AS 2004 2589
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alle attività comuni d'istruzione e d'allenamento delle forze armate francesi e dell'esercito svizzero
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alle attività comuni d’istruzione e d’addestramento delle forze armate francesi e dell’esercito svizzero
Concluso il 27 ottobre 2003 Entrato in vigore il 27 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese qui di seguito denominati «Parti», considerando: – la Convenzione del 19 giugno 19952 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pa- ce relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) che di- chiara applicabili la Convenzione del 19 giugno 19513 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO) e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19954 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze, – la Convenzione del 22/23 marzo 19725 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese relativa alla protezione del segreto di difesa naziona- le/difesa nazionale militare, – l’Accordo del 14 gennaio 19876 tra il Consiglio federale svizzero il Governo della Repubblica francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave, – l’Accordo del 14 maggio 19977 tra il Consiglio federale svizzero il Governo della Repubblica francese relativo alle attività bilaterali d’addestramento e di scambio tra le forze aeree francesi e le forze aeree svizzere, applicabili nella loro ultima versione in vigore
RS 0.512.134.91
1 Dal testo originale francese (RO 2004 2589).
2 RS 0.510.1
3 RS 0.510.1, allegato
4 RS 0.510.11
5 Non pubblicata nella RU.
6 RS 0.131.334.9
7 Non pubblicato nella RU.
2003-1691 2589
Attività comuni d’istruzione e d’addestramento delle forze armate. RU 2004
desiderando: – intensificare le loro relazioni bilaterali nell’ambito dell’istruzione e dell’addestramento militari, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1.1 Il presente Accordo definisce il quadro entro il quale le Parti possono orga- nizzare attività comuni d’istruzione e d’addestramento delle forze armate francesi e dell’esercito svizzero sul territorio di entrambi gli Stati, nonché lo statuto dei militari e degli elementi civili.
1.2 Tali attività hanno come scopo di:
a) rafforzare i loro legami d’amicizia condividendo le esperienze e le cono- scenze in materia di difesa; b) utilizzare in maniera ottimale le risorse nell’ambito dell’istruzione; c) conseguire una capacità di cooperazione, segnatamente negli ambiti delle operazioni di sostegno alla pace e dell’assistenza reciproca in caso di cata- strofe o di sinistro grave; d) promuovere l’informazione reciproca tra le forze armate, segnatamente me- diante visite e scambi; e) agevolare le procedure per la preparazione e l’esecuzione dell’istruzione e dell’addestramento militari.
Art. 2 Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti: 2.1 «Parte ricevente»: la Parte contraente sul cui territorio si svolgono l’istru- zione e l’addestramento militari; 2.2 «Parte d’invio»: la Parte contraente che invia il suo personale per partecipare all’istruzione e all’addestramento militari sul territorio della Parte ricevente.
Art. 3
3.1 Per gli scopi definiti all’articolo 1, il Ministero della difesa del Governo
della Repubblica francese e il Dipartimento federale della difesa, della pro- tezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera con- vengono di organizzare attività comuni che sono oggetto di accordi tecnici.
3.2 Per ogni attività sono segnatamente precisati:
a) il quadro; b) i temi e gli scopi perseguiti;
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c) la missione dei partecipanti; d) il periodo e la localizzazione dell’attività; e) il numero e la qualità dei partecipanti; f) il materiale e l’equipaggiamento utilizzati ; g) le autorità responsabili della loro organizzazione e della loro direzione; h) se necessario, i dettagli delle attività comuni, compresi i loro aspetti specifici di natura amministrativa, finanziaria, logistica, tecnica e rela- tivi alla sicurezza.
Art. 4
4.1 Le Parti adottano i provvedimenti necessari al fine di agevolare il transito
alla frontiera dei militari e degli elementi civili, dei veicoli, degli aeromobili, delle imbarcazioni, degli equipaggiamenti, dei beni, dell’armamento e delle munizioni necessari per la preparazione dell’attività e per la sua esecuzione.
4.2 Ogni Parte è responsabile delle domande d’autorizzazione di sorvolo e
d’atterraggio. Le autorizzazioni di sorvolo e d’atterraggio di aeromobili mili- tari sono rilasciate conformemente alla regolamentazione vigente sul territo- rio della Parte ricevente. Le pertinenti domande vanno indirizzate alle autori- tà competenti per il tramite dell’addetto alla difesa presso l’ambasciata della Parte d’invio.
Art. 5 Il personale della Parte d’invio non può essere coinvolto in alcun caso nella prepara- zione o nell’esecuzione di operazioni di guerra né nelle azioni di mantenimento o di ristabilimento dell’ordine, della pubblica sicurezza o della sovranità nazionale, né intervenire sotto qualsiasi forma in queste operazioni.
Art. 6 Nel rispetto della legislazione nazionale della Parte ricevente, gli spostamenti a bordo di veicoli militari sono autorizzati durante l’intera durata del soggiorno.
Art. 7
7.1 Le autorità delle due Parti cooperano al fine di garantire la sicurezza
all’interno degli impianti messi a disposizione delle forze armate della Parte d’invio. 7.2 Le autorità della Parte d’invio, d’intesa con le autorità della Parte ricevente e nel rispetto della legislazione vigente sul posto, possono adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza degli impianti messi a loro disposizione, come pure dei loro equipaggiamenti, beni e documenti ufficiali.
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7.3 Le autorità della Parte ricevente restano responsabili della sicurezza
all’esterno degli impianti messi a disposizione delle forze armate della Parte d’invio, la quale non ha il diritto di effettuare alcuna guardia armata e non dispone del potere di polizia nei confronti di terzi.
Art. 8 8.1 I militari della Parte d’invio sono autorizzati a portare e a utilizzare le pro- prie armi e le proprie munizioni sul territorio della Parte ricevente soltanto ai fini dell’attività e nel rispetto della legislazione della Parte ricevente.
8.2 Le Parti rispettano le prescrizioni in materia di sicurezza e protezione
dell’ambiente in vigore sul territorio della Parte ricevente.
Art. 9 La Parte ricevente riconosce, senza esigere né esami né tasse, le licenze di condurre militari o civili rilasciate dalla Parte d’invio ai suoi militari o elementi civili.
Art. 10 10.1 La ripartizione delle spese avviene d’intesa tra le Parti secondo il principio di reciprocità, mirando all’equilibrio finanziario globale. 10.2 Prima dell’attività, durante e dopo la stessa, ognuna della Parti assume per principio le proprie spese, comprese le spese di vitto e di alloggio dei milita- ri e degli elementi civili. 10.3 Le spese relative alle visite e alle cerimonie di carattere ufficiale sono a carico della Parte ricevente.
Art. 11 Le autorità militari della Parte d’invio sono competenti in materia di disciplina. In caso di comportamento passibile di sanzioni, esse informano le autorità della Parte ricevente in merito alla natura delle eventuali sanzioni prima della loro esecuzione. Le autorità della Parte d’invio segnalano all’autorità militare competente della Parte ricevente ogni infrazione disciplinare grave commessa dal proprio personale; le autorità della Parte ricevente possono esigere che l’interessato sia rinviato nel suo Paese per l’esecuzione delle sanzioni comminate.
Art. 12 In caso di incidente aereo o d’evento grave nello spazio aereo di uno Stato in cui è coinvolto un aeromobile dell’altro Stato, gli esperti militari di quest’ultimo Stato sono autorizzati a sedere nella commissione d’inchiesta dello Stato in cui si è verifi- cato l’incidente o l’evento.
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Art. 13 13.1 I militari e gli elementi civili della Parte d’invio hanno accesso alle cure mediche necessarie presso i servizi sanitari militari o civili della Parte rice- vente, alle medesime condizioni dei militari e degli elementi civili della Par- te ricevente.
13.2 Le prestazioni mediche di cui all’articolo 13.1 sono a carico della Parte
ricevente fino al momento in cui il paziente è in grado di essere rimpatriato; tutte le cure supplementari sono a carico della Parte d’invio. 13.3 Nei casi in cui il principio di reciprocità non può essere garantito, le Parti convengono un accordo in via amichevole.
13.4 La protezione del segreto medico è garantita in occasione delle prestazioni
offerte al personale conformemente alla regolamentazione della Parte rice- vente.
Art. 14 Ogni controversia tra le Parti concernente l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo è composta esclusivamente in via negoziale.
Art. 15 15.1. In caso di contraddizione tra le disposizioni del presente Accordo e quelle convenute dalle Parti in trattati o accordi tecnici precedenti, prevalgono le disposizioni del presente Accordo.
15.2. Rimangono tuttavia applicabili le disposizioni dell’Accordo del 14 gennaio
1987 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica france-
se sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave.
Art. 16 16.1 Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Entra in vigore alla data dell’ultima firma.
16.2 Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento, per iscritto, di
comune accordo tra le Parti.
16.3 Esso può essere disdetto congiuntamente dalle due Parti o da una di esse,
con un preavviso scritto di sei mesi. Le disposizioni del presente Accordo restano tuttavia in vigore fino al regolamento delle procedure risultanti dalla sua applicazione.
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Fatto a Berna, il 27 ottobre 2003, in due esemplari in lingua francese, entrambi facenti fede.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica francese: Samuel Schmid Jacques Rummelhardt