membro»; – al punto III(a), sono aggiunte le parole «o della Svizzera»; – al punto III(b), secondo trattino, le parole «in Svizzera o» sono inserite dopo le parole «trenta giorni»; – al punto IV, le parole «o Svizzera» sono inserite dopo le parole «Stato membro»; – al punto V, E(iii) del modello III, le parole «alla Svizzera» sono inserite dopo la parola «destinati»; – al punto VI, le parole «o del veterinario di controllo delle esportazioni» sono inserite dopo le parole «veterinario ufficiale»; – è aggiunta una nota 6, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
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III. Equidi A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 26 giugno 1990, relativa alle condizioni epizoozie (OFE), modificata da ultimo il di polizia sanitaria che disciplinano i 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- movimenti di equidi e le importazioni di colare gli articoli 112–115 (peste equi- equidi in provenienza dai paesi terzi na), 204–206 (durina, encefalomielite, (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), anemia infettiva, morva), 240–244 modificata da ultimo dalla decisione (metrite contagiosa equina) 2002/160/CE della Commissione, del 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- 21 febbraio 2002, recante modifica nente l’importazione, il transito e dell’allegato D della direttiva l’esportazione di animali e prodotti 90/426/CEE del Consiglio in ordine alle animali (OITE), modificata da ultimo prove per la diagnosi della peste equina l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11) (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l’informa- zione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. a) Le disposizioni dell’allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano
mutatis mutandis alla Svizzera, con i seguenti adattamenti: – alla lettera b), le parole «o in Svizzera (f)» sono inserite dopo le parole «Stato membro»; – alla lettera c), le parole «della Svizzera o» sono inserite dopo la parola «territorio»; – nella tabella in calce, si tratta, per la Svizzera, del timbro e della firma del veterinario di controllo delle esportazioni; – è aggiunta una nota f), formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Le disposizioni dell’allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano mu- tatis mutandis alla Svizzera, con i seguenti adattamenti: – nel titolo, sono aggiunte le parole «e la Svizzera (e)»; – al secondo capoverso, le parole «Stato speditore: Svizzera o» sono inse- rite prima delle parole «Stato membro»;
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– al punto III, le parole «o Svizzera» sono inserite dopo le parole «Stato membro»; – al punto IV(2), le parole «in Svizzera o» sono inserite prima delle paro- le «nello Stato membro»; – nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di con- trollo delle esportazioni; – è aggiunta una nota e), formulata come segue: «Per la Svizzera, secon- do la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
IV. Pollame e uova da cova A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 15 ottobre 1990, relativa alle norme di epizoozie (OFE), modificata da ultimo il polizia sanitaria per gli scambi intraco- 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- munitari e le importazioni in provenien- colare gli articoli 25 (trasporto), za dai paesi terzi di pollame e uova da 122–125 (peste aviare e malattia di cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), Newcastle), 255–261 (Salmonella modificata da ultimo dalla direttiva enteritidis), 262–265 (laringotracheite 2001/867/CE della Commissione, del 3 infettiva aviaria) dicembre 2001, recante modifica della 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- direttiva 90/539/CEE del Consiglio in nente l’importazione, il transito e ordine ai certificati sanitari per gli l’esportazione di animali e prodotti scambi intracomunitari di pollame e animali (OITE), modificata da ultimo uova da cova (GU L 323 del 7.12.2001, l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in pag. 29) particolare l’articolo 64a (riconoscimen- to delle imprese d’esportazione)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna. 3. All’articolo 7 paragrafo 1 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizio- ne relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».
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5. All’articolo 9 lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 6. All’articolo 10 lettera a) della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 7. All’articolo 11 paragrafo 2 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condi- zione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell’articolo 12 paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malat- tia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo. 9. Per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni: – non dev’essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell’allevamento d’origine o nel centro d’incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione; – il pollame in questione non dev’essere stato vaccinato contro la laringotra- cheite infettiva aviaria. Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell’ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall’entrata in vigore del presente allegato. 10. All’articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.
11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati
sanitari sono quelli previsti all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adat- tati nel modo seguente: – alla rubrica 7 dei modelli 1, 3, 4 e 5, le parole «Stato membro di desti- nazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera (5)»; – alla rubrica 9 del modello 2, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (6)»; – alla rubrica 12 del modello 3 e alla rubrica 13 del modello 2, le parole «della(e) decisione(i) …/…/CE della Commissione relativa(e) a garan- zie complementari in merito a … [precisare la(e) malattia(e)]» sono sostituite dalle parole «dell’Accordo tra la Comunità europea e la Sviz- zera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; – nella nota 3 dei modelli 1, 3, 4 e 5 e nella nota 4 del modello 2, le paro- le «o per le spedizioni verso la Svizzera» sono inserite dopo la parola «Svezia»;
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– sono aggiunte una nota 5 nei modelli 1, 3, 4 e 5 e una nota 6 nel model- lo 2, formulate come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sani- tari sono quelli previsti all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente: – nell’intestazione, le parole «Comunità europea» sono sostituite con «Svizzera»; – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di origine» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera»; – alla rubrica 12 del modello 3 e alla rubrica 13 dei modelli 1, 2, 4, 5 e 6, le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite dalle parole «veterinario di controllo delle esportazioni» e le certificazioni di cui alla lettera a) sono sostituite da: Modello 1: «Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 2: «I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 3: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 4: «Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 5: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, ap- pendice 2, punto IV)»; Modello 6: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, ap- pendice 2, punto IV)»; – In calce si tratta, per la Svizzera, del timbro e della firma del veterinario di controllo delle esportazioni.
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12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.
V. Animali e prodotti di acquacoltura A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme epizoozie (OFE), modificata da ultimo il di polizia sanitaria per la commercializ- 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- zazione di animali e prodotti colare gli articoli 275–290 (malattie dei d’acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pesci e dei crostacei) e 297 (riconosci- pag. 1), modificata da ultimo dalla mento degli stabilimenti, delle zone e direttiva 98/45/CE del Consiglio, del dei laboratori) 24 giugno 1998, che modifica la diretti- 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- va 91/67/CEE che stabilisce le norme di nente l’importazione, il transito e polizia sanitaria per la commercializza- l’esportazione di animali e prodotti zione di animali e prodotti d’acqua- animali (OITE), modificata da ultimo coltura (GU L 91, del 3.7.1998, pag. 12) l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare l’articolo 64a (riconoscimen- to delle imprese d’esportazione)
B. Modalità di applicazione particolari
1. L’informazione di cui all’articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo
nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. L’eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. 3. L’eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria. 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. a) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti pro-
venienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figu- ra all’allegato E capitolo I della direttiva 91/67/CEE.
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Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendi- ce 2, punto V)». b) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti pro- venienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figu- ra all’allegato E capitolo I della direttiva 91/67/CEE. Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendi- ce 2, punto V)». c) In occasione dell’immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’allegato E capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE. d) In occasione dell’immissione sul mercato di molluschi provenienti da un’azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all’alle- gato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE. e) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla VHS, alla bonamiosi o alla marteilio- si, il modello di documento di trasporto figura all’allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione. Questo documento si applica con le seguenti modifiche: – quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto I le parole «Stato membro di origine:» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera (6)»; – al punto III, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera»; – nella nota 1, le parole «dello Stato di destinazione o» sono inserite dopo la parola «lingue»; – è aggiunta una nota 6, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V.c) le parole «di cui all’allegato A colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con le parole: «secondo i casi, la IHN, la VHS, la bonamiosi o la marteiliosi». f) In occasione dell’immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei sel-
vatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di tra- sporto figura all’allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione. Questo documento si applica con le seguenti modifiche: – quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto I le parole «Stato membro di origine:» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera (5)»;
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– al punto III, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera»; – nella nota 1, le parole «dello Stato di destinazione o» sono inserite dopo la parola «lingue»; – è aggiunta una nota 5, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
VI. Embrioni bovini A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 25 settembre 1989, che stabilisce le epizoozie (OFE), modificata da ultimo il condizioni di polizia sanitaria per gli 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- scambi intracomunitari e le importazioni colare gli articoli 56–58 (trasferimento da paesi terzi di embrioni di animali di embrioni) domestici della specie bovina (GU L 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer-
302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata nente l’importazione, il transito e
da ultimo con decisione 94/113/CE della l’esportazione di animali e prodotti Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, animali (OITE), modificata da ultimo pag. 23) l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (ricono- scimento delle imprese d’esportazione)
B. Modalità di applicazione particolari 1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato
sanitario è quello previsto all’allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente: – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (3).»; – è aggiunta una nota 3, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all’allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente: – alla rubrica 2, le parole «Stato Membro di raccolta:» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera»;
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– alla rubrica 13, le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite con: «veterinario di controllo delle esportazioni»; – alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole «la direttiva 89/556/CEE» sono sostituite con «l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto VI)». c) Per gli embrioni bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comuni- tà e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all’encefalopatia spongiforme bovina.
VII. Sperma bovino A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 14 giugno 1988, che stabilisce le esigen- epizoozie (OFE), modificata da ultimo il ze di polizia sanitaria applicabili agli 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- scambi intracomunitari ed alle importa- colare gli articoli 51–55 (inseminazione zioni di sperma surgelato di animali artificiale) della specie bovina (GU L 194 del 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- 22.7.1988, pag. 10), modificata da nente l’importazione, il transito e ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, l’esportazione di animali e prodotti della Finlandia e della Svezia animali (OITE), modificata da ultimo l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (ricono- scimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)
B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa. 2. L’informazione di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato
sanitario è quello previsto all’allegato D della direttiva 88/407/CEE. b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all’allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente:
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– alla rubrica IV e nella nota 2, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con «l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11 appendice 2 punto VII)». c) Per lo sperma bovino oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare rela- tiva all’encefalopatia spongiforme bovina.
VIII. Sperma suino A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 26 giugno 1990, che stabilisce le esigen- epizoozie (OFE), modificata da ultimo il ze di polizia sanitaria applicabili agli 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- scambi intracomunitari ed alle importa- colare gli articoli 51–55 (inseminazione zioni di sperma di animali della specie artificiale) suina (GU L 224 del 18.8.1990, 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- pag. 62), modificata da ultimo dalla nente l’importazione, il transito e decisione 2000/39/CE della Commissio- l’esportazione di animali e prodotti ne, del 16 dicembre 1999, che modifica animali (OITE), modificata da ultimo l’allegato B della direttiva 90/429/CEE l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in del Consiglio che stabilisce le esigenze particolare gli articoli 64a e 76 (ricono- di polizia sanitaria applicabili agli scimento dei centri di inseminazione scambi intracomunitari ed alle importa- come impresa di esportazione) zioni di sperma di animali della specie suina (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21)
B. Modalità di applicazione particolari 1. L’informazione di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato
sanitario è quello previsto all’allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adattamenti seguenti: – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (3)». – è aggiunta una nota 3, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
Commercio di prodotti agricoli. Accordo con l’UE RU 2004
b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all’allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente: – alla rubrica 2, le parole «Stato Membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera»; – alla rubrica 13, le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite con: «veterinario di controllo delle esportazioni»; – alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con «l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno
1999 (Allegato 11, appendice 2, punto VIII)»;
– nella nota 2, le parole «; per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.» sono inserite dopo il riferimento alla direttiva 90/429/CEE.
IX. Altre specie A. Legislazioni
Comunità europea Svizzera
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 13 luglio 1992, che stabilisce norme epizoozie (OFE), modificata da ultimo il sanitarie per gli scambi e le importazioni 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- nella Comunità di animali, sperma, ovuli colare gli articoli 51–55 (inseminazione e embrioni non soggetti, per quanto artificiale) e 56–58 (trasferimento di riguarda le condizioni di polizia sanita- embrioni) ria, alle normative comunitarie specifi- 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer- che di cui all’allegato A sezione I della nente l’importazione, il transito e direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del l’esportazione di animali e di prodotti 14.9.1992, pag. 54), modificata da ulti- animali (OITE), modificata da ultimo mo dal regolamento (CE) n. 1802/2002 l’8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in della Commissione, del 10 ottobre 2002, particolare gli articoli 25–30 (importa- che rettifica il regolamento (CE) n. zione di cani e gatti e di altri animali), 1282/2002 recante modifica degli alle- 64 (condizioni di esportazione), 64a e gati della direttiva 92/65/CEE che sta- 76 (riconoscimento dei centri di bilisce norme sanitarie per gli scambi e inseminazione e dei gruppi di raccolta le importazioni nella Comunità di ani- come impresa di esportazione) mali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condi- zioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A sezione I della direttiva 0/425/CEE (GU L 274 dell’11.10.2002, pag. 21)
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B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini del presente allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII.
2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali
vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20. 3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai punti I, II e III, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti: – alla rubrica 7, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (11)»; – nella rubrica 14.5, le parole «dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX) o» sono inserite dopo la parola «richieste»; – la nota 8 è modificata come segue: «Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù del- la normativa comunitaria o dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX).»; – è aggiunta una nota 11, formulata come segue: «Per la Svizzera, secon- do la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, si applica il cer- tificato sanitario previsto nella prima parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti: – alla rubrica 1, le parole «Stato membro di origine:» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera (11)»; – alle rubriche 14, 17 e 18, le parole «veterinario ufficiale» e «veterinario ufficiale/riconosciuto» sono sostituite con: «veterinario di controllo del- le esportazioni»; – la nota 8 è modificata come segue: «Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù del- la normativa comunitaria o dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX).»; – è aggiunta una nota 11, formulata come segue: «Per la Svizzera, secon- do la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
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4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall’attestato di cui all’arti- colo 9 paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE, con gli adat- tamenti seguenti: – alla rubrica 7, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (11)»; – nella rubrica 14.5, le parole «dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX) o» sono inserite dopo la parola «richieste»; – la nota 8 è modificata come segue: «Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù del- la normativa comunitaria o dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX).»; – è aggiunta una nota 11, formulata come segue: «Per la Svizzera, secon- do la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall’attestato di cui all’arti- colo 9 paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE, con gli adat- tamenti seguenti: – alla rubrica 7, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (11)»; – nella rubrica 14.5, le parole «dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX) o» sono inserite dopo la parola «richieste»; – la nota 8 è modificata come segue: «Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù del- la normativa comunitaria o dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX).»; – è aggiunta una nota 11, formulata come segue: «Per la Svizzera, secon- do la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». Questo attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE. 5. L’informazione di cui all’articolo 9 paragrafo 2, quarto comma, della direttiva
92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE. b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l’Irlanda e la Svezia, sono sog- gette alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
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Le autorità svizzere possono adattare l’attestato previsto all’articolo 10 para- grafo 2 lettera a) quinto trattino, al fine di riprendere per esteso le disposi- zioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettere a) e b) e paragrafo 3 lettera b) della direttiva 92/65/CEE. c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l’Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE. Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con gli adattamenti seguenti: – le parole «Stato membro di spedizione:» sono sostituite con «Stato di spedizione: Svizzera (6)»; – dopo la firma, le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite con «veterinario di controllo delle esportazioni»; – è aggiunta una nota 6, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
7. a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e
caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE si applicano con gli adattamenti seguenti: – nei titoli, le parole «o con la Svizzera (2)» sono inserite dopo la parola «intracomunitario»; – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera»; – è aggiunta una nota 2, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e capri- na dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla deci- sione 95/388/CE della Commissione si applicano con gli adattamenti seguenti: – nei titoli, le parole «o con la Svizzera (2)» sono inserite dopo la parola «intracomunitario»; – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta:» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera»; – alla rubrica 13, le parole «di controllo delle esportazioni» sono inserite dopo «veterinario»; – alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere per esteso le disposizioni che vi sono citate; – è aggiunta una nota 2, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.»; – le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite con «veterinario di con- trollo delle esportazioni».
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8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea
verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti: – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (6)»; – è aggiunta una nota 6, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti: – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta:» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera (6)»; – alla rubrica 13 e dopo la firma, le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite con: «veterinario di controllo delle esportazioni»; – alla rubrica 13.1.2., le parole «di uno Stato membro» sono sostituite con «della Svizzera»; – è aggiunta una nota 6, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». 9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti: – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera (5)»; – è aggiunta una nota 5, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti: – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta:» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera (5)»; – alla rubrica 13, le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite con: «veterinario di controllo delle esportazioni»; – alla rubrica 13.1.2., le parole «di uno Stato membro» sono sostituite con «della Svizzera»; – è aggiunta una nota 5, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:
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– nel titolo, le parole «o con la Svizzera (3)» sono inserite dopo la parola «intracomunitario»; – alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera»; – è aggiunta una nota 3, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.». b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera ver- so la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti: – nel titolo, le parole «o con la Svizzera (3)» sono inserite dopo la parola «intracomunitario»; – alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta:» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera»; – alla rubrica 13, le parole «di controllo delle esportazioni» sono inserite dopo «veterinario»; – è aggiunta una nota 3, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.»; – le parole «veterinario ufficiale» sono sostituite con «veterinario di con- trollo delle esportazioni». 11. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informa- zione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi consi- derati al punto 1, i certificati previsti nella seconda e nella terza parte dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE si applicano mutatis mutandis con gli adattamenti seguenti: per il certificato della seconda parte: – alla rubrica 1, le parole «Stato di origine: Svizzera (8) o» sono inserite prima delle parole «Stato membro»; – alla rubrica 7, le parole «Stato di destinazione: Svizzera o» sono inserite prima delle parole «Stato membro»; – quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, alle rubriche 16 e 17 le parole «veterinario ufficiale» e «veterinario ufficiale/riconosciuto» sono sostituite con «veterinario di controllo delle esportazioni»; – la nota 5 è modificata come segue: «Su domanda di uno Stato membro o del- la Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della norma- tiva comunitaria o dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX).»;
– è aggiunta una nota 8, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.»;
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per il certificato della terza parte: – alla rubrica 1, le parole «Stato di origine: Svizzera (10) o» sono inserite pri- ma delle parole «Stato membro»; – alla rubrica 7, le parole «Stato di destinazione: Svizzera o» sono inserite prima delle parole «Stato membro»; – alla rubrica 14, le parole «o, per la Svizzera, veterinario di controllo delle esportazioni» sono inserite dopo «autorità competente,»; – quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, alle rubriche 17 e 18 le parole «veterinario ufficiale» e «veterinario ufficiale/riconosciuto» sono sostituite con «veterinario di controllo delle esportazioni»; – la nota 7 è modificata come segue: «Su domanda di uno Stato membro o del- la Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della norma- tiva comunitaria o dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11 appendice 2 punto IX).»; – è aggiunta una nota 10, formulata come segue: «Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.».
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Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi
I. Comunità europea – Legislazione A. Bovini, suini, ovini e caprini Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dal regolamen- to (CE) n. 1452/2001 del Consiglio (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11)
B. Equidi Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37)
C. Pollame e uova da cova Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE del Consiglio (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29)
D. Animali di acquacoltura Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE del Consiglio (GU L 189, del 3.7.1998, pag. 12)
E. Molluschi Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/226/CE della Commissione (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 65)
F. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condi- zioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commis- sione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)
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G. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia
H. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dalla decisione 2000/39/CE della Commissione (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21)
I. Altri animali vivi Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all’allegato A sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione (GU L 274 dell’11.10.2002, pag. 21)
II. Svizzera – Legislazione Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11)
III. Norme di applicazione Di norma, l’Ufficio federale di veterinaria applica le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l’Ufficio federale di veterinaria desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell’attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.
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Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
I. Comunità europea – Legislazione A. Bovini Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modifica- ta da ultimo dalla direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)
B. Suini Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia
C. Ovini, caprini Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)
D. Equidi a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55) b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipa- zione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)
E. Animali di razza pura Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)
F. Importazione dai paesi terzi Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66)
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II. Svizzera – Legislazione Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’allevamento di animali, modificata da ultimo il 18 ottobre 2000 (RS 916.310). Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.
III. Disposizioni transitorie Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della diretti- va 94/28/CE del Consiglio. In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.
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Appendice 5 Controlli e canoni
Capitolo 1 Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera I. Sistema ANIMO La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell’ambito del Comitato misto veterinario.
II. Norme per gli equini I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modifica- ta da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14). L’attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.
III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero
1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
– notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo; – procede all’esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati; – rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario. 2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verifi- carne la conformità alle norme del presente allegato.
3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo
doganale.
4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:
a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità / della Svizzera;
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b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente allegato; c) offre la propria piena collaborazione per l’espletamento dei controlli dogana- li o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione. 5. Il pascolo dev’essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circo- stanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità. 6. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.
IV. Norme specifiche A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unica- mente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. B. Gli animali destinati all’enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamen- te ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell’enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera. D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notifica- to alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.
V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autori- tà svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.
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B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.
VI. Disposizioni generali Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II–V. A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all’importa- zione sono soggetti ai seguenti controlli: – controlli documentali. B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allega- to, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio (GU L 162 del 1.7.1996, pag. 1), sono soggetti ai seguenti controlli: – controlli documentali.
VII. Punti di entrata – Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera A. Per la Comunità: Per la Germania: – Konstanz Strasse strada – Weil am Rhein/Mannheim ferrovia, strada per la Francia: – Saint Julien/Bardonnex strada – Ferney-Voltaire/Ginevra aereo – Saint-Louis/Basilea aereo, strada Per l’Italia: – Campocologno ferrovia – Chiasso strada, ferrovia – Grand San Bernardo-Pollein strada Per l’Austria: – Feldkirch-Tisis strada – Höchst strada – Feldkirch-Buchs ferrovia
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B. Per la Svizzera: con la Germania: Thayngen strada Kreuzlingen strada Basilea strada/ferrovia/aereo con la Francia: Bardonnex strada Basilea strada/aereo Ginevra aereo con l’Italia: Campocologno ferrovia Chiasso strada/ferrovia Martigny strada con l’Austria: Schaanwald strada St. Margrethen strada Feldkirch-Buchs ferrovia
Capitolo 2 Importazioni dai paesi terzi I. Legislazione I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio (GU L 162 del 1.7.1996, pag. 1).
II. Modalità di applicazione A. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ferney-Voltaire/Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario. B. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.
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Capitolo 3 Disposizioni specifiche – Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/ aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell’ambito del Comi- tato misto veterinario. – Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea- Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.
I. Mutua assistenza A. Legislazione
Comunità europea Svizzera
Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie 21 novembre 1989, relativa alla mutua (LFE), modificata da ultimo il 15 dicem- assistenza tra le autorità amministrative bre 2000 (RS 916.40), in particolare degli Stati membri e alla collaborazione l’articolo 57 tra queste e la Commissione per assicu- rare la corretta applicazione delle legi- slazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)
B. Modalità di applicazione particolari L’applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
II. Identificazione degli animali A. Legislazione
Comunità europea Svizzera
1. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle
del 27 novembre 1992, relativa epizoozie (OFE), modificata da ultimo il all’identificazione e alla registrazione 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in parti- degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, colare gli articoli 7–22 (registrazione e pag. 32), modificata dall’atto di adesio- identificazione) ne dell’Austria, della Finlandia e della Svezia
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Comunità europea Svizzera
2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 2. Ordinanza del 18 agosto 1999 con-
Parlamento europeo e del Consiglio, del cernente la banca dati sul traffico di 17 luglio 2000, che istituisce un sistema animali, modificata da ultimo il di identificazione e di registrazione dei 20 novembre 2002 (RS 916.404) bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamen- to (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L
204 dell’11.8.2000, pag. 1), modificato
dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8)
B. Modalità di applicazione particolari 1. L’applicazione dell’articolo 3 paragrafo 2, dell’articolo 4 paragrafo 1 lettera a) quinto comma e dell’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE è di compe- tenza del Comitato misto veterinario. 2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da pren- dere in considerazione ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.
3. Nel quadro dell’articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per
l’eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.
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III. Sistema shift A. Legislazione
Comunità europea Svizzera
Decisione 92/438/CEE del Consiglio, Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 13 luglio 1992, relativa all’ informa- epizoozie (OFE), modificata da ultimo il tizzazione delle procedure veterinarie 17 ottobre 2001 (RS 916.401) per l’importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992 pag. 27), modificata da ultimo dall’atto di adesio- ne dell’Austria, la Finlandia e la Svezia
B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consi- glio.
IV. Protezione degli animali A. Legislazione
Comunità europea Svizzera
1. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla
del 19 novembre 1991, relativa alla pro- protezione degli animali, modificata da tezione degli animali durante il trasporto ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1) e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 dell’11.12.1991, pag.17), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE del Con- siglio (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52)
2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concer-
Consiglio, del 25 giugno 1997, riguar- nente l’importazione, il transito e dante i criteri comunitari per i punti di l’esportazione di animali e prodotti sosta e che adatta il ruolino di marcia animali, modificata da ultimo il previsto dall’allegato della direttiva 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11) 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1)
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B. Modalità di applicazione particolari 1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazio- ni dai paesi terzi. 2. L’informazione di cui all’articolo 8 quarto comma della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all’articolo 65 dell’ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’espor- tazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11). 4. L’informazione di cui all’articolo 18 paragrafo 3 secondo comma della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.
V. Sperma, ovuli ed embrioni Le disposizioni del capitolo 1 punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.
VI. Canoni A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere si impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell’allegato C capitolo 2 della direttiva 96/43/CE. B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all’impor- tazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni: – 2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per par- tita. C. Non viene riscosso alcun canone: – per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea; – per gli animali destinati all’enclave doganale di Livigno; – per gli animali destinati al cantone dei Grigioni; – per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE; – per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio del- la Svizzera; – per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità; – per gli equidi.
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D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni: – 1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita. E. Ai fini del presente capitolo, s’intende per «partita» un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, prove- nienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d’esportazione ed aventi la medesima destinazione.
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Appendice 6 Prodotti animali
Capitolo I Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta Prodotti: Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano
Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni commerciali Equivalenza
Norme CE Norme svizzere Norme svizzere Norme CE
Sanità animale 64/432/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sì Ordinanza del 27 giugno 1995 64/432/CEE sì – Bovini 92/46/CEE sulle epizoozie (OFE), modificata sulle epizoozie (OFE), modificata 92/46/CEE 92/118/CEE da ultimo il 17 ottobre 2001 da ultimo il 17 ottobre 2001 92/118/CEE (RS 916.401), in particolare gli (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295 169, 173, 177, 224 e 295
Sanità pubblica 92/46/CEE Ordinanza del 7 dicembre 1998 sì Ordinanza del 7 dicembre 1998 92/46/CEE sì 92/118/CEE concernente l’assicurazione della concernente l’assicurazione della 92/118/CEE qualità e il controllo di qualità qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera (Ordinanza nell’economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL), sulla qualità del latte, OQL), modificata da ultimo l’8 marzo modificata da ultimo l’8 marzo 2002 (RS 916.351.0) 2002 (RS 916.351.0)
Ordinanza del 13 aprile 1999 Ordinanza del 13 aprile 1999
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Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni commerciali Equivalenza
Norme CE Norme svizzere Norme svizzere Norme CE
concernente l’assicurazione della concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione qualità nella trasformazione industriale del latte, modificata da industriale del latte, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.2) (RS 916.351.021.2) Ordinanza del 13 aprile 1999 Ordinanza del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera, qualità nella produzione lattiera, modificata da ultimo il 20 dicem- modificata da ultimo il 20 dicem- bre 2002 (RS 916.351.021.1) bre 2002 (RS 916.351.021.1) Ordinanza del 13 aprile 1999 Ordinanza del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione qualità nella trasformazione artigianale del latte, modificata da artigianale del latte, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.3) (RS 916.351.021.3) Ordinanza del 13 aprile 1999 Ordinanza del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della concernente l’assicurazione della qualità nella stagionatura e nel qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio, preimballaggio del formaggio, modificata da ultimo il 20 dicem- modificata da ultimo il 20 dicem- bre 2002 (RS 916.351.021.4) bre 2002 (RS 916.351.021.4)
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Prodotti: Rifiuti di origine animale
Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali
Norme CE Norme svizzere Norme svizzere Norme CE
Regolamento (CE) Ordinanza del sì Sono vietati gli Ordinanza del Regolamento (CE) sì Sono vietati gli n. 1774/2002 del 3 febbraio 1993 scambi di materiali 3 febbraio 1993 n. 1774/2002 del scambi di materia- Parlamento euro- concernente ad alto rischio. La concernente Parlamento euro- li ad alto rischio. peo e del Consi- l’eliminazione dei questione sarà l’eliminazione dei peo e del Consi- La questione sarà glio, del 3 ottobre rifiuti di origine riesaminata rifiuti di origine glio, del riesaminata 2002, recante animale (OERA), nell’ambito del animale (OERA), 3 ottobre 2002, nell’ambito del norme sanitarie modificata da ultimo Comitato misto modificata da ultimo recante norme Comitato misto relative ai sotto- il 20 novembre 2002 veterinario il 20 novembre 2002 sanitarie relative ai veterinario. prodotti di origine (RS 916.441.22) (RS 916.441.22) sottoprodotti di animale non Ordinanza del 20 Ordinanza del 20 origine animale destinati al consu- aprile 1988 concer- aprile 1988 concer- non destinati al mo umano nente l’importazione, nente l’importazione, consumo umano (GU L 273 del il transito e il transito e (GU L 273 10.10.2002, l’esportazione di l’esportazione di del 10.10.2002, pag. 1), modificato animali e prodotti animali e prodotti pag. 1), modificato da ultimo dal animali (OITE), animali (OITE), da ultimo dal regolamento (CE) modificata da ultimo modificata da ultimo regolamento (CE) n. 808/2003 della il 16 ottobre 2002 il 16 ottobre 2002 n. 808/2003 della Commissione, del (RS 916.443.11), in (RS 916.443.11), in Commissione, del 12 maggio 2003, particolare gli artico- particolare gli artico- 12 maggio 2003, che modifica il li 64a, 76 e 77 (rico- li 64a, 76 e 77 (rico- che modifica il regolamento (CE) noscimento delle noscimento delle regolamento (CE) n. 1774/2002 del imprese di esporta- imprese di esporta- n. 1774/2002 del Parlamento euro- zione, condizioni di zione, condizioni di Parlamento euro- peo e del Consiglio esportazione dei esportazione dei peo e del Consiglio recante norme rifiuti di origine rifiuti di origine recante norme sanitarie relative ai animale) animale) sanitarie relative ai sottoprodotti di sottoprodotti di origine animale Nell’ambito della Nell’ambito della origine animale
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Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali
Norme CE Norme svizzere Norme svizzere Norme CE
non destinati al presente appendice e presente appendice e non destinati al consumo umano tenuto conto tenuto conto dell’evo- consumo umano (GU L 117 del dell’evoluzione della luzione della legisla- (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1) legislazione comuni- zione comunitaria in 13.5.2003, pag. 1) taria in materia, le materia, le autorità autorità svizzere si svizzere si impegna- impegnano a modifi- no a modificare la care la legislazione legislazione nazionale nazionale affinché affinché vengano vengano adottate adottate norme norme equivalenti ai equivalenti ai fini fini commerciali. Le commerciali. Le autorità svizzere autorità svizzere hanno messo a punto hanno messo a punto e sottoposto a consul- e sottoposto a consul- tazione un progetto di tazione un progetto di ordinanza che preve- ordinanza che preve- de una revisione de una revisione radicale radicale dell’ordinanza del dell’ordinanza del 3 febbraio 1993 3 febbraio 1993 concernente concernente l’eliminazione dei l’eliminazione dei rifiuti di origine rifiuti di origine animale. animale.
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Capitolo II Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intra- comunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci. I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell’ambito del Comitato misto veterinario.
II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario. Nell’attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.
Capitolo III Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell’esame effettuato.
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Appendice 11 Punti di contatto
– Per la Comunità europea Direttore Sicurezza alimentare; sanità dei vegetali, sanità e benessere degli animali, que- stioni internazionali Direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» (DG SANCO) Commissione europea Rue Froissart, 101 B-1049 Bruxelles Belgio
Altri contatti importanti: Direttore Ufficio alimentare e veterinario Grange Irlanda Capo Unità Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria Direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» (DG SANCO) Commissione europea Rue Froissart, 101 B-1049 Bruxelles Belgio
– Per la Svizzera Ufficio federale di veterinaria CH-3003 Berna Svizzera Telefono: 41 (0)31 323 85 01/02 Telefax: 41 (0)31 324 82 56
Altri contatti importanti: Ufficio federale della sanità pubblica Unità principale sicurezza delle derrate alimentari CH-3003 Berna Svizzera Telefono: 41 (0)31 322 95 55 Telefax: 41 (0)31 322 95 74
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Centrale del Servizio d’ispezione e di consulenza per l’economia lattiera Schwarzenburgstrasse 161 CH-3097 Liebefeld-Berna Svizzera Telefono: 41 (0)31 323 81 03 Telefax: 41 (0)31 323 82 27
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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