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AS 2004 2783

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata

Concluso il 6 novembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova detti in seguito Parti contraenti, desiderosi di regolare, conformemente alle pratiche internazionali che disciplinano questo settore e agli impegni internazionali riconosciuti, la reciproca riammissione di persone, di determinare le condizioni di transito di cittadini di Stati terzi e di apolidi che entrano o dimorano irregolarmente sul territorio dello Stato dell’altra Parte, nel rispetto del principio di reciprocità, consapevoli che la restrizione della migrazione irregolare delle persone è parte di uno sforzo comune di cooperazione europea, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Riammissione di connazionali 1. Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio sovrano dello Stato della Parte contraente richiedente, a condizione che sia comprovato o reso verosimile che tale persona possegga la citta- dinanza della Parte contraente richiesta. 2. La Parte contraente richiedente riammette tale persona alle medesime condizioni se, da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, questa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta. 3. Se la persona possiede un permesso di dimora permanente rilasciato in uno Stato terzo, non vi è nessun’obbligo di riammetterla, a condizione che questa persona possa recarsi in detto Stato terzo.

RS 0.142.115.659

1 Traduzione dal testo originale tedesco (AS 2004 2783).

2003-1322 2783

Riammissione delle persone. Accordo con la Repubblica di Moldova RU 2004

Art. 2 Prova e attendibilità della cittadinanza

1. La prova della cittadinanza della persona da riammettere è addotta mediante i

seguenti documenti validi: a) Per i cittadini svizzeri: – passaporto nazionale (passaporto, passaporto diplomatico, passaporto di servizio, passaporto speciale); – documento sostitutivo del passaporto con fotografia o passaporto sosti- tutivo (per esempio: lasciapassare) – carta d’identità; – libretto di servizio militare. b) Per i cittadini moldovi: – passaporto nazionale (passaporto, passaporto diplomatico, passaporto di servizio) – carta d’identità; – per i bambini, certificato di nascita; – documenti di viaggio rilasciati dalle autorità della Repubblica di Mol- dova; – certificato di cittadinanza unitamente ad un altro documento d’identità recante una fotografia. Su presentazione di simili documenti, le autorità delle Parti contraenti riconoscono la cittadinanza della persona senza che sia necessaria un’ulteriore verifica. La rap- presentanza diplomatica/consolare della Parte contraente richiesta rilascia immedia- tamente un documento di viaggio per la riammissione della persona in questione. 2. L’attendibilità della cittadinanza è resa in particolare mediante i seguenti docu- menti: a) Per i cittadini svizzeri: – tutti i documenti di cui al paragrafo (1a) qui sopra, scaduti; – carte d’identità che provino l’appartenenza alle forze armate svizzere; – licenze di condurre; – certificati di nascita; – libretti di navigazione; – dichiarazioni di testimoni; – copia di uno dei documenti di cui al paragrafo (1a) qui sopra; – particolari forniti dall’interessato; – altre prove ammesse caso per caso dalla Parte contraente richiesta; – la lingua dell’interessato (analisi eseguita da esperti linguisti); – altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire (impronte digitali).

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b) Per i cittadini moldovi: – tutti i documenti di cui al paragrafo (1b) qui sopra, scaduti; – certificato d’identità di lèva o libretto militare; – licenze di condurre; – certificati di nascita; – dichiarazioni di testimoni; – copia di uno dei documenti di cui al paragrafo (1b) qui sopra; – indicazioni fornite dall’interessato; – altre prove ammesse caso per caso dalla Parte contraente richiesta; – la lingua dall’interessato (analisi eseguita da esperti linguisti); – altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire (impronte digitali). In questi casi, la cittadinanza è considerata stabilita, se la Parte contraente richiesta non l’ha confutata entro 15 giorni. 3. Nel caso in cui la cittadinanza sia resa attendibile conformemente al capoverso 2 del presente articolo, la rappresentanza diplomatica/consolare della Parte contraente richiesta rilascia immediatamente un documento di viaggio per la riammissione della persona da trasferire.

Art. 3 Forma e contenuto della domanda di riammissione 1. Se la cittadinanza è provata o presunta ai sensi dell’articolo 2, la parte contraente richiedente trasmette per iscritto alla Parte contraente richiesta i seguenti dati sulla persona interessata: – nome e cognome, se del caso cognome da nubile; – data e luogo di nascita; – ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d’origine. 2. Le fotocopie di documenti che stabiliscono o rendono attendibile la cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo sono allegate alla richiesta. 3. Se la persona interessata è bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richie- dente fornisce anche una descrizione del suo stato di salute, comprese le copie di certificati medici e informazioni sulla necessità di trattamenti speciali, quali cure mediche o altre, sorveglianza o trasporto in ambulanza. 4. L’ora e le modalità precise del trasferimento della persona interessata (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, particolari sulla persona e sugli eventuali accom- pagnatori) sono convenute direttamente tra le autorità competenti delle Parti contra- enti.

Art. 4 Riammissione di cittadini di Stati terzi 1. L’articolo 1 del presente accordo si applica per analogia ai cittadini degli Stati terzi detentori di un permesso di dimora valido per il territorio nazionale della Parte contraente richiesta o a cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato.

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2. La Parte contraente richiedente riammette senza formalità sul suo territorio le persone di cui al capoverso 1 se da ulteriori verifiche risulta che, al momento della partenza dal territorio sovrano della Parte contraente richiedente, tali persone non disponevano di un permesso di dimora o dello statuto di rifugiato sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta. 3. La richiesta di riammissione di cittadini di Stati terzi è inoltrata e trattata diretta- mente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. La richiesta contiene i seguen- ti dati: – nome e cognome; – data e luogo di nascita; – cittadinanza; – ultimo indirizzo conosciuto sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta; – tipo, numero di serie, validità del passaporto o altro documento di viaggio, come pure informazioni sulle autorità emittenti con fotocopia allegata del documento di viaggio; – se possibile, data, luogo e modo di entrata nel territorio nazionale della Parte contraente richiedente; – se del caso, notifica circa la necessità di assistenza, trattamenti o cure specia- li dovuti allo stato di salute o all’età; – se del caso, indicazioni circa la necessità di misure di protezione o sicurezza; – se del caso, notifica circa la necessità di un interprete per facilitare la comu- nicazione con la persona da riammettere; 4. L’ora e le modalità precise del trasferimento della persona interessata (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenute direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 5 Permesso di dimora

1. È considerato permesso di dimora secondo l’articolo 4, ogni autorizzazione

rilasciata da una delle Parti contraenti in virtù del rispettivo diritto nazionale.

2. La dimora è comprovata mediante:

a) sul territorio della Confederazione svizzera: – un permesso di dimora per stranieri valido (C), rilasciato dalla polizia degli stranieri cantonale per stranieri residenti in Svizzera; – un passaporto per stranieri valido; – un passaporto per rifugiati valido ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio della Convenzione).

2 RS 0.142.30

Riammissione delle persone. Accordo con la Repubblica di Moldova RU 2004

b) sul territorio della Repubblica di Moldova: – un permesso di dimora valido (CR) per cittadini stranieri; – una carta d’identità valida (CC) per persone senza cittadinanza; – un passaporto per rifugiati valido ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio della Convenzione). 3. Nei casi in cui non fosse possibile fornire la prova della dimora nel territorio nazionale della Parte contraente richiesta come indicato al punto (2) qui sopra, ai fini del presente Accordo la dimora sarà resa attendibile da quanto segue: a) biglietto ferroviario internazionale; b) fatture di alberghi emesse sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta; c) carte d’ingresso a edifici e strutture presenti sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta; d) carta di paziente per cure mediche; e) dichiarazioni della persona da riammettere; f) dichiarazioni di testimoni; g) altro materiale o prove documentali corrispondenti al periodo in cui la per- sona da riammettere ha dimorato sul territorio nazionale della Parte contra- ente richiesta, oppure corrispondenti all’entrata o alla dimora irregolari sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, che possono essere utilizzati per appoggiare i documenti da a) a f) qui sopra. 4. L’articolo 2 cpv 2 del presente Accordo si applica per analogia per rendere atten- dibile la dimora. In tali casi, l’ammissione avviene unicamente con l’assenso espres- so della Parte contraente richiesta.

Art. 6 Termini per la riammissione

1. La Parte contraente richiesta risponde entro 7 (sette) giorni alle domande di

riammissione indirizzatale.

2. La Parte contraente richiesta ammette entro e non oltre 30 (trenta) giorni le

persone di cui è stata accettata la riammissione.

3. Se è dimostrato che un cittadino di uno Stato terzo o un apolide ha dimorato

ininterrottamente per oltre un anno sul territorio nazionale di una Parte contraente che ne era a conoscenza, questa non può più far valere domande di riammissione.

Art. 7 Transito 1. Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi o apolidi per il trasporto in transito (in seguito: transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.

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2. Il transito delle persone di cui al capoverso 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che nello Stato di destinazione o di transito la persona è minacciata di trattamento inumano o di pena di morte, o se sono in perico- lo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà a causa dell’origine etnica, reli- gione, razza o opinioni politiche. 3. Il transito può inoltre essere negato se la persona dovesse aspettarsi, sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale di confine. 4. Se rifiuta la domanda di transito per inadempimento delle condizioni di cui ai capoversi da 1 a 3, la Parte contraente richiesta comunica alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Malgrado le precedenti garanzie, le persone di cui è prevista la riammissione possono essere rinviate alla Parte contraen- te richiedente, se fosse successivamente dimostrato che non sono date le condizioni di cui al capoverso 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente ai capover- si 2 o 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente si impegna a riammettere la persona interessata.

Art. 8 Forma e contenuto della domanda di transito 1. La domanda di transito deve contenere i seguenti dati sulla persona da trasportare in transito: – nome e cognome, se del caso nome da nubile; – data e luogo di nascita; – cittadinanza; – ultimo indirizzo conosciuto nel paese di destinazione; – tipo, numero di serie, validità del passaporto o di altri documenti di viaggio nonché informazioni sulle autorità emittenti con fotocopia allegata del do- cumento di viaggio. 2. La domanda di transito deve indicare se per la persona interessata sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza. 3. La domanda di transito è presentata e sbrigata per iscritto. La Parte contraente richiesta risponde per iscritto entro cinque giorni feriali dalla ricezione della doman- da. Se la domanda è rifiutata a causa di inadempimento delle condizioni necessarie, la Parte contraente richiedente deve essere immediatamente informata dei motivi di rifiuto del transito. Il transito è assicurato dalla Parte contraente richiesta entro i termini convenuti. 4. Se la Parte contraente richiesta accetta la domanda, il transito è eseguito entro

30 giorni dalla data della risposta.

5. L’ora e le modalità precise del trasferimento e del transito della persona interes- sata (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accom- pagnatori) sono convenute direttamente tra le autorità competenti delle Parti contra- enti.

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Art. 9 Protezione dei dati 1. Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere raccolte, trattate e protette secondo il diritto nazionale e internazionale, rispettando in particolare i seguenti principi: a) La Parte contraente destinataria utilizzerà i dati trasmessi unicamente agli scopi indicati e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente. b) Su richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mit- tente in merito all’uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti. c) Le autorità competenti responsabili per l’applicazione del presente Accordo sono le uniche a poter ricevere ed usare i dati personali trasmessi. L’ulteriore comunicazione ad altri organi deve essere precedentemente autorizzata per iscritto dalla Parte contraente mittente. d) La Parte contraente mittente si accerta dell’esattezza dei dati, come anche della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne imme- diatamente informato e rettificare o distruggere i dati in questione. e) Su richiesta, le persone interessate devono essere informate, conformemente alle leggi nazionali della Parte contraente a cui è stata richiesta l’infor- mazione, in merito alla trasmissione di dati che le riguardano e all’uso previ- sto. f) I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati comunicati. Le Parti contraenti incaricano un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati. g) Ciascuna Parte contraente protegge i dati personali trasmessi contro l’acces- so non autorizzato, le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati beneficiano almeno di una protezione uguale a quella di cui godono dati del medesimo tipo in base alla legislazione nazionale della Parte contraente richiedente. 2. I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare solo quanto segue: a) dati della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua fami-

glia (nome, cognome, eventuali nomi precedenti, soprannomi, o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente), b) carta d’identità o passaporto (numero, periodo di validità, data di emissione, autorità emittente, luogo di emissione, ecc.), c) altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire, d) luoghi di sosta e itinerari.

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Art. 10 Spese Le spese di trasporto relative alla riammissione e al transito fino al confine nazionale della Parte contraente richiesta o alla frontiera dello Stato di destinazione, come pure le spese del viaggio di ritorno sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. 11 Applicazione dell’Accordo 1. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia della Confederazione svizzera e il Ministero degli Interni della Repubblica di Moldova sono le autorità competenti per l’applicazione e l’attuazione del presente Accordo. Le domande di riammissione e di transito sono presentate e trattate direttamente tra queste due autorità. 2. Le autorità competenti si scambiano un elenco dei rispettivi indirizzi e numeri di telefono, come anche un elenco dei valichi di frontiera dove avvengono le riammis- sioni e i trasporti in transito e i particolari necessari relativi alla copertura delle spese di cui all’articolo 10 e ai moduli da utilizzare.

Art. 12 Clausola d’intangibilità Il presente accordo non tange gli altri obblighi delle Parti contraenti derivati dal diritto internazionale, in particolare: a) gli accordi internazionali sulla protezione dei Diritti dell’Uomo, in particola- re la Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo del 4 novembre 19503; b) la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati nel tenore del Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati; c) i trattati internazionali di estradizione.

Art. 13 Principio della buona collaborazione 1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa gli eventuali pro- blemi sorti dall’applicazione del presente accordo. Si informano regolarmente in merito alle condizioni d’immigrazione per i cittadini di Stati terzi. Ogni controversia scaturita dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’attuazione del presente accor- do sarà risolta attraverso reciproche consultazioni e scambi di opinioni orali e scritti tra le autorità competenti delle Parti contraenti. 2. Ciascuna Parte contraente può chiedere che esperti di entrambi le Parti si incon- trino per risolvere gli eventuali problemi associati all’interpretazione o all’appli- cazione del presente accordo.

Art. 14 Applicazione dell’accordo per il Principato del Liechtenstein Tutte le disposizioni del presente accordo si applicano per analogia al rapporto tra la Repubblica di Moldova e il Principato del Liechtenstein.

3 RS 0.101 4 RS 0.142.301

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Art. 15 Sospensione Ciascuna Parte contraente può, dopo aver consultato l’altra Parte, sospendere, tutte o parte delle disposizioni del presente accordo per ragioni di ordine, sicurezza o sanità pubblici. La sospensione è notificata immediatamente e per iscritto all’altra Parte contraente.

Art. 16 Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ultima notifica relativa all’adempimento delle condizioni naziona- li per la sua entrata in vigore.

2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo indeterminato, se non è

denunciato per via diplomatica in forma scritta da una delle Parti contraenti. In questo caso, l’accordo è abrogato il trentesimo giorno dalla ricezione della notifica della denuncia.

Fatto a Chisinau il 6 novembre 2003 in due originali redatti in lingua tedesca, mol- dova e inglese. In caso di disaccordo circa l’interpretazione delle disposizioni del presente accordo, la versione inglese farà fede.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica di Moldova: Micheline Calmy-Rey Nicolae Dudau

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