AS 2004 3045
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 18 maggio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 2 2 Il lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della legge può essere effettuato la domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica è compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 26 settimane successive.
Art. 15 cpv. 1 1 Agli istituti ospedalieri e alle cliniche e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 2 e 12 capoverso 2.
Art. 16 cpv. 1 1 Alle case e agli internati e ai lavoratori in essi occupati per assistere gli ospiti si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
Art. 19a Laboratori medici Ai laboratori medici e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 2 e 12 capoverso 2.
1 RS 822.112
2004-0605 3045
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Art. 20 cpv. 1 1 Alle aziende di pompe funebri e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’arti- colo 4 per tutta la notte e tutta la domenica e l’articolo 8 capoverso 1, sempreché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per attività improrogabili.
Art. 22 Giardini e parchi zoologici nonché rifugi per animali Ai giardini e parchi zoologici, ai rifugi per animali e ai lavoratori in essi occupati per sorvegliare e curare gli animali, nonché per la manutenzione degli impianti e il servizio alla cassa, si applicano l’articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte per le attività di sorveglianza e il capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 2.
Art. 23 cpv. 1 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.
Art. 24 cpv. 1 1 Alle case da gioco e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2, 13 e 14 capo- versi 2 e 3.
Art. 25 cpv. 1 1 Alle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti, e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano durante la stagione l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capo- verso 1, 12 capoverso 1 e 14 capoverso 1.
Art. 26 cpv. 1 e 2 1 Ai chioschi situati lungo le strade e nelle piazze pubbliche si applicano gli artico- li 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capover- so 1 e 14 capoverso 1. 2 Ai chioschi e alle aziende al servizio dei viaggiatori e alle persone in essi occupate per il servizio dei viaggiatori si applicano l’articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 01.00 e il capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1,
12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
Art. 27 cpv. 1 1 Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai lavoratori in esse occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si applicano l’articolo 4 per tutta la notte durante due giorni alla settimana, per gli altri giorni a partire dalle
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01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoversi 4 e 5, 11, 12 capo- verso 2 e 13.
Art. 27a Aziende di trasformazione della carne 1 Alle aziende di trasformazione della carne e ai lavoratori in esse occupati per la trasformazione della carne nonché per il suo imballaggio e il suo immagazzinamento si applicano l’articolo 4 per la notte a partire dalle 02.00 durante due giorni alla settimana, per gli altri giorni a partire dalle 04.00 e per la domenica a partire dalle 17.00, nonché gli articoli 12 capoverso 1, 13 e 14 capoverso 1.
2 Per aziende di trasformazione della carne si intendono aziende che si occupano
principalmente di produzione, trasformazione, valorizzazione della carne e della preparazione di prodotti a base di carne.
Art. 30 cpv. 1 1 Alle redazioni di giornali e di riviste nonché alle agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 1 e 13, sempreché il lavoro notturno e domenicale siano necessari per garantire l’attualità.
Art. 31 cpv. 1 e 2 1 Alle aziende di radiodiffusione e di televisione e alle persone in esse occupate per preparare, produrre, registrare e diffondere le trasmissioni si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 6, 7, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 11, 12 capoverso 1 e 13. 2 Gli articoli 6, 7 e 8 capoverso 1 sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati in produzioni di lunga durata senza interruzione.
Art. 35 Teatri permanenti 1 Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7. 2 Alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servi- zio e l’assistenza agli spettatori si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 3, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime l’articolo 7. 3 Alle persone impiegate per la creazione tecnico-artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 9, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7. Il riposo giornaliero non può essere ridotto prima o dopo un prolunga- mento del lavoro diurno e serale di cui all’articolo 5.
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4 Alle persone di cui ai capoversi 1, 2 e 3 impiegate in tournée o in rappresentazioni fuori sede si applica l’articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 03.00. 5 Sono considerate teatri permanenti le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d’opera, d’operetta, di balletto e commedie musicali.
Art. 38 cpv. 1 1 Ai circhi e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 12 capover- so 2, 13 e 14 capoverso 1.
Art. 40 cpv. 1 1 Ai lavoratori occupati nella manutenzione di impianti sportivi e per il tempo libero e nel servizio, nell’assistenza e nell’istruzione della clientela si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 10 capover- so 3, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
Art. 41 cpv. 1 1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l’esercizio e la manuten- zione si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli arti- coli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.
Art. 42 Campeggi Ai campeggi e ai lavoratori in essi occupati per l’esercizio e la manutenzione degli impianti nonché per il servizio e l’assistenza alla clientela si applicano l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 9, 12 capover- so 2, 13 e 14 capoverso 1.
Art. 45 Personale di sorveglianza e di guardia Ai lavoratori incaricati di compiti di sorveglianza e di guardia si applicano l’artico- lo 4 per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli artico- li 6, 8 capoverso 1, 9, 10 capoversi 4 e 5, 12 capoverso 2 e 13.
Art. 52 cpv. 1 e 2 1 Alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli e ai lavoratori in esse occu- pati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli artico- li 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 11, 12 capoverso 1, 13 e 14 capoverso 2, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un notevole deterio- ramento della qualità dei prodotti. 2 Gli articoli 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1 e 11 sono applicabili soltanto durante i periodi della raccolta per evitare un deperimento dei prodotti.
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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004
18 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione. Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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