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AS 2004 4167

Ordinanza contro l'inquinamento fonico

Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)

Modifica del 1° settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 19861 è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 4 e 5 4 Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue: a. fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali; b. fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre stra- de. 5 Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico di im- pianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 20003 concernente il risanamento fonico delle ferrovie.

Art. 19 Abrogato

Art. 20 Rilevamenti periodici 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio effettua periodica- mente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti gli impianti ferroviari, gli aero- dromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.

2 Esso richiede ogni due anni ai Cantoni:

a. una panoramica concernente:

1. le strade o i tratti stradali da risanare di tutto il territorio cantonale,

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2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,

3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti

d’isolamento acustico,

4. il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valo-

ri limite d’immissione e ai valori d’allarme; b. un rapporto riguardante:

1. i risanamenti effettuati nei due anni precedenti su strade o tratti stradali

ed i provvedimenti d’isolamento acustico, e

2. l’efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico

nonché le spese da essi derivanti. 3 L’UFAFP valuta i dati raccolti, con particolare attenzione allo stato di avanzamen- to dei risanamenti nonché all’efficacia dei provvedimenti ed alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Art. 21 cpv. 2

2 La Confederazione accorda i sussidi solo per i provvedimenti di risanamento e

d’isolamento acustico che: a. sono contemplati nei progetti di risanamento esaminati (art. 24a); e b. per i quali il proprietario della strada deve assumersi le spese.

Art. 22 Tassi di sussidio 1 I tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico sono retti: a. per le strade nazionali dagli articoli 7 e 10 della LUMin4; b. per le strade principali dall’articolo 13 della LUMin. 2 I tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico per le altre strade variano, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, fra il 20 e il 30 per cento delle spese computabili. Se i provvedimenti adottati costituiscono un onere particolarmente gravoso per il proprietario della strada, il tasso di sussidio stabilito è aumentato, in funzione di detto onere, al massimo del 5 per cento delle spese com- putabili.

Art. 24 Piani pluriennali 1 Sulla base del catasto dei rumori (art. 37), i Cantoni allestiscono ogni anno un piano dei provvedimenti che si prevede di realizzare negli anni successivi per le strade nazionali e principali ai sensi dell’articolo 12 LUMin5 (piani pluriennali) nonché per le altre strade. I piani pluriennali contemplano:

4 RS 725.116.2 5 RS 725.116.2

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a. l’indicazione delle strade o dei tratti stradali che devono essere risanati; b. i provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico previsti per dette strade; c. una stima delle spese legate a tali provvedimenti ed i relativi sussidi federali; d. informazioni sul termine d’inoltro dei progetti di risanamento (art. 24a); e e. all’occorrenza, informazioni sulla possibile integrazione di impianti fotovol- taici nelle pareti antirumore. 2 I Cantoni inviano all’Ufficio federale delle strade, su richiesta dello stesso, i piani pluriennali in duplice copia.

Art. 24a Progetti di risanamento

1 Sulla base dei piani pluriennali, i Cantoni elaborano progetti di risanamento.

2 I progetti di risanamento contemplano:

a. l’indicazione delle strade o dei tratti stradali che devono essere risanati; b. indicazioni sul carico fonico ai sensi del catasto dei rumori (art. 37 cpv. 2); c. le disposizioni in materia di pianificazione del territorio per lo sviluppo delle aree interessate; d. informazioni sui provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico; e. informazioni sull’efficacia dei risanamenti; f. la motivazione delle richieste di facilitazioni per i risanamenti; g. le scadenze previste per l’esecuzione dei provvedimenti; h. i preventivi delle spese computabili.

Art. 24b Esame dei progetti di risanamento 1 Per le strade ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 lettera b i Cantoni presentano i progetti di risanamento in duplice copia all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio prima dell’avvio della procedura di autorizzazione cantonale. Detto Ufficio esamina i progetti con i servizi federali interessati, segnatamente con l’Ufficio federale delle strade e l’Ufficio federale della cultura. 2 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio comunica ai Canto- ni, entro tre mesi, quali componenti dei progetti possono essere finanziate dalla Confederazione. Rinvia loro i progetti per rielaborazione, se questi non sono con- formi alle prescrizioni della presente ordinanza. 3 Per le strade nazionali viene applicata la procedura prevista per i progetti esecutivi ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza del 18 dicembre 19956 sulle strade nazionali.

6 RS 725.111

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Art. 25 Assegnazione dei mezzi finanziari L’Ufficio federale delle strade stabilisce, con l’accordo dell’Ufficio federale del- l’ambiente, delle foreste e del paesaggio, l’ammontare dei sussidi federali che i singoli Cantoni possono utilizzare per i provvedimenti di risanamento e d’iso- lamento acustico. Sono determinanti a tal fine sia le spese relative ai provvedimenti previsti nell’ambito dei progetti di risanamento esaminati, sia i mezzi finanziari disponibili sulla base del preventivo e del piano finanziario della Confederazione.

Art. 26 Garanzia dei sussidi 1 Per le altre strade l’Ufficio federale delle strade garantisce i sussidi solo per i progetti di risanamento: a. che sono contemplati nei piani pluriennali; b. per i quali esiste un’autorizzazione edilizia cantonale giuridicamente vinco- lante; e c. per i quali esiste un decreto di stanziamento emesso dall’autorità competen- te. 2 La garanzia dei sussidi cessa per i progetti o per le componenti di progetti che non sono stati realizzati entro quattro anni dall’assegnazione dei sussidi stessi. Il Cantone può inoltrare di nuovo il progetto o le componenti non ancora realizzate all’Ufficio federale delle strade. 3 La garanzia dei sussidi per le strade principali è disciplinata dall’ordinanza dell’8 aprile 19877 sulle strade principali.

Art. 28 cpv. 2 2 I sussidi sono versati per i progetti o le componenti di progetti realizzati entro i termini previsti per il risanamento. Essi possono essere corrisposti anche nel caso in cui: a. per il progetto di risanamento in questione esista una decisione cantonale di prima istanza anteriore al 30 settembre 2016; e b. in seguito all’avvio di una procedura di ricorso non sia stato possibile ese- guire i lavori di risanamento entro il termine previsto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 lettera b.

Titolo prima dell’art. 36 Capitolo 7: Determinazione, valutazione e controllo delle immissioni foniche esterne degli impianti fissi

7 RS 725.116.23

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Art. 36 Obbligo della determinazione 1 L’autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d’esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati. 2 Essa tiene conto a tal fine degli aumenti o delle diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito: a. alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti fissi, in particola- re se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già stati ap- provati o pubblicati; e b. alla costruzione, alla modifica o alla demolizione di altri edifici, se, al mo- mento della determinazione, i relativi progetti sono già pubblicati. 3 Per determinare le immissioni foniche causate da impianti ferroviari esistenti ai quali si applica la legge federale del 24 marzo 20008 concernente il risanamento fonico delle ferrovie, l’autorità tiene conto anche del piano delle emissioni contem- plato da tale legge.

Art. 37 Catasto dei rumori 1 Per le strade, gli impianti ferroviari e gli aerodromi, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate ai sensi dell’articolo 36.

2 Nel catasto dei rumori sono contemplati:

a. il carico fonico determinato; b. i metodi di calcolo impiegati; c. i dati iniziali per il calcolo del rumore; d. l’utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d’utilizzazione; e. i gradi di sensibilità assegnati; f. gli impianti e i loro proprietari; g. il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori li- mite d’esposizione al rumore. 3 L’autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori. 4 Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicu- rare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati.

5 La determinazione delle immissioni foniche generate dall’aeroporto di Basilea-

Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile.

8 RS 742.144

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6 Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d’affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga.

Art. 37a Definizione delle immissioni foniche e controllo 1 Nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, l’autorità esecutiva definisce le immissioni foniche consentite. 2 Nel caso in cui risulti accertato o sia lecito attendersi che le immissioni foniche di un impianto divergano sensibilmente e durevolmente dalle immissioni definite nella decisione, l’autorità esecutiva adotta le misure necessarie. 3 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio può emanare rac- comandazioni volte ad assicurare la comparabilità dei rilevamenti e della rappresen- tazione dei dati relativi alle immissioni foniche definite in tali decisioni.

Art. 38 Metodi di determinazione Le immissioni foniche sono determinate sotto forma di livello di valutazione Lr o livello massimo Lmass in base a calcoli o misurazioni.

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade 1 I programmi di risanamento delle strade e i piani pluriennali sottoposti per valuta- zione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e all’Ufficio federale delle strade prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° settembre

2004 sono esaminati sulla base delle disposizioni previgenti.

2 Per i progetti inoltrati entro il 31 dicembre 2003 ai fini della garanzia dei sussidi, i tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico per le altre strade variano, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, fra il 40 e il 60 per cento delle spese computabili. Se i provvedimenti adottati costituiscono un onere particolarmente gravoso per il proprietario della strada, il tasso di sussidio stabilito è aumentato, in funzione di detto onere, al massimo del 10 per cento delle spese computabili.

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II

Allegato 2 cifra 2 cpv. 2 lett. c, nota a piè pagina

2 Gli strumenti di misura vengono attestati quando:

c. ... (CEI)9 ...

III 1 La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004, ad eccezione dell’arti- colo 22 capoverso 2. 2 L’articolo 22 capoverso 2 entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004.

1° settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 Norma CEI n. 651 per i fonometri

Norma CEI n. 804 per i fonometri integratori Norma CEI n. 225 per i filtri a bande di ottava e di terzi di ottava Norma CEI n. 942 per i calibratori acustici Fonte: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur oppure Associazione svizzera degli elettrotecnici (SEV), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.

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