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AS 2004 4237

Memorandum d'intesa tra il Segretariato di Stato dell'economia della Confederazione Svizzera, delegato dal Consiglio federale svizzero e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e le questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)

Traduzione1

Memorandum d’intesa tra il Segretariato di Stato dell’economia della Confederazione Svizzera, delegato dal Consiglio federale svizzero e l’Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e le questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)

Concluso il 15 giugno 2004 Entrato in vigore il 15 giugno 2004

Il Segretariato di Stato dell’economia della Confederazione svizzera, delegato dal Consiglio federale svizzero e L’Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese in appresso denominati «Parti contraenti», desiderosi di agevolare i viaggi di gruppo dalla Repubblica popolare cinese alla Svizzera; consapevoli che per consentire tali viaggi occorre affrontare il problema dei visti e le questioni affini; considerando che tali viaggi contribuiranno a rafforzare il settore del turismo sia in Cina che in Svizzera; certi che i contatti favoriti dal turismo miglioreranno la comprensione reciproca fra le popolazioni dei due Paesi e promuoveranno legami a livello personale; determinati a garantire che il presente memorandum d’intesa sia applicato in stretta conformità alle leggi e ai regolamenti cinesi e svizzeri; hanno convenuto quanto segue:

Sezione I Oggetto e definizioni

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente memorandum d’intesa si intende per: (a) «cittadino cinese», qualsiasi persona in possesso di un passaporto della Re- pubblica popolare cinese; (b) «agenzia di viaggio cinese designata», qualsiasi agenzia di viaggio selezio- nata e designata dall’Amministrazione nazionale del turismo della Repubbli- ca popolare cinese (CNTA);

SR 0.935.222.49

1 Traduzione dal testo originale inglese.

2004-0833 4237

Visti e questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti RU 2004

(c) «corriere», la persona abilitata a presentare domande di visto per un gruppo turistico presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina secondo la procedura di cui all’articolo 4 paragrafo 2 del presente memorandum d’intesa.

Art. 2 Scopo e campo d’applicazione Il presente memorandum d’intesa si applica ai gruppi turistici di cittadini cinesi che viaggiano a proprie spese dalla Cina alla Svizzera. A tal fine, la Svizzera gode dello status di destinazione approvata (SDA). Tali viaggi sono organizzati conformemente alle disposizioni e ai requisiti del pre- sente memorandum d’intesa.

Art. 3 Gruppi turistici 1. I componenti dei gruppi turistici cinesi entrano ed escono dalla Svizzera in grup- po. Viaggiano all’interno del territorio svizzero in gruppo secondo il programma di viaggio stabilito. Il numero minimo di componenti di un gruppo turistico è fissato a cinque. 2. Le Parti contraenti concordano che le agenzie di viaggio cinesi designate nomini- no un accompagnatore turistico per ogni gruppo. 3. L’accompagnatore si assicura che i gruppi turistici cinesi che si recano in Svizze- ra conformemente al presente memorandum d’intesa entrino ed escano dalla Svizze- ra in gruppo. Egli è tenuto ad avere con sé, per l’intera durata del viaggio, le copie di tutti i biglietti e passaporti.

4. Le Parti contraenti prendono atto che, oltre all’accompagnatore obbligatorio

incaricato dalle agenzie di viaggio cinesi, le agenzie di viaggio svizzere possono fornire guide turistiche ad ogni gruppo di turisti cinese per la durata del soggiorno in Svizzera. Tali guide possono accompagnare il gruppo dal momento in cui entra nel territorio svizzero a quello in cui esce dal Paese, secondo i requisiti della legge svizzera vigente, e si impegnano a risolvere eventuali problemi che possono sorgere d’intesa con l’accompagnatore turistico cinese.

Sezione II Procedura per i visti e riammissione

Art. 4 Procedura per i visti

4.1. Agenzie di viaggio

(a) La CNTA designa agenzie di viaggio in Cina (in appresso denominate «a- genzie di viaggio cinesi designate») che sono state autorizzate ad organizza- re viaggi in Svizzera per cittadini cinesi. L’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina accreditano tali agenzie di viaggio designate a fungere da rappresentanti autorizzati per le domande di visto. La CNTA notifica

Visti e questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti RU 2004

all’Ambasciata e agli uffici consolari svizzeri l’elenco delle agenzie di viag- gio cinesi designate, inclusi i relativi indirizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e persone di contatto. (b) In caso di violazione dei regolamenti cinesi e/o svizzeri da parte di un’agenzia di viaggio cinese designata in relazione al viaggio all’estero di cittadini cinesi, vengono prese adeguate misure nei confronti di tale agenzia conformemente alla legislazione in vigore. Le misure comprendono, all’oc- correnza, il ritiro dello statuto di agenzia di viaggio designata da parte della CNTA o del suo accreditamento presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina. (c) Il Segretariato di Stato dell’economia della Confederazione svizzera fornisce alla CNTA un elenco delle agenzie di viaggio svizzere, inclusi i relativi indi- rizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e persone di contatto. Tale elenco è aggiornato regolarmente e trasmesso alla CNTA. (d) Le Parti contraenti accettano inoltre che le agenzie di viaggio di entrambi i Paesi siano autorizzate a scegliere i loro partner commerciali dell’altro Paese e a concludere contratti con essi. Tali agenzie di viaggio sono responsabili di tutti gli accordi commerciali riguardanti il viaggio, come per esempio i pro- grammi di viaggio, i costi, i servizi e i pagamenti contrattuali ai rispettivi partner commerciali.

4.2 Corrieri

(a) Ciascuna agenzia di viaggio cinese designata può nominare fino a due per- sone che operino per suo conto in qualità di corrieri nelle procedure necessa- rie per le domande di visto dei gruppi turistici cinesi che desiderano visitare la Svizzera. I corrieri sono abilitati a presentare le domande di visto di tali gruppi presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina. (b) I corrieri sono autorizzati a entrare nell’Ambasciata e negli uffici consolari svizzeri con un badge rilasciato dalla CNTA nonché un badge d’identità munito di foto e un certificato rilasciato dall’Ambasciata o dagli uffici con- solari svizzeri, ai quali la CNTA fornisce tutte le informazioni pertinenti sul- le persone incaricate di operare come corrieri per ogni agenzia di viaggio. Il certificato contiene almeno il nome e l’indirizzo dell’agenzia di viaggio e il nome del corriere. (c) Nel caso in cui un’agenzia di viaggio designata non sia più accreditata pres- so l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina, essa deve restituire tutti i badge e i certificati all’Ambasciata o all’ufficio consolare che li ha ri- lasciati affinché siano invalidati. Inoltre, un’agenzia di viaggio accreditata ha l’obbligo di restituire all’Ambasciata o all’ufficio consolare interessato il badge e il certificato di un corriere se quest’ultimo non svolge più tale man- sione presso l’agenzia.

4.3 Domande di visto

(a) Quando inoltra domande di visto per un gruppo di clienti, un’agenzia di viaggio cinese accreditata presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri

Visti e questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti RU 2004

in Cina deve presentare anche i seguenti documenti: una comunicazione fir- mata dal rappresentante di detta agenzia contenente informazioni sull’itine- rario previsto, sul pagamento delle spese di viaggio, su un’assicurazione a- deguata, unitamente al nome e al passaporto di ciascun partecipante e ai moduli debitamente compilati e firmati da ogni viaggiatore. Se necessario, l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri possono richiedere ulteriori do- cumenti e/o informazioni. (b) Le domande di visto sono istruite secondo la legislazione applicabile. L’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri possono prevedere interviste te- lefoniche o personali con i richiedenti. (c) Il visto rilasciato dall’Ambasciata o dagli uffici consolari svizzeri è un visto svizzero, limitato a un massimo di trenta giorni, rilasciato conformemente ai requisiti legali. Si tratta di un visto svizzero individuale recante il riferimen- to «SDA». (d) Se l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri approvano domande di visto presentate da agenzie di viaggio o altre organizzazioni e individui che non sono agenzie di viaggio designate dalla CNTA, quest’ultima non è responsa- bile di eventuali problemi sorti durante il viaggio sul territorio svizzero.

Art. 5 Protezione dei diritti dei turisti cinesi I diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi che si recano in Svizzera in gruppi turistici sono protetti dalle pertinenti leggi cinesi e svizzere. In caso di violazione, tali leggi saranno applicate alle agenzie interessate. Il Segretariato di Stato dell’economia della Confederazione svizzera incoraggia i prestatori di servizi turistici a creare linee telefoniche per la consulenza e l’assistenza d’emergenza ai turisti cinesi, e nel frattempo a mettere a disposizione delle agenzie di viaggio cinesi designate tutte le informazioni pertinenti, in particola- re riguardo alle possibilità di viaggio verso il territorio svizzero e al suo interno, ai servizi importanti per i turisti cinesi e ai prezzi di tali servizi nonché altre informa- zioni utili per proteggere i diritti legittimi dei viaggiatori.

Art. 6 Soggiorno illegale e riammissione 1. Le agenzie di viaggio cinesi designate e le agenzie di viaggio svizzere partecipan- ti sono tenute a comunicare senza indugio alle rispettive autorità, ossia alla CNTA e all’autorità competente della Confederazione svizzera che ha rilasciato il visto, eventuali casi di turisti SDA che mancano dal gruppo o che non sono tornati in Cina. 2. Nel caso in cui un turista SDA prolunghi illegalmente la durata del soggiorno, le agenzie di viaggio interessate delle Parti contraenti collaborano immediatamente con i servizi competenti dei rispettivi Paesi per contribuire al rimpatrio e/o all’acco- glienza del turista. Quest’ultimo è riammesso dal governo della Repubblica popolare cinese su presentazione di prove documentali che confermino la sua identità di cittadino cinese. Il costo del biglietto aereo è in principio a carico del turista. Se quest’ultimo non dispone di risorse finanziarie sufficienti, i costi relativi al suo

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rimpatrio devono essere sostenuti dall’autorità svizzera interessata, la quale chiede in seguito alla pertinente agenzia di viaggio cinese designata il rimborso del biglietto aereo su presentazione di una ricevuta. Tale rimborso avviene entro 30 giorni a partire dalla riammissione del turista, dal quale l’agenzia di viaggio cinese recupera la somma.

Art. 7 Scambio di informazioni Per garantire la corretta attuazione del presente memorandum d’intesa, le Parti contraenti si scambiano tempestivamente informazioni e dati e lavorano in stretta collaborazione.

Art. 8 Liechtenstein 1. Il presente memorandum d’intesa si applica anche ai cittadini cinesi che si recano sul territorio del Principato del Liechtenstein. A tal fine, il Liechtenstein gode dello status di destinazione approvata (SDA). 2. Le agenzie di viaggio del Liechtenstein hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in virtù del presente memorandum d’intesa delle agenzie di viaggio svizzere. 3. Ai fini dell’articolo 6 (Soggiorno illegale e riammissione), nel caso in cui un turista SDA prolunghi illegalmente il soggiorno in Liechtenstein, le autorità compe- tenti svizzere operano d’intesa e per conto delle autorità del Liechtenstein.

Sezione III Disposizioni finali

Art. 9 Entrata in vigore, durata, denuncia e modifiche

1. Il presente memorandum d’intesa entra in vigore il giorno della firma.

2. Il presente memorandum d’intesa rimane in vigore a tempo indeterminato, salvo

nel caso in cui esso sia denunciato conformemente al paragrafo 3 del presente artico- lo. 3. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente memorandum d’intesa mediante notifica scritta all’altra Parte. Esso cessa di essere applicato tre mesi dopo la data di tale notifica. 4. Il presente memorandum d’intesa può essere modificato mediante accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate il completamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 5. Il presente memorandum d’intesa è giuridicamente vincolante nei confronti delle due Parti contraenti.

Visti e questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti RU 2004

Fatto a Berna, il giorno 15 del mese di giugno dell’anno 2004, in duplice esemplare, in lingua cinese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero: Per la Repubblica popolare cinese: Jean-Daniel Gerber Guangwei HE

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