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AS 2004 3529

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente la restituzione, la ripresa e lo smalti- mento degli apparecchi elettrici ed elettronici è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 30b, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 30f, 30g, 30h, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19893 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione,

Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Sono considerati apparecchi ai sensi della presente ordinanza i seguenti apparecchi funzionanti a energia elettrica: a. gli apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento; b. gli apparecchi della burotica, dell’informazione e della comunicazione; c. gli elettrodomestici; d. i dispositivi d’illuminazione; e. le lampade (salvo le lampade a incandescenza); f. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); g. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli. 2 Le disposizioni della presente ordinanza valgono anche per gli elementi elettronici degli apparecchi di cui al capoverso 1 e per gli alimentatori per dispositivi d’illuminazione contenenti PCB4.

4 PCB: bifenili policlorurati

2004-0879 3529

O concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento RU 2004 degli apparecchi elettrici ed elettronici

Art. 4 cpv. 1, 2 e 5

1 I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al

genere che figura nel loro assortimento. Per i commercianti al dettaglio l’obbligo di ripresa gratuita sussiste solo nei confronti degli utenti finali.

2 I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi

appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate. 5 I commercianti al dettaglio devono riprendere gli apparecchi in tutti i punti di vendita e durante l’intero orario di apertura.

Art. 5 cpv. 2 2Chi è soggetto all’obbligo di ripresa degli apparecchi e non ne assicura lo smalti- mento versando contributi finanziari a un’organizzazione privata, deve: a. provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi; b. indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi; e c. registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento; su richiesta, l’Ufficio federale e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

II 1 Eccettuato l’articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e, la presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2005.

2 L’articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e entra in vigore il 1o agosto 2005.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz