AS 2004 4271
Ordinanza concernente la navigabilità degli aeromobili
Ordinanza concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)
Modifica del 20 settembre 2004
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)
Art. 10 cpv. 1 e 3 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori e le loro eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità applicabili secondo JAR 21. Si tratta in particolare di JAR 22, 23, 25, 27 e 29. 3 L’Ufficio federale, fatte salve le norme JAR 21, può riconoscere esigenze di navi- gabilità estere e le può integrare con esigenze supplementari. Esigenze di navigabili- tà estere sono, in particolare, CS2 22, 23, 25, 27, 29 come pure FAR3 23, 25, 27 e 29.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.
20 settembre 2004 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 748.215.1 2 CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell’EASA (European Aviation Safety Agency)
3 FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation
Administration)
2004-1599 4271
Navigabilità degli aeromobili RU 2004