AS 2004 341
Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versione modificata il 3 maggio 1996), allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Traduzione1
Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versione modificata il 3 maggio 1996), allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Concluso a Ginevra il 3 maggio 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 8 dicembre19972 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 3 dicembre 1998
Art. 1 Protocollo modificato Il Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispo- sitivi (Protocollo II), allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato («la Convenzione3») è modificato come indicato di seguito. Il testo del Protocollo modificato è il seguente:
«Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versione modificata il 3 maggio 1996)
Art. 1 Campo d’applicazione 1. Il presente Protocollo riguarda l’impiego terrestre di mine, trappole e altri dispo- sitivi che sono di seguito definiti, comprese le mine posate per vietare l’accesso alle spiagge o l’attraversamento di vie navigabili o di corsi d’acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne. 2. Il presente Protocollo si applica, oltre alle situazioni di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19494. Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
RS 0.515.091.2
1 Dal testo originale francese (RO 2003 341).
2 RU 2003 4085 3 RS 0.515.091
4 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 e 0.518.51
2003-1572 341
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo RU 2004
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verifi- cano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dal presente Protocollo. 4. Il presente Protocollo non è invocato per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello Stato. 5. Il presente Protocollo non è invocato per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo. 6. L’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato il presente Protocollo non modi- fica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo, si intende:
1. Per «mina», un ordigno posato sotto o sopra il suolo o un’altra superficie, o
in prossimità, e concepito per esplodere per effetto della presenza, della vi- cinanza o del contatto di una persona o di un veicolo.
2. Per «mina posata a distanza», una mina che non è direttamente posata ma
che è lanciata per mezzo di artiglierie, missili, lanciarazzi, mortai o congegni simili oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate a meno di
500 metri da un sistema basato a terra non sono considerate come «posate a
distanza», a condizione che siano impiegate conformemente all’articolo 5 e agli altri articoli pertinenti del presente Protocollo.
3. Per «mina antiuomo», una mina concepita essenzialmente per esplodere per
effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona e desti- nata a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone. 4. Per «trappole», qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adat- tato per uccidere o ferire, e che funziona di sorpresa quando si sposta un og- getto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina a esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo. 5. Per «altri dispositivi», ordigni e dispositivi collocati manualmente, compresi i dispositivi esplosivi improvvisati, concepiti per uccidere, ferire o danneg- giare e che sono fatti esplodere a mano, mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo. 6. Per «obiettivo militare», qualora dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce defini- tivamente all’azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, la cui conquista o la cui neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio mi- litare preciso.
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7. Per «beni di carattere civile», tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
8. Per «campo minato», una zona definita nella quale sono state posate mine, e
per «zona minata», una zona pericolosa a causa della presenza di mine. Per «campo minato simulato», una zona non minata che simula un campo mina- to. L’espressione «campo minato» comprende anche i campi minati simulati.
9. Per «registrazione», un’operazione materiale, amministrativa e tecnica intesa
a raccogliere, per iscriverle in documenti ufficiali, tutte le informazioni disponibili per consentire di localizzare i campi minati, le zone minate, le mine, le trappole e altri dispositivi.
10. Per «meccanismo di autodistruzione», un meccanismo con funzionamento
automatico incorporato o fissato all’ordigno e che ne assicura la distruzione.
11. Per «meccanismo di autoneutralizzazione», un meccanismo con funziona-
mento automatico incorporato all’ordigno e che lo rende inattivo. 12. Per «autodisattivazione», il processo automatico che rende l’ordigno inattivo a causa dell’esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batte- ria, essenziale per il suo funzionamento.
13. Per «telecomando», il comando a distanza.
14. Per «dispositivo antimanipolazione», un dispositivo destinato a proteggere
una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attiva- to in caso di tentativo di manipolazione della mina. 15. Per «trasferimento», oltre al ritiro materiale delle mine dal territorio di uno Stato o alla loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasfe- rimento del diritto di proprietà e del controllo su queste mine, ma non la ces- sione di un territorio sul quale sono state posate mine.
Art. 3 Restrizioni generali circa l’impiego di mine, trappole e altri dispositivi
1. Il presente articolo si applica:
a) alle mine; b) alle trappole; e c) agli altri dispositivi. 2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto è responsabile, conforme- mente alle disposizioni del presente Protocollo, di tutte le mine e di tutte le trappole e altri dispositivi che ha impiegato e si impegna a rimuoverli, sgomberarli, distrug- gerli o mantenerli come precisato nell’articolo 10 del Protocollo. 3. È vietato in qualsiasi circostanza impiegare mine, trappole o altri dispositivi che siano concepiti allo scopo o siano in grado di provocare mali superflui o sofferenze inutili.
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4. Le armi alle quali si applica il presente articolo devono essere strettamente con- formi alle norme e limitazioni enunciate nell’Allegato tecnico per quanto riguarda ogni singola categoria. 5. È vietato impiegare mine, trappole o altri dispositivi dotati di un meccanismo o di un dispositivo specificamente concepito per provocarne l’esplosione senza che vi sia contatto, sotto l’effetto del campo magnetico o sotto un altro influsso generati dalla presenza di un cercamine corrente, impiegato normalmente per operazioni di rileva- zione. 6. È vietato impiegare mine che si autodisattivano e sono dotate di un dispositivo antimanipolazione concepito in modo da poter rimanere in funzione dopo che le mine hanno cessato di esserlo. 7. È vietato in qualsiasi circostanza dirigere le armi cui si applica il presente articolo contro la popolazione civile in genere o contro civili isolati oppure contro beni di natura civile, sia a titolo offensivo o difensivo, sia per rappresaglia. 8. È vietato l’impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente articolo. Per impiego indiscriminato s’intende qualsiasi posa di tali armi: a) in un luogo che non costituisce un obiettivo militare, o tale che dette armi non siano rivolte contro un simile obiettivo. In caso di dubbio sul fatto di sa- pere se un bene che normalmente è impiegato per scopi civili, ad esempio un luogo di culto, una casa o un altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo a un’azione militare, si presume che questo bene non sia utilizzato a tale scopo; b) che implica un metodo o un mezzo di trasporto sull’obiettivo tale che dette armi non possano essere rivolte contro un obiettivo militare specifico; o c) da cui si può attendere che esse provochino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite alle persone civili, danni ai beni di ca- rattere civile o una combinazione di dette perdite e danni, che sarebbe ecces- sivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. 9. Diversi obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una città, una località, un villaggio o un’altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile o di beni di carattere civile non possono essere considerati un obiettivo militare unico. 10. Tutte le precauzioni possibili sono prese per proteggere i civili contro gli effetti
delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili, si intende le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare. Queste condizioni sono segnatamente, ma non esclusivamente, le seguenti: a) l’effetto a breve e a lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale finché il campo minato è presente; b) le misure che è possibile prendere per proteggere i civili (ad es. recinzioni, segnalazione, avvertimento e sorveglianza); c) l’esistenza di altri sistemi e la possibilità effettiva di utilizzarli;
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d) le esigenze militari cui deve soddisfare un campo minato a breve e a lungo termine. 11. La posa di mine, trappole o altri dispositivi che potrebbe avere ripercussioni per la popolazione civile dev’essere preceduta da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano.
Art. 4 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo È vietato impiegare mine antiuomo che non siano rilevabili ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato tecnico.
Art. 5 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo non posate a distanza 1. Il presente articolo si applica alle mine antiuomo che non sono posate a distanza. 2. È vietato impiegare le armi cui si applica il presente articolo e che non sono conformi alle disposizioni dell’Allegato tecnico concernente l’autodistruzione o l’autodisattivazione, a meno che: a) tali armi non siano poste in una zona il cui perimetro è segnato, che è sorve- gliata da personale militare e protetta da una recinzione o da altri mezzi alfi- ne di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi. La segnalazione dev’essere riconoscibile e durevole e deve almeno poter essere vista da chiunque si trova nelle immediate vicinanze di questa zona; e b) tali armi non siano rimosse prima dell’evacuazione della zona, salvo se essa è consegnata alle forze di un altro Stato, che accettano la responsabilità del mantenimento dei mezzi di protezione richiesti dal presente articolo e, suc- cessivamente, della rimozione di queste armi. 3. Una parte di un conflitto è esonerata dall’obbligo di rispettare le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo soltanto se ne è impedita dal fatto di essere costretta ad abbandonare il controllo della zona in seguito a un’azione militare del nemico o se ne è impedita da un’azione militare diretta del nemico. Se questa parte riconquista il controllo della zona, è nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni. 4. Se le forze di una parte di un conflitto prendono il controllo di una zona nella quale sono state collocate armi alle quali si applica il presente articolo, devono, per quanto possibile, mantenere e, all’occorrenza, disporre i mezzi di protezione richiesti dal presente articolo finché tali armi siano state rimosse.
5. Devono essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non
autorizzata, l’alterazione, la distruzione o la dissimulazione di ogni dispositivo, sistema o materiale utilizzato per segnare il perimetro di una zona. 6. Le armi cui si applica il presente articolo e che emettono frammenti secondo un arco orizzontale inferiore a 90 gradi e sono poste sul suolo o al di sopra del suolo possono essere impiegate senza che siano prese le misure previste nel paragrafo 2 comma a) del presente articolo per 72 ore al massimo, se:
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a) si trovano nell’immediata prossimità dell’unità militare che le ha posate; e se b) la zona è sorvegliata da personale militare alfine di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi.
Art. 6 Restrizioni all’impiego di mine posate a distanza 1. È vietato impiegare mine posate a distanza salvo se esse sono registrate confor- memente alle disposizioni del paragrafo 1 comma b) dell’Allegato tecnico. 2. È vietato impiegare mine antiuomo posate a distanza non conformi alle disposi- zioni dell’Allegato tecnico relative all’autodistruzione e all’autodisattivazione. 3. È vietato impiegare mine posate a distanza che non sono mine antiuomo salvo se, per quanto possibile, sono dotate di un meccanismo efficace di autodistruzione o di autoneutralizzazione e comprendono un dispositivo complementare di autodisattiva- zione concepito in modo che queste mine non funzionino più in quanto tali se non servono più agli scopi militari per i quali sono state posate. 4. Il lancio o lo sganciamento di mine posate a distanza che potrebbero avere riper- cussioni sulla popolazione civile deve essere preceduto da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano.
Art. 7 Divieto d’impiego di trappole e altri dispositivi 1. Senza pregiudicare le regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, impiegare trappole e altri dispositivi che siano fissati o associati in un modo qualsiasi a: a) emblemi, segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti; b) malati, feriti o morti; c) luoghi d’inumazione o di cremazione, oppure a tombe; d) installazioni, materiale, forniture o trasporti sanitari; e) giocattoli per fanciulli o altri oggetti portatili, o prodotti specialmente desti- nati all’alimentazione, alla salute, all’igiene, al vestiario o all’educazione dei fanciulli; f) alimenti o bevande; g) utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti militari; h) oggetti d’indubbio carattere religioso; i) monumenti storici, opere d’arte o luoghi di culto che costituiscono il patri- monio culturale o spirituale dei popoli; j) animali o loro carcasse. 2. È vietato impiegare trappole o altri dispositivi aventi l’apparenza di oggetti portatili inoffensivi, ma che sono di fatto espressamente concepiti e fabbricati per contenere materie esplosive.
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo RU 2004
3. Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 3, è vietato impiegare armi alle quali si applica il presente articolo in città, località, villaggi o in qualsiasi altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile, in cui non è in corso né sembra imminente alcun combattimento fra forze terrestri, a meno che: a) queste armi non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un simile obiettivo; o b) siano prese misure, quali l’appostamento di sentinelle, la diffusione di avver- timenti o la posa di recinzioni per proteggere le popolazioni civili contro gli effetti di dette armi.
Art. 8 Trasferimenti 1. Alfine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, ogni Alta Parte contraen- te si impegna a: a) non trasferire mine il cui impiego è vietato dal presente Protocollo; b) non trasferire mine a un destinatario che non sia uno Stato o un organismo di Stato autorizzato a riceverne; c) ridurre il trasferimento di mine il cui impiego è limitato dal presente Proto- collo. In particolare, ogni Alta Parte contraente si impegna a non trasferire mine antiuomo a Stati che non sono vincolati dal Protocollo, salvo se lo Sta- to che le riceve accetta di applicare il presente Protocollo; d) garantire che ogni trasferimento effettuato conformemente al presente artico- lo sia fatto nel pieno rispetto, sia da parte dello Stato che trasferisce le mine sia da parte di quello che le riceve, delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili. 2. Se un’Alta Parte contraente dichiara che differirà il rispetto di disposizioni speci- fiche relative all’impiego di talune mine, come prevede l’Allegato tecnico, il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo si applica comunque a simili mine. 3. Nell’attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti con- traenti si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 9 Registrazione e impiego di informazioni riguardanti campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi
1. Tutte le informazioni riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trap-
pole e altri dispositivi devono essere registrate conformemente alle disposizioni dell’Allegato tecnico. 2. Tutte queste registrazioni devono essere conservate dalle parti di un conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilità attive, prendono senza indugio tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l’utilizzazione di dette informazioni, per proteggere i civili contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri disposi- tivi nelle zone sotto il loro controllo.
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo RU 2004
Contemporaneamente, forniscono, ognuna all’altra o alle altri parti del conflitto come pure al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi che hanno posato in zone che non sono più sotto il loro controllo; nel caso in cui le forze di una parte del conflitto si trovino in un territorio di una parte avversa è tuttavia inteso che, secondo il principio di reciprocità, ognuna delle parti può non fornire queste informazioni al Segretario generale e all’altra parte, qualora l’esigano interessi di sicurezza, finché nessuna delle parti si trovi più nel territorio dell’altra. In quest’ultimo caso, le informazioni mantenute segrete devono essere comunicate non appena questi interessi di sicurezza lo consentano. Per quanto possibile, le parti del conflitto si sforzano, per mutuo accordo, di comu- nicare queste informazioni il più presto possibile, in modo compatibile con gli interessi di sicurezza di ciascuna di esse. 3. Il presente articolo si applica senza pregiudicare le disposizioni degli articoli 10 e 12 del presente Protocollo.
Art. 10 Rimozione di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi e cooperazione internazionale a tale scopo 1. Immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive, tutti i campi minati, le zone minate, le mine, trappole e altri dispositivi devono essere rimossi, sgomberati, distrutti o mantenuti conformemente all’articolo 3 e al paragrafo 2 dell’articolo 5 del presente Protocollo. 2. Le Alte Parti contraenti e le parti di un conflitto assumono questa responsabilità per quanto riguarda i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi situati in zone che esse controllano. 3. Se una parte non controlla più zone in cui ha posato campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi, essa fornisce alla parte che ne ha il controllo, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, in quanto quest’ultima lo consenta, l’assistenza tecnica e materiale di cui ha bisogno per soddisfare questa responsa- bilità. 4. Le parti si sforzano, quando è necessario, di concludere un accordo, sia fra di loro sia, se del caso, con altri Stati e con organizzazioni internazionali, per fornire assi- stenza tecnica e materiale, compresa, se le circostanze lo consentono, l’organiz- zazione delle operazioni congiunte necessarie per rispettare queste responsabilità.
Art. 11 Cooperazione e assistenza tecnica
1. Ogni Alta Parte contraente si impegna a facilitare uno scambio il più ampio
possibile di attrezzature e materiale nonché di informazioni scientifiche e tecniche riguardanti l’applicazione del presente Protocollo e i mezzi di sminamento e ha il diritto di partecipare a un simile scambio. In particolare, le Alte Parti contraenti non impongono indebite restrizioni alla fornitura, per scopi umani-tari, di attrezzature di sminamento e delle corrispondenti informazioni tecniche.
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo RU 2004
2. Ogni Alta Parte contraente si impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nell’ambito degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni sullo smina- mento riguardanti segnatamente vari mezzi e tecniche, nonché liste di esperti, orga- nismi specializzati o centri nazionali che possono essere contattati. 3. Ogni Alta Parte contraente in grado di farlo fornisce un’assistenza allo smina- mento tramite gli organismi delle Nazioni Unite o altri organismi internazionali o ancora mediante accordi bilaterali, oppure versa contributi al Fondo speciale per l’assistenza allo sminamento. 4. Le domande d’assistenza delle Alte Parti contraenti, sostenute da informazioni pertinenti, possono essere indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Esse possono essere presentate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali competenti.
5. Nel caso delle domande che sono indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni
Unite, il Segretario generale dell’Organizzazione può, entro i limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con la Alta Parte contraente richiedente, determinare quale assistenza allo sminamento o all’applicazione del Protocollo occorra fornire a questa parte. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su ogni valutazione così effettuata come pure sul tipo e sull’ampiezza dell’assistenza richiesta. 6. Le Alte Parti contraenti si impegnano, senza pregiudicare le loro disposizioni costituzionali e altre disposizioni giuridiche, a cooperare e a trasferire le tecniche per facilitare l’applicazione dei divieti e delle restrizioni pertinenti che sono enunciati nel presente Protocollo. 7. Ogni Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di cercare di ottenere e di ricevere da un’altra Alta Parte contraente un’assistenza tecnica, per quanto necessa- rio e per quanto possibile, riguardante tecnologie specifiche e pertinenti, che non siano quelle legate all’armamento, alfine di ridurre il periodo durante il quale essa differirebbe il rispetto di talune disposizioni, come previsto nell’Allegato tecnico.
Art. 12 Protezione contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi
1. Applicazione
a) Eccettuate le forze e missioni di cui al paragrafo 2 comma a) i), di seguito, il presente articolo si applica unicamente alle missioni che svolgono compiti in una zona situata sul territorio di un’Alta Parte contraente con il consenso di quest’ultima. b) L’applicazione delle disposizioni del presente articolo a parti di un conflitto che non siano Alte Parti contraenti non modifica né esplicitamente né impli- citamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato. c) Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudicare quelle del diritto internazionale umanitario in vigore o di altri strumenti internazio- nali applicabili o di decisioni del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione
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delle Nazioni Unite intese ad assicurare una più ampia protezione al perso- nale che svolge i propri compiti conformemente al presente articolo. 2. Forze e missioni di mantenimento della pace e determinate altre forze e missioni a) Il presente paragrafo si applica a: i) ogni forza o missione delle Nazioni Unite che svolge in una zona qual- siasi compiti di mantenimento della pace o di osservazione o compiti analoghi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite; ii) ogni missione istituita conformemente al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite che svolge compiti in una zona di conflitto. b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal ca- po di una forza o di una missione cui si applica il presente paragrafo: i) prende, per quanto le sia possibile, le misure richieste per proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole e altri dispositivi; ii) se è necessario per proteggere efficacemente questo personale, rimuove o rende inoffensive, per quanto possibile, tutte le mine e tutte le trappo- le o altri dispositivi nella zona in questione; iii) informa il capo della forza o della missione dell’ubicazione di tutti i campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi conosciuti nella zona in cui la forza o la missione svolge i suoi compiti e, per quanto possibile, mette a disposizione di quest’ultimo tutte le informa- zioni in suo possesso riguardanti questi campi minati, zone minate, mi- ne, trappole e altri dispositivi. 3. Missioni di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di organismi delle Nazioni Unite a) Il presente paragrafo si applica a ogni missione di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di un organismo delle Nazioni Unite. b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal ca- po di una missione cui si applica il presente paragrafo: i) assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragra- fo 2 comma b) i) del presente articolo; ii) se la missione ha bisogno, per svolgere i propri compiti, di avere acces- so a un luogo posto sotto il controllo della parte o di passare da tale luogo, e alfine di assicurare al personale della missione un accesso sicu- ro a questo luogo o un passaggio sicuro attraverso di esso:
aa) a meno che le ostilità in corso l’impediscano, segnala al capo della missione una via sicura verso questo luogo, a condizione che la parte disponga delle informazioni richieste; o bb) se le informazioni che permettono di determinare una via sicura non sono fornite conformemente al comma aa), libera una via attraverso i campi minati, a condizione che ciò sia necessario e sia possibile farlo.
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo RU 2004
4. Missioni del Comitato internazionale della Croce Rossa
a) Il presente paragrafo si applica a ogni missione del Comitato internazionale della Croce Rossa che svolge compiti con il consenso dello Stato o degli Sta- ti ospiti come prevedono le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, i Protocolli aggiuntivi a queste Convenzioni. b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal ca- po di una missione cui si applica il presente paragrafo: i) assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragra- fo 2 comma b) i) del presente articolo; ii) prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente arti- colo.
5. Altre missioni a carattere umanitario e missioni d’inchiesta
a) Il presente paragrafo si applica alle seguenti missioni, qualora esse non siano oggetto dei paragrafi 2–4 del presente articolo, se svolgono compiti in una zona di conflitto o se portano assistenza alle vittime di un conflitto: i) ogni missione a carattere umanitario di una società nazionale della Cro- ce Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione internazionale di queste società; ii) ogni missione di un’organizzazione imparziale a carattere umanitario, compresa ogni missione di sminamento imparziale a carattere umani- tario; iii) ogni missione d’inchiesta costituita in applicazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 o, se del caso, in ap- plicazione dei Protocolli aggiuntivi5 a queste Convenzioni. b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal ca- po di una missione cui si applica il presente paragrafo e per quanto possibile: i) assicura al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo; ii) prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente arti- colo.
6. Confidenzialità
Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale in applicazione delle disposizioni del presente articolo devono essere trattate in modo strettamente confidenziale da chi le riceve e non devono essere divulgate a chiunque non partecipi o non sia associato alla forza o alla missione considerata senza l’autorizzazione espressa di chi le ha fornite.
5 RS 0.518.521, 0.518.522
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7. Rispetto delle leggi e prescrizioni
Senza pregiudicare i privilegi e immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, i membri delle forze e missioni oggetto del presente articolo: a) rispettano le leggi e prescrizioni dello Stato ospite; b) si astengono da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere im- parziale e internazionale delle loro funzioni.
Art. 13 Consultazioni delle Alte Parti contraenti 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per quanto riguarda tutte le questioni concernenti il funzionamento del presente Protocollo. A tale scopo, ogni anno si tiene una conferenza delle Alte Parti contra- enti. 2. La partecipazione alle conferenze annuali è disciplinata dal relativo regolamento interno.
3. Fra l’altro, la conferenza:
a) esamina il funzionamento e lo stato del presente Protocollo; b) esamina le questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Alte Parti contra- enti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo; c) prepara le conferenza d’esame; d) esamina l’evoluzione delle tecnologie alfine di proteggere la popolazione civile dagli effetti delle mine che colpiscono indiscriminatamente. 4. Le Alte Parti contraenti presentano al Depositario, che ne assicura la distribuzio- ne a tutte le Parti prima della conferenza, rapporti annui sulle seguenti questioni: a) la diffusione di informazioni sul presente Protocollo alle loro forze armate e alla popolazione civile; b) lo sminamento e i programmi di riabilitazione; c) le misure prese per soddisfare le esigenze tecniche del Protocollo e ogni altra relativa informazione utile; d) i testi legislativi aventi un rapporto con il Protocollo; e) le misure prese per lo scambio internazionale di informazioni tecniche, la cooperazione internazionale allo sminamento nonché la cooperazione e l’assistenza tecnica; f) altri punti pertinenti. 5. I costi della conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza essere parti, secondo il criterio di con- tribuzione all’Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adeguato.
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche. Protocollo RU 2004
Art. 14 Rispetto delle disposizioni 1. Ogni Alta Parte contraente prende tutte le misure appropriate, legislative e altre, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone o in luoghi posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le misure
richieste per far sì che chiunque, intenzionalmente, uccida o ferisca gravemente dei civili nell’ambito di un conflitto armato e contrariamente alle disposizioni del pre- sente Protocollo sia passibile di sanzioni penali e sia tradotto in giustizia. 3. Ogni Alta Parte contraente esige inoltre che le sue forze armate stabiliscano e facciano conoscere le istruzioni militari e le modalità operative corrispondenti e che i membri delle forze armate ricevano, ognuno secondo i suoi doveri e le sue respon- sabilità, una formazione al rispetto delle disposizioni del presente Protocollo. 4. Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente a livello bilaterale, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o nell’ambito di altre procedure internazionali appropriate, in vista di risolvere ogni problema concernente l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
Allegato tecnico
1. Registrazione
a) La registrazione dell’ubicazione delle mine che non sono posate a distanza, dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e di altri dispositivi dev’essere effettuata conformemente alle seguenti disposizioni: i) l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate e delle zone in cui so- no state posate trappole e altri dispositivi è indicata precisamente rispet- to alle coordinate di almeno due punti di riferimento, con le dimensioni stimate della zona contenente queste armi rispetto a questi punti di rife- rimento; ii) carte, schizzi e altri documenti sono approntati per indicare l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e altri dispositivi ri- spetto ai punti di riferimento; vi sono pure indicati il loro perimetro e la loro estensione; iii) ai fini del rilevamento e della rimozione di mine, trappole e altri dispo- sitivi, le carte, schizzi o altri documenti contengono informazioni com- plete sul tipo, il numero, il metodo di posa, il tipo e la durata di vita del detonatore, la data e l’ora della posa, i dispositivi antimanipolazione (se del caso) e le altre informazioni pertinenti, relative a tutte le armi collo- cate; per quanto possibile, il documento relativo a un campo minato de- ve indicare l’ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi in cui le mine sono disposte in file, per cui è sufficiente l’ubicazione delle file; l’ubicazione esatta e il meccanismo di funzionamento di ogni trappola sono registrati separatamente.
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b) L’ubicazione e l’estensione supposte della zona in cui si trovano le mine po- sate a distanza devono essere indicate rispetto alle coordinate di punti di rife- rimento (per principio punti situati agli angoli), in seguito verificati e, se ciò è possibile, segnati sul suolo il più presto possibile. Il numero complessivo e il tipo di mine posate, la data e l’ora della posa e il termine di auto- distruzione devono pure essere registrati. c) Esemplari dei documenti devono essere conservati a un livello di comando sufficientemente elevato per garantire per quanto possibile la loro sicurezza. d) L’impiego di mine fabbricate dopo l’entrata in vigore del presente Protocol- lo è vietato in quanto non portino le seguenti indicazioni, in inglese oppure nella o nelle lingue nazionali: i) nome del Paese d’origine; ii) mese e anno di fabbricazione; iii) numero di serie o numero del lotto. Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti ambientali, per quanto possibile.
2. Specificazioni riguardanti la rilevabilìtà
a) Nella struttura delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1° gennaio 1997 dev’essere incorporato un materiale o un dispositivo che renda la mina rile- vabile con un’attrezzatura cercamine corrente e che emetta un segnale di risposta equivalente a quello di una massa unica coerente di 8 grammi di fer- ro o più. b) Nella struttura delle mine antiuomo fabbricate prima del 1° gennaio 1997 dev’essere incorporato o fissato prima della loro posa, in modo che sia diffi- cile staccarlo, un materiale o un dispositivo che renda la mina rilevabile con un’attrezzatura cercamine corrente e che emetta un segnale di risposta equi- valente a quello di una massa unica coerente di 8 grammi di ferro o più. c) Nel caso in cui un’Alta Parte contraente ritenga di non poter immediatamen- te rispettare la disposizione del comma b), essa può dichiarare, nel momento in cui notifica il suo consenso a essere vincolata dal presente Protocollo, che ne differisce il rispetto per un periodo non superiore a nove anni dall’entrata in vigore del Protocollo. Nel frattempo, limiterà, per quanto possibile, l’impiego delle mine antiuomo non conformi a questa disposizione.
3. Specificazioni riguardanti l’autodistruzione e I’autodisattivazione
a) Tutte le mine antiuomo posate a distanza devono essere concepite e fabbri- cate in modo che non vi sia più del 10 per cento delle mine attivate che non si autodistruggono entro 30 giorni dalla posa. Ogni mina deve pure essere dotata di un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito e fabbricato in modo che, combinando il suo funzionamento con quello del meccanismo di autodistruzione, al massimo una mina attivata su 1000 fun- zioni ancora come mina 120 giorni dopo la posa.
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b) Tutte le mine antiuomo che non sono posate a distanza e sono impiegate al di fuori di zone segnalate, quali sono definite nell’articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare le esigenze riguardanti l’autodistruzione e l’autodisattivazione di cui al comma a). c) Nel caso in cui un’Alta Parte contraente ritenga di non poter immediatamen- te rispettare le disposizioni dei commi a) e/o b), può dichiarare, nel momento in cui notifica il suo consenso a essere vincolata dal presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell’entrata in vigore del Proto- collo, essa differisce il rispetto di queste disposizioni per un periodo non su- periore a nove anni dall’entrata in vigore del Protocollo. Durante questo periodo, la Alta Parte contraente: i) si impegna a limitare, per quanto possibile, l’impiego delle mine an- tiuomo non conformi a queste disposizioni; ii) soddisfa le esigenze relative all’autodistruzione o quelle concernenti l’autodisattivazione nel caso delle mine antiuomo posate a distanza e soddisfa, almeno, le esigenze concernenti l’autodisattivazione nel caso delle altre mine antiuomo.
4. Segnalazione internazionale dei campi minati e delle zone minate
Segnali simili a quelli dell’esempio che figura in appendice e come descritti di seguito devono essere utilizzati per segnalare i campi minati e le zone minate alfine che questi campi e zone possano essere visti e riconosciuti dalla popolazione civile: a) dimensioni e forma: triangolo con un lato di almeno 28 centimetri (11 polli- ci) e i due altri lati di almeno 20 centimetri (7,9 pollici) o quadrato di almeno
15 centimetri (6 pollici) di lato;
b) colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo; c) simbolo: simbolo rappresentato nell’appendice o un altro simbolo che, nella zona in cui il segnale dev’essere installato, sia facilmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa; d) lingua: il segnale dovrebbe portare la menzione «mine» in una delle sei lin- gue ufficiali della Convenzione (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo) e nella o nelle lingue dominanti della regione; e) distanza: i segnali dovrebbero essere posti attorno al campo minato o alla zona minata a una distanza sufficiente per poter essere visti da ogni parte da un civile che si avvicina alla zona.»
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Appendice
Segnale di pericolo per le zone in cui sono state posate mine
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Art. 2 Entrata in vigore Il Protocollo modificato entra in vigore come è previsto nel paragrafo 1 comma b) dell’articolo 8 della Convenzione.
(Seguono le firme)
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I Campo di applicazione del protocollo il 2 settembre 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 28 agosto 2002 28 febbraio 2003 Argentina 21 ottobre 1998 21 aprile 1999 Australia 22 agosto 1997 3 dicembre 1998 Austria* 27 luglio 1998 27 gennaio 1998 Bangladesh 6 settembre 2000 6 marzo 2001 Belgio* 10 marzo 1999 10 settembre 1999 Bolivia 21 settembre 2001 21 marzo 2002 Bosnia e Erzegovina 7 settembre 2000 7 marzo 2001 Brasile 4 ottobre 1999 4 aprile 2000 Bulgaria 3 dicembre 1998 3 giugno 1999 Cambogia 25 marzo 1997 3 dicembre 1998 Canada* 5 gennaio 1998 3 dicembre 1998 Capo Verde 16 settembre 1997 3 dicembre 1998 Cina* 4 novembre 1998 4 maggio 1999 Cipro 22 luglio 2003 22 gennaio 2004 Colombia 6 marzo 2000 6 settembre 2000 Corea (Sud)* 9 maggio 2001 9 novembre 2001 Costa Rica 17 dicembre 1998 17 giugno 1999 Croazia 25 aprile 2002 25 ottobre 2002 Danimarca* 30 aprile 1997 3 dicembre 1998 El Salvador 26 gennaio 2000 26 luglio 2000 Equador 14 agosto 2000 14 febbraio 2001 Estonia 20 aprile 2000 20 ottobre 2000 Filippine 12 giugno 1997 3 dicembre 1998 Finlandia* 3 aprile 1998 3 dicembre 1998 Francia* 23 luglio 1998 23 gennaio 1999 Germania* 2 maggio 1997 3 dicembre 1998 Giappone 10 giugno 1997 3 dicembre 1998 Giordania 6 settembre 2000 6 marzo 2001 Grecia* 20 gennaio 1999 20 luglio 1999 Guatemala 29 ottobre 2001 29 aprile 2002 India 2 settembre 1999 2 marzo 2000 Irlanda* 27 marzo 1997 3 dicembre 1998 Israele* 30 ottobre 2000 30 aprile 2001 Italia* 13 gennaio 1999 13 luglio 1999 Lettonia* 22 agosto 2002 22 febbraio 2003 Liechtenstein* 19 novembre 1997 3 dicembre 1998 Lituania 3 giugno 1998 3 dicembre 1998 Lussemburgo 5 agosto 1999 5 febbraio 2000 Maldive 7 settembre 2000 7 marzo 2001 Mali 24 ottobre 2001 24 aprile 2002 Marocco 19 marzo 2002 19 settembre 2002
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Moldova 16 luglio 2001 16 gennaio 2002 Monaco 12 agosto 1997 3 dicembre 1998 Nauru 12 novembre 2001 12 maggio 2002 Nicaragua 5 dicembre 2000 5 giugno 2001 Norvegia 20 aprile 1998 3 dicembre 1998 Nuova Zelanda 8 gennaio 1998 3 dicembre 1998 Paesi Bassi* 25 marzo 1999 25 settembre 1999 Pakistan* 9 marzo 1999 9 settembre 1999 Panama 3 novembre 1999 3 maggio 2000 Perù 3 luglio 1997 3 dicembre 1998 Portogallo 31 marzo 1999 30 settembre 1999 Regno Unito* 11 febbraio 1999 11 agosto 1999 Repubblica Ceca 10 agosto 1998 10 febbraio 1999 Romania 25 agosto 2003 25 febbraio 2004 Santa Sede 22 luglio 1997 22 gennaio 1998 Senegal 29 novembre 1999 29 maggio 2000 Seychelles 8 giugno 2000 8 dicembre 2000 Slovacchia 30 novembre 1999 30 maggio 2000 Slovenia 3 dicembre 2002 3 giugno 2003 Spagna 27 gennaio 1998 3 dicembre 1998 Stati Uniti* 24 maggio 1999 24 novembre 1999 Sudafrica* 26 giugno 1998 26 dicembre 1998 Svezia* 16 luglio 1997 3 dicembre 1998 Svizzera* 24 marzo 1998 3 dicembre 1998 Tagikistan 12 ottobre 1999 12 aprile 2000 Ucraina* 15 dicembre 1999 15 giugno 2000 Ungheria* 30 gennaio 1998 3 dicembre 1998 Uruguay 18 agosto 1998 18 febbraio 1999 * Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
II Dichiarazione svizzera Dichiarazione interpretativa relativa all’articolo 2 paragrafo 3 La Svizzera interpreta la definizione di mina antiuomo come escludente qualsiasi mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contat- to di un veicolo, quando munita di dispositivo antimanipolazione.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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