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AS 2004 3949

Convenzione europea di estradizione

Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

RS 0.353.1; RU 1967 850

I

Campo di applicazione della convenzione il 16 giugno 2004, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania* 19 maggio 1998 17 agosto 1998 Andorra* 13 ottobre 2000 11 gennaio 2001 Armenia* 25 gennaio 2002 25 aprile 2002 Austria* ** 2 21 maggio 1969 19 agosto 1969 Azerbaigian* 28 giugno 2002 26 settembre 2002 Belgio* 29 agosto 1997 27 novembre 1997 Bulgaria* 17 giugno 1994 14 settembre 1994 Croazia* 25 gennaio 1995 A 25 aprile 1995 Estonia* 28 aprile 1997 27 luglio 1997 Georgia* 15 giugno 2001 13 settembre 2001 Germania* ** 2 2 ottobre 1976 1° gennaio 1977 Lettonia* 2 maggio 1997 31 luglio 1997 Lituania* 20 giugno 1995 18 settembre 1995 Macedonia* 28 luglio 1999 26 ottobre 1999 Malta* 19 marzo 1996 17 giugno 1996 Moldova* 2 ottobre 1997 31 dicembre 1997 Repubblica Ceca* 15 aprile 1992 1° gennaio 1993 Romania* 10 settembre 1997 9 dicembre 1997 Russia* ** 10 dicembre 1999 9 marzo 2000 Serbia e Montenegro* 30 settembre 2002 A 29 dicembre 2002 Slovenia 16 febbraio 1995 17 maggio 1995 Sudafrica* 12 febbraio 2003 A 13 maggio 2003

1 Completa quelli in RU 1967 862 1154, 1968 1445, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 889 2263, 1983 165, 1985 492, 1986 332 338 921, 1989 175, 1990 1171, 1991 1367 e 1995 1117 1118. 2 Pubblicazione al fine di menzionare un’obiezione o una dichiarazione di questo Stato nei confronti di una riserva.

2004-1207 3949

Convenzione europea di estradizione RU 2004

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Svizzera* 2 20 dicembre 1966 20 marzo 1967 Turchia* ** 2 7 gennaio 1960 18 aprile 1960 Ucraina* 11 marzo 1998 9 giugno 1998 * Riserve e dichiarazioni ** Obiezioni Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

II

Dichiarazione Svizzera Il 21 agosto 1991 la Svizzera ha notificato al Segretario generale quanto segue: In riferimento alla riserva formulata dal Portogallo nei confronti dell’articolo 1 della Convenzione europea di estradizione (lettera c), la Svizzera aderisce alla dichiara- zione fatta dalla Germania il 4 febbraio 1991 ad essa relativa, nonché alla dichiara- zione fatta dall’Austria il 4 giugno 1991. La citata riserva è compatibile con il senso e lo scopo della Convenzione soltanto se essa non si oppone senza distinzione all’estradizione in tutti i casi in cui può essere comminata una pena di carcerazione perpetua o ordinata una misura di sicurezza. La Svizzera comprende parimenti la riserva nel senso che l’estradizione sarà rifiutata soltanto se, conformemente al diritto dello Stato richiedente, la persona condannata a una pena di carcerazione perpetua non dispone di alcun mezzo che le permetta di ottenere, dopo aver scontato una parte determinata della pena o della misura, l’esame del condono da parte di un tribunale in caso di buona condotta durante il resto della pena. Entrata in vigore: 22 agosto 1991.

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